Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
Va accolta la richiesta di restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale quando sia provato che il soggetto (nella specie, un parente) presente nel domicilio eletto dall'imputato, cui l'estratto contumaciale è stato notificato, abbia, per dimenticanza, omesso di darne notizia all'interessato.
Commentario • 1
- 1. Condanna in contumacia e mandato arresto europeo (Cass., 51773/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2009, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1377
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1630/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO PE, N. IL 19/04/1932;
avverso l'ordinanza n. 2/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 03/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
lette le conclusioni del PG, inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza in data 3/12/2008, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l'istanza presentata nell'interesse di LO EP, volta ad ottenere la restituzione nel termine per appellare la sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cagliari in data 10/6/2008, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Nella istanza ex art. 175 c.p.p., il LO rappresentava:
1) di essere residente in [...]e di aver eletto domicilio in Italia ex art. 169 c.p.p.;
2) nel domicilio eletto, a mani della cognata (che gliene aveva data tempestiva notizia), era stato notificato in data 4/12/2007 il decreto di citazione a giudizio a suo carico;
3) all'udienza del 10/6/2008, il Tribunale, in sua contumacia, aveva emesso la sentenza n. 1306/08, con la quale il LO era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro quindicimila di ammenda, con sospensione condizionale ed ordine di demolizione delle opere abusive;
4) la sentenza contumaciale era stata notificata in data 15/9/2008 nel domicilio eletto, a mani del nipote TE LO, il quale, dovendosi assentate per motivi di lavoro, si era dimenticato di avvertire lo zio dell'avvenuta notifica, a ciò provvedendo unicamente in data 24/10/2008 (dopo che la pronuncia era divenuta irrevocabile), come da documentazione allegata alla istanza. Osservava la Corte territoriale che il prevenuto, sebbene ritualmente informato del procedimento a suo carico, aveva rinunciato volontariamente a comparire, non potendo gli asseriti impegni di lavoro in luogo diverso e distante da quello di residenza costituire un impedimento assoluto a partecipare al processo, ma una scelta volontaria alla quale egli si era determinato liberamente, sulla base di valutazioni di convenienza a lui rimesse, ed in conseguenza delle quali sarebbe derivata la tardiva conoscenza della sentenza di condanna.
2) Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del LO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., in quanto il ricorrente, residente in [...]e costretto, ai sensi dell'art. 169 c.p.p. ad eleggere domicilio in Italia, aveva avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio, ma nessun' altra notifica egli aveva avuto, in particolare della sentenza contumaciale. 3) Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4) Il gravame è fondato e va accolto.
L'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, stabilisce che, ove sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento oppure del provvedimento ed abbia, volontariamente, rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. Ciò posto, va rammentato che, agli effetti dell'accertamento della non "effettiva conoscenza" e degli altri presupposti "volontari" indicati e pretesi dalla norma per ottenere la restituzione, è l'autorità giudiziaria richiesta che deve compiere ogni necessaria verifica, considerato che la legge in questione ha introdotto una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire (cfr. Cass. Sez. 4, 14/5/2008 n. 23137, Moscardini;
Sez. 6,16/12/2008 n. 2718, Holczer). Nella specie, è stato accertato in fatto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza raggiunse tardivamente il suo scopo per dimenticanza del soggetto domiciliatario: in tale situazione, non soltanto non può dirsi provato che l'imputato, a conoscenza della pronuncia di condanna emessa a suo carico, abbia rinunciato ad impugnarla, ma esiste, al contrario, un forte elemento di segno contrario, fornito dalla condotta omissiva del nipote. A ciò va aggiunto che la ratio dell'intervento legislativo che ha novellato l'art. 175 c.p.p., è da ravvisare nella necessità di adeguare la legge processuale ai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e di riformare il previgente regime di restituzione in termini, già giudicato reiteratamente dalla Corte di Giustizia europea come contrastante con il diritto dell'accusato alla effettiva conoscenza dell'accusa e del processo, ad essere presente, a conoscere la decisione finale ed, in difetto, ad ottenere una nuova sede giurisdizionale per la verifica della fondatezza dell'accusa. Ciò posto, se questa è la ratio della novella legislativa, non può ritenersi sufficiente ad escludere la restituzione in termini la prova della conoscenza di un qualunque atto del procedimento, ma non del provvedimento finale da impugnare. Invero, nella specie, non sono state accertate ne' l'effettiva conoscenza, da parte del LO, della sentenza contumaciale, ne' la sua volontaria rinuncia all'impugnazione. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010