Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 1 68/02 REPUBBLICA IT, IN OME EL PO DLO AIANC LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AIVENDICAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16879/99 Dott. Franco PONTORIERI Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 2861 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep. 333 - Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1155 S E N TENZA 2.9 GEN. 2002 IL CANCELLIEREsul ricorso proposto da: LI RC, LI UR GI ET, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli avvocati ALFREDO PROFETA, GI PONTE, giusta delega in atti;
€1,55 3000 ricorrenti CANCELLERIA
contro
TT RO, TT IO, TT CO, TT DA, TT LO, GIUDICI LINDA, GIUDICI DG724548 AGOSTINO, GIUDICI MADDALENA, tutti in propRI e quali 2001 eredi di TT OB, elettivamente domiciliati in 1483 ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE -1- di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SILVANO CANU, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 344/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 15/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso, accoglimento del 2°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23 giugno 1984 RT, MA RI, DO, ID ed TA ET, nonché ND, GO e Maddale- na GI affermarono di essere proprietari dei suoli nel dettaglio specifi- cati, detenuti senza titolo da CO e RO NG, e convennero questi ultimi innanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo che fossero condannati a restituirli, nonché a risarcire ad essi i danni subiti. I convenuti si costituirono e sostennero di essere proprietari dei suoli rivendicati, avendoli acquistati dal padre degli attori, ON ET, che li aveva a loro venduti anche nella qualità di rappresentante di questi ul- timi, con scrittura privata del 1° giugno 1979, dietro versamento di 20 mi- lioni di lire;
chiesero pertanto il rigetto della domanda, ed in via riconven- zionale che fosse accertato e dichiarato il loro diritto di proprietà, ed, in via subordinata ed alternativa, che gli attori fossero condannati a restituire il prezzo che avevano ad essi pagato. Il solo CO NG affermò poi che ON ET, con contratto preliminare stipulato il 28 dicembre 1979, si era obbligato a ven- dergli altro e diverso suolo, nel dettaglio specificato, e di tale obbligazione chiese l'esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. ON ET, chiamato in causa, si costituì, e negò di aver stipulato il contratto allegato dai convenuti. Quanto poi al contratto prelimi- nare allegato da CO NG, ne chiese la risoluzione, per suo inadem- pimento. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza dell'8 aprile 1992, accol- se la domanda degli attori, e rigettò tutte le altre. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato il gravame proposto da CO e RO NG, conferman- do, per quanto in questa sede rileva, l'accoglimento della domanda di riven- dicazione degli attori, ed il rigetto di quella con cui CO e RO NG avevano chiesto, in via riconvenzionale, subordinata ed alternativa, la resti- tuzione di quanto pagato per acquistare i fondi contesi;
ha affermato in par- ticolare che:
1. RT, MaRI, DO, ID ed TA ET, nonché Er- DA, GO e AD GI avevano dato adeguata prova della proprietà rivendicata, esibendo l'atto che provava il loro acquisto a titolo de- rivativo dei suoli contesi, e non essendo necessaRI che provassero anche un acquisto a titolo originaRI, dal momento che CO e RO NG ave- vano dichiarato di aver acquistato tali suoli propRI da essi;
2. i venti milioni, di cui CO e RO NG avevano chie- sto la restituzione, erano stati pagati a titolo di prezzo per una diversa com- pravendita, stipulata con atto pubblico il 15 marzo 1980, avente ad oggetto un suolo diverso da quelli che avevano rivendicato, lo stesso che era stato oggetto del preliminare stipulato da CO NG ed ON ET il 28 dicembre 1979, e di cui innanzi si è detto. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale ha osservato che i due assegni con cui erano stati pagati i venti milioni risultavano versati dal solo RO GA, per l'appunto acquirente di tale diverso suolo, non an- che da CO GA, che dunque non aveva titolo alla restituzione;
ed ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che il prezzo dichiarato dalle parti sti- pulanti nel contratto stipulato il 15 marzo 1980 era di soli 13.200.000, es- 2 sendo notoRI che nelle compravendite di immobili sono quasi sempre indi- cati prezzi infeRIri a quelli realmente convenuti, per "ragioni fiscali". CO e RO NG hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. RT, MaRI, DO, ID ed TA ET, nonché Erme- linda, GO e AD GI, anche nella qualità di eredi di Omo- bono ET, nelle more deceduto, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso CO e RO NG censurano la sentenza per aver affermato che RT, MaRI, DO, ID ed TA ET, nonché ND, GO e AD GI non avevano l'onere di provare in modo rigoroso, nei termini indicati dall'art. 948 cod. civ., la proprietà dei suoli che avevano rivendicato, e che era suffi- ciente a tal fine la prova documentale del loro acquisto a titolo derivativo, dal momento che essi ricorrenti avevano affermato, proponendo a loro volta azione di rinvedicazione in via riconvenzionale, di aver acquistato da loro tali suoli. I ricorrenti denunziano violazione dell'art. 948 citato, sostenen- do che invece tale prova rigorosa era nella specie necessaria, e citano, a con- forto di tale tesi, la pronunzia di questa Corte n. 7557 del 1986; non senza A rilevare che essi avevano in primo luogo sfidato gli attori a fornire la prova della proprietà, e solo in via subordinata, volta che tale prova fosse stata fornita, avevano a loro volta proposto azione di rinvedicazione, nei termini detti. 3 Il motivo è infondato. Il principio stabilito dall'art. 948 cod. civ., secondo il quale co- lui che esperisce l'azione di rivendicazione è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la dimostrazione di un acquisto a titolo originaRI del bene, va interpretato in relazione alle concrete peculia- rità delle singole fattispecie sottoposte all'esame del giudice di merito, po- tendo astrattamente assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative se interpretate nel più ampio contesto di tutte le risul- tanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criteRI di valutazione oggettiva. Pertanto il rigore probatoRI propRI dell'azione di rivendicazio- ne, per cui l'attore è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originaRI o gli è pervenuto attraverso una serie ininter- rotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessaRI all'usucapione, viene meno quando il convenuto riconosca l'originaria ap- partenenza del bene al rivendicante, allegando (come è avvenuto nella spe- cie) un suo acquisto a titolo derivativo da quest'ultimo. Tali principi, più volte affermati da questa Corte (vedi tra le tante Cassazione civile sez. I, 19 agosto 1998, n. 8176; sez. II, 4 febbraio 2000, n. 1250, e quella stessa ricordata dai ricorrenti, in cui è stato puntua- lizzato che "la deduzione, da parte del convenuto in rivendicazione, di un suo autonomo titolo di acquisto, originaRI o derivativo, equivale a rinuncia 4 del medesimo alla posizione di vantaggio assicuratagli dalla qualità di pos- sessore"); e ben si conciliano con l'altro, del quale i ricorrenti lamentano la violazione (affermato da Cassazione civile, sez. III, 3 novembre 1984 n. 5572), secondo il quale "la parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompati- bili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre do- mande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la ri- chiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteRIri sussidi interpretativi". Quest'ultimo principio, infatti, opera su un piano diverso: la ammissibilità di domande giudiziali contrastanti di una parte non esclude che la individuazione del contenuto dell'onere probatoRI di controparte possa essere determinato in relazione al suo concreto e complessivo atteg- giamento processuale. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per aver affermato che i 20 milioni dei quali hanno chiesto la restitu- zione costituiscono il prezzo dell'acquisto di un diverso immobile;
sosten- gono che tale statuizione è fondata su presunzioni non condivisibili, e che al riguardo la motivazione della sentenza impugnata è carente e contradditto- ria. La censura è inammissibile, Essa ha ad oggetto la ricostruzione dei fatti di causa, che il giu- dice del merito ha effettuato in modo corretto, dandone adeguato conto, e che non può quindi essere sindacata nel giudizio di legittimità. Le spese seguono la soccombenza. 5
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna CO e RO NG a rifondere a RT, MaRI, DO, ID ed TA ET, nonché ad Er- DA, GO e AD GI le spese del giudizio di legittimità, 101032,91 che liquida in lire 231 400 (€119,51), oltre lire 2.000.000 per onorari. Roma, 8 novembre 2001 presidente (Franco Pontorieri) ГлашкоSoutowi L'estensore Carlo Cioffi) 109T 129,11 IL CANCELLIERE 01 Paolo Tajem T ezco EST 20,66 blazico TOT. 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 DOMA 2 A 20083 " 6