Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
È viziata da incompetenza l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, in luogo della provvisoria sospensione della detenzione domiciliare (ai sensi della legge n. 199 del 2010), ne disponga la revoca, rientrando quest'ultima nelle attribuzioni del tribunale di sorveglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2014, n. 42060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42060 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 14/01/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - N. 127
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 28991/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT HE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1937/2013 GIUDICE SORVEGLIANZA di CUNEO del 25/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del P.G. dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Cuneo per la pronuncia di sua competenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 marzo 2013 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha revocato, a sensi dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. Pen., nei confronti di IN ME la misura alternativa dell'esecuzione della pena presso il domicilio, al medesimo concessa ai sensi della L. n. 199 del 2010 con ordinanza del 23 luglio 2012, rilevando le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte anche a seguito della diffida alla loro scrupolosa osservanza, segnalate dai Carabinieri della Stazione di Boves con note del 7 e 20 marzo 2013, e la non corrispondenza del comportamento del condannato, evidenziato anche dall'UEPE di Cuneo con relazione del 22 marzo 2013, alle aspettative poste a fondamento della disposta misura.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto impugnazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ha chiesto il ripristino della misura, contestando i fatti come ricostruiti a fondamento della disposta revoca.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 22 maggio 2013, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Il Tribunale ha rilevato, a ragione della decisione, che:
- il Magistrato di sorveglianza ha correttamente revocato, e non sospeso, la misura ai sensi dell'art. 41-ter, comma 6, Ord. Pen., richiamato dalla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 6;
- non è condivisibile il principio affermato da questa Corte con sentenza n. 47953 del 2010, alla cui stregua il Magistrato di sorveglianza può solo sospendere la misura, competendo la revoca definitiva al Tribunale di sorveglianza, poiché l'art. 51-ter Ord. Pen. non rientra tra le disposizioni della L. n. 354 del 1975, richiamate dall'art. 1, comma 8, Ord. Pen.;
- a differenza del provvedimento di diniego della misura, reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza ex art. 69-bis, comma 3, Ord. Pen., richiamato dalla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 5, avverso il provvedimento di revoca, non soggetto ad alcun mezzo di impugnazione, è esperibile il solo ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., comma 7. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza per la pronuncia di sua competenza, rilevando che detta ordinanza è stata emessa da giudice incompetente e che l'art. 51-ter Ord. Pen., pur non richiamato dalla L. n. 199 del 2010, deve trovare applicazione anche quando la detenzione domiciliare sia disposta ai sensi di detta legge in forza di ragioni di interpretazione logico-sistematica, diffusamente esposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata perché emessa da giudice incompetente, non spettando al Magistrato di sorveglianza, cui compete la sola sospensione provvisoria della misura alternativa, il potere, riservato al Tribunale di sorveglianza, di revocare la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, disposta nei confronti del ricorrente ai sensi della L. n. 199 del 2010. 2. Si osserva in diritto che la L. n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., e finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane".
L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, limitata temporalmente, si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, elevati a diciotto mesi dal D.L. n. 211 del 2011, art. 3, convertito nella L. n. 9 del 2012, anche se costituente parte residua di maggior pena (Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, dep. 22/06/2012, Pmt in proc. Sanzo, Rv. 253333; Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, dep. 22/06/2012, Zarra, Rv. 253335), ed è soggetto alle norme contenute nelle dette leggi e a quelle dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, in quanto compatibili.
2.1. La L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 8, prevede, in particolare, che "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, artt. 51-bis e 58-quater, ad eccezione della L. 26 luglio 1975, n. 354, comma 7-bis, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza".
Detta disposizione normativa, passando, nell'elenco delle disposizioni richiamate, dall'art. 51-bis direttamente all'art. 58- quater, non indica, come pure rilevato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza di conversione della impugnazione, l'art. 51-ter Ord. Pen., alla cui stregua competono al magistrato di sorveglianza la sospensione provvisoria delle misure alternative, in presenza di comportamento dell'affidato al servizio sociale o dell'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare, "tali da determinare la revoca della misura", e al tribunale di sorveglianza, cui gli atti devono essere immediatamente trasmessi, "le decisioni di competenza".
2.2. Tale omesso richiamo, tuttavia, non osta all'applicazione della stessa disposizione normativa quando l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura sia disposta ai sensi della L. n. 199 del 2010, avendo riguardo alle caratteristiche della detta misura di peculiare beneficio penitenziario, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, dep. 08/11/2013, Confi, comp. in proc. Esposito, Rv. 257319), che ne rendono giustificata la soggezione alle medesime regole, non espressamente derogate, e sussistendo anche ragioni di interpretazione logico-sistematica, condivisibilmente rappresentate dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.
Si tratta di pertinenti ragioni, correlate alla stessa previsione dell'art. 1, comma 8, che, nel rinviare all'art. 47-ter Ord. Pen., precisa nella sua seconda parte che il provvedimento, di cui ai commi 4 e 4-bis, relativo alla concessione del beneficio e alla indicazione delle sue prescrizioni, "tuttavia ... è adottato dal magistrato di sorveglianza", lasciando intendere l'applicazione negli altri casi (compresa la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. Pen. per comportamento "contrario alla legge o alle prescrizioni dettate") delle regole generali dell'Ordinamento Penitenziario in tema di competenza, e, nel rinviare all'art. 51-bis Ord. Pen., rimarca, nella stessa seconda parte, che il provvedimento relativo, che riguarda la prosecuzione o la cessazione della misura in dipendenza della sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, è adottato dal magistrato di sorveglianza, ulteriormente evidenziando di avere mantenuto, ove non espressamente prevista una specifica competenza, le regole generali.
3. Alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, deve darsi continuità con le indicate puntualizzazioni al principio di diritto secondo il quale è viziata da incompetenza l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, in luogo della provvisoria sospensione della detenzione domiciliare (ai sensi della legge n. 199 del 2010), ne disponga la revoca, rientrando quest'ultima nelle attribuzioni del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 47953 del 22/11/2012, dep. 11/12/2012, Fonzino, Rv. 253886).
4. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata.
L'annullamento va disposto senza rinvio a sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., sussistendo il vizio di incompetenza del Magistrato che ha emesso l'ordinanza impugnata.
Gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi allo stesso Magistrato per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014