Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
E viziata da incompetenza l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, in luogo della provvisoria sospensione della detenzione domiciliare, ne disponga la revoca, rientrando quest'ultima nelle attribuzioni del tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 47953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47953 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/11/2012
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3354
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 15440/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO IR N. IL 19/07/1979;
avverso l'ordinanza n. 245/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di MANTOVA, del 12/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del P.G. di annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12.3.2012 il magistrato di Sorveglianza di Mantova revocava la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio che era stata disposta a favore di FO IR, ai sensi della L. n. 199 del 2010, in ragione del fatto che il medesimo era stato arrestato per evasione in data 8.3.2012, dopo che era già stato diffidato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni a lui imposte.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione, la difesa del prevenuto per richiedere la riforma dell'ordinanza impugnata nel senso di consentire al prevenuto di espiare la pena presso l'abitazione.
3. Il Procuratore Generale ha, con parere motivato, chiesto di annullare l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice incompetente (magistrato di sorveglianza e non tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 ter OP).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come rilevato dal Procuratore Generale, a mente della L. n. 199 del 2010, al Magistrato di Sorveglianza incombeva ai sensi dell'ordinamento penitenziario ed in particolare dell'art. 51 ter OP, richiamato dalla legge menzionata, il compito di eventualmente sospendere la misura alternativa alla detenzione, non già di revocarla, competenza questa assegnata al Tribunale di Sorveglianza. L'ordinanza impugnata è quindi viziata e deve essere annullata, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Mantova, per la pronuncia di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di Sorveglianza di Mantova.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012