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Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 18928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18928 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
5 MAG 202 WN -ZiuNiARI RTC1 SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di NT EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Salvatore Barbuto nell'interesse di EL NT, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18928 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Napoli, escludendo il fumus dell'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva ed accogliendo la richiesta di riesame proposta da EL NT, ha annullato il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo di terreni e di opere ivi esistenti in corso di realizzazione (un parcheggio a raso ed opere pertinenziali ed accessorie). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1. Innanzitutto si lamenta che il Tribunale avrebbe travisato quanto sostenuto dal g.i.p. con riguardo: - al motivo, illogicamente ricostruito dal giudice del riesame, per cui EL NT non aveva indicato nell'istanza di permesso di costruire anche le particelle 21 e 143; - alla ritenuta omessa individuazione delle opere abusive insistenti su tali particelle (invece analiticamente indicate nel decreto di sequestro), rispetto alle quali il primo giudice aveva ravvisato un'interdipendenza strutturale e funzionale con i lavori di lottizzazione illecita;
- alla ritenuta irrilevanza degli elementi evidenziati nella nota integrativa del pubblico ministero con riferimento alla particella 700. 2.2. In secondo luogo, ci si duole della valutazione parcellizzata delle opere realizzate sull'area adibita a parcheggio effettuata dal Tribunale, essendosi omessa la valutazione di tutti gli elementi evidenziati nel decreto di sequestro circa le trasformazioni urbanistiche operate tra il 2014 e il 2015 ed essendo pertanto irrilevante che, per mero errore materiale, le particelle 21, 143 e 700 non fossero state inserite nella richiesta di sequestro preventivo. 2.3. Si lamenta, da ultimo, che, limitandosi ad operare un richiamo alle valutazioni espresse nella precedente ordinanza del 25 ottobre 2022 - con la quale, in sede di giudizio di riesame di rinvio, era stato annullato il precedente decreto di sequestro preventivo emesso con riguardo ai medesimi immobili essendosi escluso il fumus del reato di abuso edilizio in prima battuta contestato per la ritenuta illegittimità del permesso di costruire - il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine ai rilievi formulati nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza, richiamati nel provvedimento adottato dal g.i.p., circa quanto evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero nella nota integrativa del 29 ottobre 2022 in relazione: 2 - al fatto che le sentenze rese dai giudici amministrativi erano state emesse sulla base di un esame parziale ed incompleto della documentazione;
- all'inadempimento delle prescrizioni indicate dalla Città ,Metropolitana nel procedimento che aveva condotto alla (irregolare) procedura di variante urbanistica;
- all'apodittica valutazione del dirigente dell'Ufficio urbanistica circa il fatto che la variante urbanistica non fosse assoggettabile a V.A.S. nonostante avesse determinato un impatto ambientale di immediata evidenza. 3. Con memoria difensiva del 3 aprile u.s. la difesa di EL NT ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tre distinti e concorrenti ragioni, osservando che: l'impugnazione è stata proposta soltanto per il non consentito vizio di motivazione;
in violazione del principio del ne bis in idem, ipotizzandosi il nuovo reato di lottizzazione abusiva, si era proceduto ad operare il sequestro degli stessi beni nell'ambito del medesimo procedimento pur in pendenza di identica iniziativa cautelare con riguardo al diverso reato di costruzione in assenza di valido permesso di costruire sulla quale è poi sceso il giudicato cautelare;
i rilievi del consulente tecnico fatti propri dal ricorrente erano meramente reiterativi di temi affrontati nell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque per genericità e manifesta infondatezza. Com'è noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua contraddittorietà o illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nella nozione di violazione di legge al proposito deducibile rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3 (1/ 5. Ciò premesso, osserva il Collegio - in aderenza alle concordi conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e dal difensore di EL NT - che l'ordinanza impugnata argomenta diffusamente le ragioni per cui si è ritenuta l'insussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva ed il pubblico ministero ricorrente ha esclusivamente, ed espressamente, dedotto il solo vizio di motivazione, senza neppure evocarne un difetto così radicale da farla ritenere addirittura mancante. 5.1. In particolare, le doglianze riassunte supra, sub §§.
2.1 e 2.2 sono ictu °cui/ relative a vizi di illogicità della motivazione in questa sede certamente non deducibili. 5.2. Quanto alle doglianze di omessa motivazione riassunte al successivo §. 2.3, il Collegio reputa che le stesse siano generiche e, in ogni caso, non inficino la linearità e coerenza del provvedimento impugnato, che individua con chiarezza l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. In particolare si osserva che: - è assolutamente generico il riferimento al fatto che sarebbero state emesse sulla base di un esame parziale ed incompleto della documentazione le sentenze con cui i giudici amministrativi - ed in particolare, secondo quanto ricostruito nell'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato - avevano escluso profili di illegittimità della procedura seguita dal Comune per approvare la variante urbanistica e rilasciare il permesso di costruire per le opere oggetto di contestazione;
- del pari generico è il riferimento all'inadempimento di prescrizioni poste dalla Città Metropolitana - in alcun modo indicate in ricorso - che inficerebbero la regolarità della procedura di variante urbanistica;
- anche mediante il richiamo alla precedente ordinanza resa nel giudizio di riesame in sede di rinvio, l'ordinanza impugnata ha diffusamente e chiaramente argomentato le ragioni per cui la procedura di variante urbanistica non era assoggetta a V.A.S.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Salvatore Barbuto nell'interesse di EL NT, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18928 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Napoli, escludendo il fumus dell'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva ed accogliendo la richiesta di riesame proposta da EL NT, ha annullato il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo di terreni e di opere ivi esistenti in corso di realizzazione (un parcheggio a raso ed opere pertinenziali ed accessorie). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1. Innanzitutto si lamenta che il Tribunale avrebbe travisato quanto sostenuto dal g.i.p. con riguardo: - al motivo, illogicamente ricostruito dal giudice del riesame, per cui EL NT non aveva indicato nell'istanza di permesso di costruire anche le particelle 21 e 143; - alla ritenuta omessa individuazione delle opere abusive insistenti su tali particelle (invece analiticamente indicate nel decreto di sequestro), rispetto alle quali il primo giudice aveva ravvisato un'interdipendenza strutturale e funzionale con i lavori di lottizzazione illecita;
- alla ritenuta irrilevanza degli elementi evidenziati nella nota integrativa del pubblico ministero con riferimento alla particella 700. 2.2. In secondo luogo, ci si duole della valutazione parcellizzata delle opere realizzate sull'area adibita a parcheggio effettuata dal Tribunale, essendosi omessa la valutazione di tutti gli elementi evidenziati nel decreto di sequestro circa le trasformazioni urbanistiche operate tra il 2014 e il 2015 ed essendo pertanto irrilevante che, per mero errore materiale, le particelle 21, 143 e 700 non fossero state inserite nella richiesta di sequestro preventivo. 2.3. Si lamenta, da ultimo, che, limitandosi ad operare un richiamo alle valutazioni espresse nella precedente ordinanza del 25 ottobre 2022 - con la quale, in sede di giudizio di riesame di rinvio, era stato annullato il precedente decreto di sequestro preventivo emesso con riguardo ai medesimi immobili essendosi escluso il fumus del reato di abuso edilizio in prima battuta contestato per la ritenuta illegittimità del permesso di costruire - il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine ai rilievi formulati nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza, richiamati nel provvedimento adottato dal g.i.p., circa quanto evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero nella nota integrativa del 29 ottobre 2022 in relazione: 2 - al fatto che le sentenze rese dai giudici amministrativi erano state emesse sulla base di un esame parziale ed incompleto della documentazione;
- all'inadempimento delle prescrizioni indicate dalla Città ,Metropolitana nel procedimento che aveva condotto alla (irregolare) procedura di variante urbanistica;
- all'apodittica valutazione del dirigente dell'Ufficio urbanistica circa il fatto che la variante urbanistica non fosse assoggettabile a V.A.S. nonostante avesse determinato un impatto ambientale di immediata evidenza. 3. Con memoria difensiva del 3 aprile u.s. la difesa di EL NT ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tre distinti e concorrenti ragioni, osservando che: l'impugnazione è stata proposta soltanto per il non consentito vizio di motivazione;
in violazione del principio del ne bis in idem, ipotizzandosi il nuovo reato di lottizzazione abusiva, si era proceduto ad operare il sequestro degli stessi beni nell'ambito del medesimo procedimento pur in pendenza di identica iniziativa cautelare con riguardo al diverso reato di costruzione in assenza di valido permesso di costruire sulla quale è poi sceso il giudicato cautelare;
i rilievi del consulente tecnico fatti propri dal ricorrente erano meramente reiterativi di temi affrontati nell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque per genericità e manifesta infondatezza. Com'è noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua contraddittorietà o illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nella nozione di violazione di legge al proposito deducibile rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3 (1/ 5. Ciò premesso, osserva il Collegio - in aderenza alle concordi conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e dal difensore di EL NT - che l'ordinanza impugnata argomenta diffusamente le ragioni per cui si è ritenuta l'insussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva ed il pubblico ministero ricorrente ha esclusivamente, ed espressamente, dedotto il solo vizio di motivazione, senza neppure evocarne un difetto così radicale da farla ritenere addirittura mancante. 5.1. In particolare, le doglianze riassunte supra, sub §§.
2.1 e 2.2 sono ictu °cui/ relative a vizi di illogicità della motivazione in questa sede certamente non deducibili. 5.2. Quanto alle doglianze di omessa motivazione riassunte al successivo §. 2.3, il Collegio reputa che le stesse siano generiche e, in ogni caso, non inficino la linearità e coerenza del provvedimento impugnato, che individua con chiarezza l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. In particolare si osserva che: - è assolutamente generico il riferimento al fatto che sarebbero state emesse sulla base di un esame parziale ed incompleto della documentazione le sentenze con cui i giudici amministrativi - ed in particolare, secondo quanto ricostruito nell'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato - avevano escluso profili di illegittimità della procedura seguita dal Comune per approvare la variante urbanistica e rilasciare il permesso di costruire per le opere oggetto di contestazione;
- del pari generico è il riferimento all'inadempimento di prescrizioni poste dalla Città Metropolitana - in alcun modo indicate in ricorso - che inficerebbero la regolarità della procedura di variante urbanistica;
- anche mediante il richiamo alla precedente ordinanza resa nel giudizio di riesame in sede di rinvio, l'ordinanza impugnata ha diffusamente e chiaramente argomentato le ragioni per cui la procedura di variante urbanistica non era assoggetta a V.A.S.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 aprile 2023.