Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7089 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 8 9 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 7089 LA CORTE SUPREMA DI CAS LIONE Oggetto ORO Lavoro Composta dagli Imi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente Dott. Ettore R.G. N. 15746/99 Consigliere 16496/99 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Cron2.19915 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Dott. Natale Consigliere Rep. CAPITANIO Dott. Giovanni Consigliere Ud.18/01/02 AMOROSO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA DI BELLA CARMELO, L. TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ARCAPROFIL SRL;
intimato e sul 2° ricorso n° 16496/99 proposto da: ARCAPROFIL SRL, in persona del legale rappresentante 2002 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI 259 -1- RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DI BELLA CARMELO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 12/04/99 - R.G.N. 2444/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bergamo Di LL CA conveniva in giudizio la Arcaprofil Srl, per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimatogli con lettera del 6/10/95 e la condanna del convenuto alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, oltre al danno morale patito, nella misura di cinque mensilità, in conseguenza delle modalità ingiuriose con cui era stato realizzato. Deduceva il ricorrente che, dopo essere stato assunto in data 1/9/89 con la qualifica di impiegato tecnico di 6° livello, aveva percorso l'intera carriera impiegatizia, con successive promozioni, fino alla qualifica di “quadro” ed alla successiva assegnazione, in data 24/11/94, alla guida, quale responsabile operativo, di una nuova unità produttiva di prossima apertura, come poi di fatto avvenne a partire del 27/3/95. Dopo circa due mesi l'azienda gli aveva contestato genericamente il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati (pur attribuendogli una gratifica di £ 3.000.000) e dopo altri quattro mesi gli aveva contestato la cattiva qualità del prodotto. In data 6/10/95, durante un periodo di assenza per malattia, l'azienda gli aveva intimato il licenziamento in tronco ed il successivo giorno12 un addetto della società si era presentato, senza preavviso, a casa del ricorrente pretendendo la immediata consegna della vettura aziendale in dotazione. Successivamente l'istante si era recato in azienda per ritirare i suoi effetti personali ed in quella occasione gli era stato inibito l'ingresso ai locali alla presenza di altri dipendenti, con forme e modalità ingiuriose. Si costituiva la società intimata e contrastava la domanda, proponendo domanda riconvenzionale per danni;
il Pretore, istruita la causa, le rigettava entrambe. Il Tribunale di Bergamo, investito in grado di appello ad istanza del Di LL, con sentenza del 21/1 12/4/99, confermava la decisione, precisando che le risultanze processuali ponevano in evidenza i seguenti fatti: a) il Di LL, assunto quale impiegato di 6° livello era stato successivamente promosso al 7° livello e quindi, con decorrenza dal 1/5/93 elevato al rango di “quadro", con mansioni di "responsabile di fabbrica"; successivamente a partire del 23/3/95, fu assegnata allo stesso la responsabilità operativa di una nuova unità, Me presso cui si verificarono i fatti che portarono al licenziamento intimato in data 6/10/95. L'appellante apparteneva a categoria di elevata professionalità, cui spettavano, secondo le declaratorie del CCNL di categoria, le seguenti mansioni: controllo e responsabilità di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla direzione;
responsabilità di garantire i risultati complessivi di importanti e complesse unità organizzative, anche in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie affidate, con discrezionalità di poteri nell'ambito del mandato ricevuto. Al Di LL quindi ben poteva essere affidata la responsabilità di una intera unità operativa e nel mansionario allegato alla lettera d'incarico era contenuta l'ulteriore precisazione che egli aveva piena autonomia (nella manutenzione degli impianti e nella formazione del 2 personale assegnatogli "sia dal punto di vista operativo, che per l'auto- disciplina alla qualità”) ed era tenuto inderogabilmente> ad assicurare la qualità della produzione. Il ricorrente quindi era effettivamente il “capo fabbrica", responsabile della produzione ed obbligato ad assicurare che “la produzione corrisponda all'ordine ed ai disegni", come aveva precisato nel suo interrogatorio il legale rappresentante dell'azienda. La nuova unità produttiva era in effetti autonoma, nel senso che, ricevuta la commessa di produzione dalla sede centrale, doveva curare l'intera fase produttiva, fino all'imballaggio ed alla spedizione della merce al cliente, senza che il prodotto passasse dal magazzino al della sede centrale. Spettava al Di LL provvedere controllo della qualità della merce, dovendo lo stesso assicurare in prima persona il buon andamento dell'unità produttiva, fino al controllo su quanto prodotto. Con la lettera del 26/9/95 l'azienda aveva contestato al Di LL seguenti fatti: a) difettosità di un prodotto della nuova unità operativa in evasione all un ordine della ditta SGS ON, con blocco delle consegne;
b) ingiustificata reazione del Di LL ad una visita di controllo disposta dalla direzione, con modalità inaccettabili (urlava all'indirizzo del funzionario incaricato, alla presenza del personale); c) difettosità di altri manufatti destinati a clienti diversi, con conseguente blocco delle relative spedizioni. Nella lettera di giustificazione il De LL aveva riconosciuto che la contestazione della ON era fondata "a causa della misura 3 errata (caso mai successo in precedenza)", nonché la difettosità di un'altra partita prodotta il 29/9/95, indicando come responsabile l'operaia Papini Donata. I fatti erano stati confermati dai testi escussi e quindi doveva ritenersi che si erano verificati grossolani errori nella lunghezza delle stecche (che a volte riguardava “dei centimetri, mentre la tolleranza era in decimi di millimetri"), errori che potevano agevolmente essere individuati, con conseguente eliminazione delle stecche difettose. La responsabilità per i fatti suddetti ricadeva sul Di LL per le seguenti considerazioni: lo stesso in effetti era rientrato dalle ferie una settimana dopo la riapertura della fabbrica, ma non tutti i pezzi difettosi erano stati prodotti durante la sua legittima assenza dal lavoro;
la contestazione della ON sull'eccessiva lunghezza delle stecche è stata fatta con fax del 4/9/95 e riguardava 600 pezzi (il 10% di un ordine di 6.000 pezzi); in data 20/9/95 la ON inoltrò una seconda contestazione per una partita che, secondo la società, era stata consegnata in data 4/8/95, come da bolla n. 996 prodotta in atti;
nello stesso periodo di tempo la OL inoltrò un'altra contestazione (con fax dell'11/9/95) sempre per eccessiva lunghezza delle stecche. L'istruttoria non aveva chiarito se il Di LL fosse o meno in servizio quando erano stati prodotti i pezzi contestati;
era certo però che la merce fornita alla ON era stata prelevata almeno in parte dal magazzino, posto che l'ordine della stessa, residente a [...], era del 1/9/95 e la contestazione, che presupponeva la consegna della merce, era stata inoltrata il 4 settembre, a distanza di 3/4 giorni 4 dall'ordine. La ON, inoltre, aveva lamentato che i problemi di qualità erano aumentati “in modo significativo in questi ultimi due trimestri", quando il Di LL era già responsabile dell'unità produttiva. In ogni caso il problema dell'epoca della produzione delle stecche difettose aveva scarso rilievo, in quanto il Di LL, nella sua qualità di “capo fabbrica" doveva assicurare la regolarità della produzione anche nel periodo di ferie, provvedendo perché altri in sua vece facessero i necessari controlli;
in ogni caso, il difetto relativo alla lunghezza delle stecche persistette anche dopo il rientro del di LL, come accertò il teste ME dopo il blocco delle consegne alla ON. Il fatto peraltro non era contestato, anche se il ricorrente declinava la propria responsabilità, affermando che non competeva a lui il controllo dei pezzi prodotti;
la tesi però era inattendibile, perché a lui incombevano compiti di controllo previsti dal mansionario e dal contratto e che di fatto egli aveva esercitato a campione, come da lui stesso riconosciuto e confermato dei testi;
il Di LL quindi doveva provvedere al controllo, anche delegando a qualche dipendente tale specifico compito in caso di sua assenza, ma non aveva adempiuto a tale obbligo, oppure l'aveva fatto in maniera negligente ed inadeguata. L'alterco in sede ispettiva, in presenza degli operai, con il funzionario addetto al controllo, era confermato e quindi entrambi gli addebiti contestati al Di LL s'erano rivelati sussistenti. Non restava che valutare la gravità dell'inadempimento. In proposito, considerata l'elevata qualifica dell'interessato e la posizione 5 di particolare autonomia che lo stesso godeva in azienda, doveva riconoscersi che i fatti contestati erano di gravità tale da giustificare il venir meno dell'elemento fiduciario: spettava all'appellante assicurare la piena efficienza dell'unità produttiva affidatagli ed il regolare svolgimento dell'attività, ivi compresa la qualità del prodotto;
le manchevolezze di singoli dipendenti dovevano essere imputati allo stesso dirigente, che aveva la piena ed autonoma gestione del personale;
la grossolanità dei difetti, unitamente all'atteggiamento non collaborativo in sede ispettiva costituivano tutti fatti oggettivamente gravi e tali da minare la fiducia sulla capacità del Di LL di adempiere i compiti assegnatigli. L'appello quindi doveva essere respinto. In ordine all'appello incidentale, relativo alla domanda di risarcimento del danno per “la difettosità dei prodotti forniti dalla nuova unità produttiva" (per complessive £ 89.969.860) come specificato nel ricorso introduttivo, doveva rilevarsi che non era "certo ravvisabile il dolo da parte del dipendente e che la violazione dell'obbligo generico di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c. può dar luogo soltanto all'applicazione di sanzioni disciplinari, come espressamente previsto dal successivo art. 2106 c.c.", come si legge in sentenza. Vi era peraltro incertezza sull'effettivo determinismo causale del danno lamentato (attribuibile a più persone, oltre che al Di LL quale responsabile ultimo della fabbrica) e sussisteva una "culpa in eligendo" dello stesso datore, per avere scelto come responsabile di fabbrica una persona che non si era dimostrato all'altezza del compito. 6 In ogni caso, dall'esame delle note di accredito prodotte emergeva che soltanto alcune di esse si riferivano a merce prodotta dopo il 27/3/95, data di assunzione dell'incarico da parte del di LL, per un totale inferiore a £ 15.000.000, di molto inferiore alla somma complessiva chiesta dall'azienda. L'appello incidentale quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Di LL, fondato su due motivi. Resiste la Arcaprofil Srl con controricorso e ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 3 e 5 L. n. 604 del 1966, nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria principale motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale ha dato atto dell'incertezza esistente in ordine all'epoca della produzione della merce contestata, sostenendo però che il Di LL avrebbe dovuto garantire la qualità della produzione anche nel periodo di sua assenza per ferie. Ciò non può essere condiviso: da una parte l'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa, o giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro;
dall'altra non si può pretendere che il dipendente sia in grado di controllare la produzione anche durante la sua assenza, non avendo lo stesso il dono dell'ubiquità. Gli errori di produzione non riguardavano la fase progettuale ed organizzativa, ma quella strettamente operativa, con la conseguenza che gli stessi non potevano essere addebitati ad un 7 soggetto non presente in azienda al momento dell'esecuzione. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli art. 3 e 5 L. n. 604 del 1966 e 2104 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale, affermando la responsabilità dell'istante come capo fabbrica, avente la piena responsabilità dell'unità produttiva, anche per le manchevolezze del personale a lui subordinato, aveva in realtà affermato la sua responsabilità oggettiva, mentre la responsabilità del prestatore di lavoro, secondo il Supremo Collegio, è sempre personale: non è possibile, infatti, addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dall'imprenditore e quindi l'indagine sulla osservanza dei doveri di diligenza da parte del prestatore d'opera deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso sia correlato ad una condotta colposa dello stesso lavoratore. Il ricorrente, come capo fabbrica, non aveva il compito di svolgere personalmente i controlli della produzione, spettante a personale a lui subordinato, tanto che il Tribunale era pervenuto a determinare conclusioni per via indiretta;
l'istante non aveva il potere di scegliere i collaboratori ed aveva fatto presente all'azienda l'insufficienza del personale messogli a disposizione;
illogica e gratuita era la pretesa di accollare all'istante una sorta di “culpa in eligendo". Anche la contestazione relativa alla cattiva organizzazione del lavoro era apodittica e non fondata su elementi oggettivi, non 8 riguardando gli errori vizi di progettazione ed organizzazione, ma solo di esecuzione del lavoro. Arbitraria quindi era la conclusione che vi fosse un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, posto che gli autori di tali errori non erano stati perseguiti in via disciplinare. Con il ricorso incidentale, lamentando violazione degli art. 2104, 2106 e 1218 c.c., art. 7 dello Statuto Lav., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, 2° comma CPC), deduce l'Arcaprofil che l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non preclude la richiesta di risarcimento del danno provocato dal dipendente e quindi sul punto la sentenza deve essere cassata. Ulteriore censura riguarda la parte della pronuncia con cui si è ritenuto che del danno procurato dal Di LL debba farsi carico la stessa società per averlo scelto a dirigere una unità operativa: nessuna norma e nessun principio di diritto è invocabile in favore di una simile tesi, in quanto esiste solo il principio sancito dall'art. 2049 c.c. sulla responsabilità del datore nei confronti dei terzi per i danni causati dal dipendente. La sentenza impugnata, pur riconoscendo che il Di LL, in quanto responsabile della fabbrica, è tenuto contrattualmente per i suoi inadempimenti, ha omesso di valutare la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1218 c.c.. La sentenza, inoltre, è carente di motivazione per non avere verificato se, a fronte dell'inadempimento contrattuale, il ricorrente abbia allegato e provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, oppure che la prestazione sia impossibile per fatto a lui non imputabile;
solo in tal caso può essere esclusa la responsabilità 9 del Di LL. Infine la sentenza ha escluso la risarcibilità del danno, poiché le note di accredito si riferiscono solo in parte al periodo in cui il Di LL è stato preposto alla nuova unità produttiva. Il Tribunale, però, non ha considerato che l'azione di danno è autonoma ed è stata promossa per fatti riguardanti tutta la vita lavorativa del Di LL, indipendentemente dalla assunzione di responsabilità per l'unità produttiva autonoma. I ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale è infondato;
mentre fondato è quello incidentale per quanto appresso Si dirà. I due motivi del ricorso principale vanno trattati congiuntamente, in quanto si tratta di due aspetti della medesima censura;
in sostanza il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della motivazione per avere il Tribunale imputato a lui errori commessi da altri nel periodo in cui legittimamente egli era assente dal lavoro per ferie e quindi per avergli addossato un obbligo di controllo della qualità della merce, che egli in realtà non aveva, addebitandogli una di sorta responsabilità oggettiva, attinente al rischio d'impresa, mentre come prestatore di lavoro egli risponde solo per responsabilita personale. Simile censura è priva di fondamento, in quanto il Tribunale ha fatto un esame complessivo dei fatti di causa, prendendo in considerazione tutti gli elementi della vicenda che è molto più complessa di quanto traspare dai motivi di ricorso: parte dalla 10 posizione lavorativa del Di LL all'interno dell'azienda e giunge alla conclusione che lo stesso aveva acquisito una professionalità così elevata da potere in effetti assumere la responsabilità di una nuova unità produttiva autonoma, come in effetti aveva assunto, con ampia discrezionalità di poteri e quindi con la responsabilità diretta anche in ordine alla qualità delle merce, che consegnava ai clienti senza alcun controllo da parte della sede centrale. Esamina poi il Tribunale gli addebiti relativi alla lunghezza delle stecche ben oltre i limiti di tolleranza, sostanzialmente ammessi in punto di fatto dallo stesso Di LL, giungendo alla conclusione che gli stessi si riferivano non solo a pezzi prodotti durante l'assenza per ferie del ricorrente, ma anche in periodo precedente per quanto riguarda la fornitura in favore della ON e successivo per quel che riguarda la fornitura in favore della OL. Aggiunge poi il Tribunale che il problema relativo all'epoca di costruzione dei pezzi gravemente difettosi aveva scarso rilievo, stanti gli obblighi contrattuali da lui assunti in ordine al controllo della produzione e della consegna. Provato poi era anche l'altro fatto contestato, relativo all'alterco in sede ispettiva col funzionario incaricato dalla azienda per il controllo delle lamentele dei clienti. Passa poi il Tribunale ad esaminare la gravità dell'inadempimento e giunge alla conclusione che entrambi i fatti contestati erano tale gravità da giustificare il licenziamento. Tutta questa complessa motivazione non viene minimamente scalfita dalle generiche e parziali contestazioni mosse dal ricorrente, 11 che si limita a contestare alcuni fatti, trascurando gli altri accertamenti del Tribunale, ed a prospettare una propria lettura degli atti e risultanze di causa, senza contestare il complesso iter logico della decisione. Il ricorso principale va quindi rigettato. In ordine al ricorso incidentale osserva il Collegio che il Tribunale, nel ricostruire i fatti di causa precisa che la società convenuta si costituiva in giudizio ritualmente “resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a seguito del comportamento inadempiente del medesimo, che aveva determinato, a seguito delle contestazioni dei clienti circa la difettosità dei prodotti forniti dalla. nuova unità produttiva>, una serie di note di accredito per complessive £ 86.969.860, oltre spese per la verifica del materiale ed alla perdita d'immagine". In motivazione poi, dopo avere indicato le ragioni per le quali rigetta la domanda e che saranno in seguito esaminate, aggiunge il giudice del riesame che in ogni caso dalle note di accredito emerge che solo alcune di esse, per un totale non superiore ai 15 milioni, di molto inferiore alla richiesta complessiva, “si riferiscono a merce prodotta dopo il 27/3/95 (data di assunzione dell'incarico da parte dell'interessato Di LL)". Secondo la interpretazione della domanda fatta dal giudice di merito il risarcimento del danno è stato chiesto unicamente per la “difettosità dei prodotti forniti dalla nuova unità produttiva” diretta dal Di LL. Col ricorso incidentale l'azienda lamenta genericamente che 12 la domanda riconvenzionale era autonoma rispetto al licenziamento e “riguardava tutta la durata del rapporto di lavoro inter partes ... .i difetti contestati riguardavano tutta la vita lavorativa ed i relativi danni dovevano essere risarciti dal lavoratore, indipendentemente dalla assunzione a responsabile dell'unità produttiva autonoma”. L'interpretazione della domanda è di competenza del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per difetto di motivazione, che deve essere specificatamente dedotto dal ricorrente, con l'indicazione degli elementi su cui si fonda la censura, onde mettere la Corte in grado di valutare la decisività della censura medesima. Il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria lettura degli atti, senza fornire i necessari elementi di valutazione e quindi per questa parte la censura va disattesa. Il Tribunale, però, ha fondato la decisione di rigetto su due argomentazioni di fondo che non possono essere condivise dal Collegio e vengono adeguatamene censurate dalla parte: l'assenza di “dolo" da parte del lavoratore e l'imputazione del danno allo stesso datore per una sorta di "culpa in eligendo", per avere scelto il Di LL “come responsabile di fabbrica, assumendosi il rischio relativo alla scelta imprenditoriale così effettuata". In proposito la Corte ha già avuto modo di affermare, quanto alla prima argomentazione del Tribunale, i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio, secondo cui "con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di 13 lavoro per responsabilita' contrattuale, anche per colpa lieve, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro non e' condizionata alla preventiva contestazione dell'addebito secondo la norma dell'art. 7 della legge n. 300/70, che riguarda esclusivamente la responsabilita' disciplinare (Cass. n. 950 del 3/2/99) Questo principio è stato ribadito con sentenza n. 6664 del 22/5/2000), secondo cui "l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilita' contrattuale, anche per colpa lieve;
in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova del danneggiamento del bene, affidato quale strumento di lavoro, e quindi dell'inadempimento del lavoratore e a quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'articolo 1218 cod. civ della non imputabilita' del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore”. Il giudice di merito, nel ricercare il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore di lavoro, deve valutare la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze affidategli ed ai relativi obblighi, nonché alle situazioni ambientali e tipiche delle mansioni espletate. Da una parte quindi è errato affermare che il prestatore di lavoro risponde dei danni solo in caso di dolo, essendo egli di regola tenuto a rispondere anche per colpa mentre, d'altra parte, appare erronea e contraddittoria la motivazione del Tribunale nell'imputare il 14 danno al datore di lavoro a causa della scelta imprenditoriale in base alla quale egli aveva affidato al Di LL la responsabilità della nuova fabbrica, dopo avere con dovizia di argomentazioni riconosciuto che lo stesso dipendente aveva una qualificazione professionale tanto elevata da potere assumere un incarico così gravoso e di grande responsabilità ed avere ritenuto quindi che una tale scelta era oculata ed opportuna. La censura sul punto è quindi fondata e va accolta, così come va accolta l'altra argomentazione difensiva relativa alla netta distinzione fra azione disciplinare per violazione dell'obbligo generico di diligenza ai sensi degli art. 2104 e 2106 c.c. e risarcimento per i danni cagionati dal lavoratore, per i quali sono applicabili l'art. 1218 c.c. ed i principi di diritto sopra enunciati (nonché l'art. 2236 c.c. per il solo caso in cui la prestazione implichi “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”). Per questa parte il ricorso incidentale è fondato e la sentenza deve essere cassata, con rimessione, per una nuova valutazione, ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Brescia e che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. / S S
P. Q. M.
LA CORTE D ° , A 3 ( T O , 5 L . A L Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie il T S O E № R B P A I S ' 3 I D L 7 L - N ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al A E 8 G T - D S O 1 I O 1 A S P D N motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di E M E E I S , G I A O G R D A E T L E S Brescia- O I T T G N A T E I E L R S R L I E E Roma 18 gennaio 2002 D D O Ellove farcuMarcu mo CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 15 ソー Ci farelle IL CANCELLERE) Depositato in Cancelleria oggi, 15.MAG. 2002 CCANCEL DERE ella E N O E O T R T T N T S I E I S R G I A E E L D R L O E D