Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
Il reato di esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, di cui all'art. 55 cod. nav., ha carattere permanente e può venire meno solo con la rimozione dell'opera costruita a distanza illegale o con il rilascio dell'autorizzazione. Il provvedimento permissivo ha efficacia "ex nunc" e vale appunto a sanare l'occupazione abusiva del terreno per effetto dell'esecuzione dell'opera, per il periodo ad esso successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/1998, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Camera di consiglio
1)Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 24.4.1998
2)Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
3)Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO " N.1316
4)Dott. NICOLA QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N.1673/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL AS AF, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10.10.1997 del TO di Salerno Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto e motivi
Con sentenza del 10.10.1997,il TO di Salerno ha condannato alla pena di L.EOO.000 di ammenda EL AS AF perché ritenuto colpevole di aver realizzato una piattaforma in calcestruzzo cementizio in prossimità della linea doganale marittima senza la prescritta autorizzazione del capo del compartimento marittimo (art.55 e 1161 cod. nav.). Il EL AS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della Legge penale in quanto il TO: a)non aveva acquisito la prova documentale offerta che avrebbe smentito del tutto l'imputazione formulata, posto che egli aveva conseguito la concessione in sanatoria;
b)non aveva considerato che secondo il disposto degli art.55 e 1161 cod. nav. il reato sussiste soltanto nel caso in cui chi esegua l'opera non provveda a prestare ottemperanza all'ingiunzione dell'autorità marittima di rimuoverla. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il TO non ha, infatti, disatteso quanto il ricorrente intendeva dimostrare con i documenti di cui ha chiesto l'acquisizione, ma, al contrario ha dato per scontato la corrispondenza della realtà fattuale a quella che egli intendeva provare, e cioè che: 1)il EL AS non avesse costituito alcuna servitù a carico del demanio marittimo, bensì realizzato il 10.3.1994,nella c.d. fascia di rispetto n.2 piattaforme in conglomerato cementizio, senza aver conseguito alcuna autorizzazione;
2)che, tuttavia, dopo tale costruzione aveva chiesto - sembra nel mese di ottobre 1994 - l'autorizzazione in questione;
3)che il provvedimento permissivo è stato ottenuto l'8.4.1995 (così come il ricorrente aveva chiesto di provare con la produzione del documento del Ministero delle Finanze indicato sub 11).
E tuttavia, il TO ha ritenuto del tutto irrilevante tale sopravvenuta autorizzazione con riguardo al periodo pregresso, compreso tra il 10.3.1994 ed il 7.4.1995 in cui le due piattaforme erano state già realizzate senza alcun provvedimento permissivo: con ciò, correttamente applicando i principi più volte enunciati da questa Corte secondo cui: A)il reato di esecuzione di nuove opere entro la zona di rispetto dal demanio marittimo di cui all'art.55 cod. nav. ha carattere permanente, e può venire meno solo con la rimozione dell'opera costruita a distanza illegale o con il rilascio dell'autorizzazione (III,16.12.1997,Arcara; 22.10.1997, Cusimano;
5.7.1985, Paesano); B) in tale ultimo caso, non assume alcun rilievo che l'occupazione sia stata autorizzata in epoca successiva al tempo contestato, essendo necessaria, per escludere il reato, un'autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto (sent. n. 7502 del 12-07-1991; 4332 del 24-04-1995) Nè può giovare al ricorrente l'asserita circostanza che la concessione sia stata chiesta all'autorità marittima ovvero da detta autorità emessa "in sanatoria", perché il provvedimento permissivo ha efficacia "ex nunc" e vale appunto a "sanare" l'occupazione abusiva del terreno protetto per effetto dell'esecuzione dell'opera, altrimenti permanente e non consentita, per il periodo ad esso successivo;
laddove soltanto il legislatore può attribuirgli effetto retroattivo e scriminante con riguardo ad una condotta già perfezionatasi e costituente reato, così come dimostrano le disposizioni degli art.13 e 22 della legge 47 del 1985 che in materia edilizia espressamente dispongono che "il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previste dalle leggi urbanistiche vigenti", a differenza di quella contenuta nell'art.55 cod. nav. che richiede, invece, la sussistenza dell'autorizzazione al momento in cui vengano eseguite "nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo".
D'altra parte il successivo art.1161 punisce chiunque non osserva le disposizioni dell'art.55 in esse compresa quella appena menzionata per cui il reato previsto dalla norma sussiste per il fatto stesso della realizzazione dell'opera senza aver conseguito la prescritta autorizzazione del capocompartimento, a prescindere dalla circostanza che venga nel prosieguo emessa dall'autorità competente ordinanza di sgombero e remissione delle cose in pristino;
la cui inosservanza integra, semmai, l'ulteriore reato previsto dall'art 1164 del codice della navigazione (sent. n. 3747 del 10-01-1996; n. 5191 del 02-06-
1984). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 24 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1998