Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 950
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro non è condizionata alla preventiva contestazione dell'addebito secondo la norma dell'art. 7 della legge n. 300/70, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare.

Il divieto di "ius novorum" in appello, sancito nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ. riguarda le deduzioni che, non avendo nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, costituiscono oggetto di indagini da parte del giudice di appello diverse da quelle espletate nella precedente fase processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 950
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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