Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro non è condizionata alla preventiva contestazione dell'addebito secondo la norma dell'art. 7 della legge n. 300/70, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare.
Il divieto di "ius novorum" in appello, sancito nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ. riguarda le deduzioni che, non avendo nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, costituiscono oggetto di indagini da parte del giudice di appello diverse da quelle espletate nella precedente fase processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN CA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISOLANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO OREGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 283/96 del Tribunale di MONDOVÌ, depositata il 04/09/96 R.G.N. 258/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
Udito l'Avvocato FALETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor IC BR, dipendente - in qualità di autista - della s.r.l. OL, subì il 1 ottobre 1985, una rapina ad opera di uno sconosciuto autostoppista, cui egli aveva concesso un passaggio a bordo dell'automezzo di proprietà della società, sconosciuto che gli sottrasse il mezzo contenente un carico di olio del valore di circa 90 milioni di lire.
Sottoposto a procedimento penale per diversi delitti, tra i quali la simulazione di reato e, quindi, assolto - con formula ampia - dalle imputazioni contestategli, il BR, in data 3 ottobre 1985, venne licenziato oralmente, anche se il successivo 4 ottobre ricevette dal datore di lavoro una lettera contenente la contestazione degli addebiti ed, il 31 ottobre, altra lettera, con cui gli fu intimato un nuovo licenziamento.
Con ricorso del 22 aprile 1994, il BR convenne in giudizio, dinanzi il Pretore del lavoro di Mondovì, la s.r.l. OL, chiedendo che, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del recesso comunicatogli verbalmente, la società convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro od a corrispondergli l'indennità nella misura conteggiata in ricorso, nonché la somma di £.
3.172.000 ancora dovutagli in relazione al rapporto di lavoro, oltre al risarcimento del danno ex art. 18 Statuto dei lavoratori. Costituitasi in giudizio, la s.r.l. OL dedusse di avere comunicato il licenziamento per iscritto solamente il 31 ottobre 1985; che il licenziamento non era mai stato impugnato e di dovere al ricorrente la minore somma di £.2.094.689.
La medesima società propose, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti del lavoratore, di cui chiese la condanna al pagamento della somma di £.80 milioni a titolo di risarcimento del danno subito a causa della sottrazione del carico di olio.
Il Pretore accolse la domanda del ricorrente e rigettò quella riconvenzionale della società convenuta.
Con sentenza 7 agosto - 4 settembre 1996, il Tribunale, adito, con appello principale, dalla società soccombente, e, con appello incidentale, dal BR, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò la s.r.l. OL a corrispondere al proprio dipendente la somma di £.3.172.000, con gli accessori, rigettando, nel resto, le ulteriori domande di costui. E, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò il BR al pagamento - in favore della società della somma di £.80 milioni, a titolo di risarcimento danni.
Ritenne il Tribunale che il BR non aveva mai provato di essere stato licenziato oralmente alla data del 3 ottobre 1985, mentre era stato dimostrato che il recesso era stato intimato (per iscritto) il 31 ottobre dello stesso anno.
A giudizio del Tribunale, tuttavia, anche se il licenziamento fosse stato comunicato verbalmente il 3 ottobre, e come tale inesistente per violazione dell'art. 2 della legge n.604 del 1966, e, quindi, inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, il datore di lavoro ne avrebbe potuto intimare uno nuovo e valido (purché rispettoso della prescritta forma), con efficacia ex munc. Pertanto, il licenziamento, adottato con la lettera del 31 ottobre 1985 e mai impugnato dal lavoratore, aveva determinato la decadenza di quest'ultimo dalla impugnazione ex art. 6 legge n.604/1966. Secondo il Tribunale, poi, l'offerta - da parte del BR, mentre era alla guida di un autocarro con rimorchio, adibito al trasporto di un carico di olio - di un passaggio ad uno sconosciuto, il quale era stato l'autore della rapina, aveva costituito condotta negligente ed imprudente "essendosi il lavoratore posto in condizione di pericolo per sè, per l'automezzo e per la merce ricevuta in consegna".
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Mondovì, il sig. IC BR ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il BR - denunciando violazione dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., per erronea, incompleta e contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art. 360, n.3, cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 31 C.C.N.L. di categoria, 7 legge n.300 del 1970, 2 legge n.604/1966 e 437 cod.proc.civ. - censura la sentenza impugnata per non aver "preso in considerazione le osservazioni formulate dall'attuale ricorrente con l'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado".
Il ricorrente assume che, nel giudizio di appello, la s.r.l. OL aveva, per la prima volta, dedotto inammissibilmente che l'allontanamento del dipendente dall'azienda - in data 3 ottobre 1985 - doveva considerarsi (non un vero e proprio licenziamento, bensì) una sospensione cautelare, mentre il Tribunale si è limitato ad affermare che non era stato provato il recesso orale. Il ricorrente aggiunge che lo stesso Tribunale ha erroneamente escluso che, comunque, il licenziamento intimato a quella data non era stato mai impugnato, poiché la società datrice non aveva mai contestato l'avvenuta impugnazione, così che il giudice d'appello avrebbe, in ogni caso, dovuto condannare la detta società al pagamento anche delle differenze retributive maturate sino al 31 ottobre 1985.
La doglianza non è fondata.
Con essa il ricorrente deduce, sostanzialmente, un vizio di motivazione e la violazione del divieto dello ius novorum in appello in relazione alle difese, svolte dalla OL in secondo grado. Quanto a tale ultimo aspetto, osserva questa Corte che le difese della società, attuale esistente, nel giudizio di appello debbano considerarsi, appunto, non difese dirette a negare la resistenza dei fatti costitutivi della pretesa, azionata dal BR, e non integrano, quindi, nuove eccezioni vietate, essendo principio, ormai consolidato che il divieto di ius novorum in appello (nel rito del lavoro), sancito dall'art. 437 cod.proc.civ., riguarda le deduzioni che, non avendo nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, cotituiscono regime di indagini, da parte del giudice di appello, diverse da quelle espletate nella precedente fase processuale (v. Cass. n. 3436/86; n. 983/85 ed altre). Per quanto attiene al vizio di motivazione, si deve rilevare che il Tribunale di Mondovì ha fornito due autonome ragioni del decidere. Da una parte, infatti ha affermato che il BR non ha provato di essere stato licenziato oralmente in data 3 ottobre 1985 e, d'altra parte, ha considerato che, anche a volere ritenere posto in essere il dedotto licenziamento nullo, non era impedito al datore di lavoro di rimuovere tale licenziamento con le dovute forme;
per cui doveva - in ogni caso ritenersi valido il recesso intimato il 31 ottobre 1985, recesso, peraltro, mai impugnato.
Nè sotto il primo profilo, ne' sotto il secondo, a parere di questa Corte, la doglianza individua vizi logici della motivazione o l'omessa considerazione di punti decisivi.
Per quanto riguarda il c.d. licenziamento orale, il ricorrente fa esclusivo riferimento all'inammissibilità delle difese della società OL in secondo grado e, su tale circostanza, è sufficiente il richiamo delle precedenti osservazioni.
In ordine, invece, al licenziamento scritto, il ricorrente deduce che, per essere considerato atto a sanatoria del precedente, il licenziamento del 31 ottobre 1985 avrebbe dovuto richiamare quest'ultimo ed enunciare la decorrenza del provvedimento. Inoltre, il Tribunale, una volta ritenuta la validità del licenziamento del 31 ottobre 1985, doveva riconoscere le differenze retributive fino a questa ultima data e non, come avrebbe poi fatto, fino al 3 ottobre 1985.
Premesso che il Tribunale ha accertato, con motivazione congrua, tutti i presupposti di validità del licenziamento del 31 ottobre 985, si deve osservare che l'elemento del riconoscimento delle differenze retributive fino ad una certa data piuttosto che ad un'altra non integra una contraddizione della sentenza, perché il Tribunale si è attenuto alla domanda e non avrebbe potuto decidere, travalicano il limite di quest'ultima, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. n. 2702/1976 ed altre). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360, n.3 e 5, cod.proc.civ., con riferimento all'art. 32 C.C.N.L. di categoria, all'art. 2104 cod.civ. ed all'art. 1693 cod.civ., nonché incompleta ed erronea motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l'art. 32 C.C.N.L., nonostante fosse stata espressamente eccepita la mancata affissione (e, quindi, il difetto di sua conoscibilità) del C.C.N.L. stesso e per non avere considerato che l'intervento dell'autostoppista doveva essere qualificato come elemento interruttivo del nesso di causalità, in quanto forza maggiore e/o caso fortuito.
Anche il secondo motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, concernente la responsabilità del BR per la perdita del carico di olio, premesso che è pacifico che, in questi casi, il lavoratore risponde anche per la colpa lieve (ex plurimis: Cass. n. 5250/89 ed altre); e che, nell'ipotesi di domanda di risarcimento danni proposta dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente, fondata - come nella specie - sulla responsabilità derivante dalla violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza ex art. 2104 cod.civ., l'azione promossa non è condizionata dalla preventiva contestazione dell'addebito secondo la norma dell'art. 7 legge n.300 del 1970, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare (Cass. n. 208/95), il Tribunale ha fornito una motivazione congrua sull'esistenza di tale stato soggettivo, osservando che "l'avere dato un passaggio ad uno sconosciuto su di un mezzo non proprio e per di più con un carico di valore....costituisce condotta negligente e imprudente, essendosi il lavoratore volontariamente posto in condizione di pericolo per sè, per l'automezzo e per la merce ricevuta in consegna". Quanto al secondo profilo, correlato alla giustificazione dell'ammontare del danno, la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto di liquidare il danno medesimo nella misura di £.80 milioni, perché non contestato dal BR, che, anzi, lo aveva indicato in £.90 milioni, si appalesa congrua ed adeguata, sottraendosi ad ogni ulteriore censura.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 aprile 1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.