Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14882 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
c.c. 65651 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTA1 48 82/03 N. 131 TAB. ALL. B N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 16120/99 Dott. Massimo ODDO - Consigliere 20226/99 Consigliere Cron. 30066 Dott. Michele D'ALONZO Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 16/01/03Rel. ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65651 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VENETA FINANZIARA SPA;
1202 12 - intimato e sul 2° ricorso n° 20226/99 proposto da: FINANZIARIA SPA, in persona del Curatore VENETA fallimentare e legale rappresentante pro tempore, - 2003 115 elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCIONI 4, -1- presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, difesa dall'avvocato FRANCESCO MOSCHETTI, giusta procura a margine;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 106/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 24/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato dello Stato RANUCCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente incidentale, 1'Avvocato D'AYALA VALVA (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e spese compensate. -2- Svolgimento del processo La TE della Società Veneta Finanziaria s.p.a. ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio del Registro ha ritenuto dovuta l'imposta proporzionale per dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte in sede di domanda di ammissione al passivo del fallimento della suddetta società. La ricorrente ha sostenuto che i documenti contestati erano atti formati mediante corrispondenza, tassabili solo in caso d'uso, e che nella specie non c'era stato caso d'uso ai sensi dell'art. 6 d.p.r. n. 131/1986. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto non esservi stato caso d'uso e che ha richiamato a questo proposito la risoluzione ministeriale n.132 del 5.3.1983, n.251258. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Ha resistito la TE con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 d.p.г. n.131/1986 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., sul presupposto che avrebbe errato il giudice di merito a ritenere che gli atti di che trattasi fossero registrabili solo in caso d'uso. Ha evidenziato che, invece, tali atti debbono essere ricondotti alla categoria degli atti da registrare in termine fisso, sia sulla base del disposto dell'articolo 9 della parte prima della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86 e sia sulla base del disposto dell'articolo 3 della stessa prima parte della tariffa. Da qui ha tratto la conclusione che nessun rilievo poteva avere la natura giurisdizionale o amministrativa del procedimento nel quale gli atti sono stati prodotti, atteso che la pretesa dell'ufficio non trova fondamento nelle disposizioni della seconda parte della tariffa (che disciplina la registrazione in caso d'uso), ma nella prima parte (che disciplina la registrazione in termine fisso). Ha resistito la TE per ribadire la correttezza della decisione basata sul fatto che i documenti erano stati formati per corrispondenza e sul fatto che non c'era stato uso perché non erano stati depositati presso la cancelleria giudiziaria nell'esplicazione di attività amministrativa. Più in particolare, la TE, poi, ha eccepito: 1)la formazione di un giudicato interno sul punto che nella specie non c'è stato uso dei documenti ai sensi dell'art. d.p.r. n.131/86 (in quanto tale punto non è stato appellato dall'ufficio); 2)l'inammissibilità del ricorso perché contenente motivi nuovi rispetto a quelli proposti in appello (è stata prospettata una tassazione all'1%, diversa rispetto a quella del 3% portata dall'atto di liquidazione, mentre in appello l'unico motivo di impugnazione era la asserita impossibilità di considerare per corrispondenza gli atti unilaterali ricettizi di riconoscimento di debito); 3)l'irrilevanza della ricostruzione prospettata nel ricorso dal momento che gli atti, proprio perché formati per corrispondenza, dovevano essere registrati solo in caso d'uso; 4)l'applicabilità nella specie dell'articolo 1, parte seconda della tariffa, a tenore del quale la registrazione è collegata all'uso dei documenti, che sono atti unilaterali recettizi;
5)l'illogicità del ricorso che vorrebbe applicare contemporaneamente la tassazione al 3% e quella all'1%; 6)in ogni caso, l'inapplicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza;
7)l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 9 della prima parte della tariffa, invocati dal ricorrente, per violazione dell'articolo 53 in quanto il riconoscimento di debito non è una manifestazione di capacità contributiva, ma è una manifestazione di incapacità contributiva. Innanzitutto va chiarito che erroneamente la LL ha ritenuto che la TE ha presentato un ricorso incidentale. Dall'esame del controricorso, invece, emerge che la TE ha prospettato una serie di eccezioni, sopra specificate, ma non ha formulato alcuna doglianza nei confronti della sentenza impugnata. In un tale contesto, ed avendo la LL assegnato un numero di ricorso incidentale, la Corte in via preliminare deve dispone la riunione degli atti iscritti ai numeri 16120/99 e 20226/99, prendendo atto che non c'è ricorso incidentale su cui decidere. Quindi, passando al merito della questione, occorre evidenziare che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate con riferimento ai vizi di difetto di motivazione e di omessa pronuncia dal momento che: a)l'ufficio appellante aveva evidenziato nell'atto di impugnazione che ...per potersi configurare, ai sensi dell'art. 1 tariffa parte II d.p.r. 131/86, la registrazione in caso d'uso si rende necessario che gli atti in questione siano redatti in forma epistolare, condizione che per il caso di specie non si ravvisa in alcun caso"; b)la CTR, senza affrontare minimamente il problema della redazione dei documenti in forma epistolare (forma negata dall'appellante), si è limitata a proporre le uniche seguenti considerazioni: “Ritiene la Commissione, con la decisione dei primi Giudici, che le produzioni documentali in sede di procedura fallimentare di verifica dello stato passivo non costituiscono caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 131/86 e quindi non comportano la registrazione delle stesse (vedi risoluzione ministeriale n. 132 del 5.3.1983 n.251258 di prot.)***. Il problema di cui si è discusso fin dal primo grado, invece, riguarda la natura degli atti esibiti nella procedura fallimentare (ossia, se si tratta di atti formati mediante corrispondenza o meno) e riguarda la valutazione se la produzione di tali documenti diretta all'ammissione al passivo fallimentare possa essere considerata come un caso d'uso o meno. Giova evidenziare che la dichiarazione di riconoscimento di debito deve essere ricondotta all'art. 3, parte prima della tariffa, che disciplina gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il disposto dell'art. 7 (che riguarda atti di natura traslativa e dichiarativa di alcuni particolari beni, quali veicoli e natanti). Va, però, subito aggiunto che se la dichiarazione di che trattasi è stata formata per corrispondenza, diventa registrabile solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, parte seconda della tariffa. Nella specie, allora, dovrà essere innanzitutto accertata la modalità di formazione dei documenti di cui in questo giudizio si discute, e poi, se si riterrà che i documenti sono stati formati mediante corrispondenza, dovrà essere deciso se la produzione dei documenti in sede fallimentare costituisca caso d'uso o meno. La CTR, nella sentenza impugnata, ha omesso completamente di effettuare questi passaggi necessari, ed ha conseguentemente omesso di motivare la decisione che appare, quindi, apodittica. Il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, con rinvio ad altra Sezione della CTR del Veneto anche per le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce gli atti;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR del Veneto. Così deciso in Roma il 16.1.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Ugo Favaraдо Гарага Dr. Giuseppe Falcone My fav Javaza oldt Grou IL CANCELLIERE DO SA LD DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6.OTI 2003 CANCELLIERE Oggi UD CI AM AN us