Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini che vanno trasmessi, a cura dell'A.G. procedente, al Tribunale del riesame comprendono anche gli elementi preesistenti ma non conosciuti, né autonomamente producibili dalle parti, a nulla rilevando che essi non siano stati precedentemente trasmessi al G.i.p. unitamente alla richiesta di emissione della misura coercitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20904 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
20 9 04 / 10 Sentenza n.1500/2010- Registro generale n. 388/2010
Udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2010 (n. 35 del ruolo)
In caso di diffusione del provvedimento si ometta la produzione delle generalità eckegli altri dati kntificativi del ricorrent minorenne, a nomma dd dlgs n. 196/08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE gli altri dati identificativi, Sezione prima penale a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
□ disposto d'ufficio Composta dai Signori: a richiesta di parte dott. Severo Chieffi Presidente
☑imposto dalla legge
Thiepi dott. Umberto Giordano Consigliere dott. Massimo Vecchio Consigliere dott. Marcello Rombolà Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato il sul ricorso proposto nell'interesse di C.V.L. missi
(omissis)
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 22 dicembre
2009 dal Tribunale per i minorenni di Lecce.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. Alfredo Montagna, che ha
concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito per il ricorrente l'avvocato Francesca G. Conte che ha illustrato il ricorso e i motivi nuovi, chiedendone l'accoglimento.
Fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Lecce investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato minorenne C.V. confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per avere concorso con il nonno C.V. nell'omicidio di B.G.
commesso il (omissis)
1.1. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito la scena del delitto: il corpo del B. era stato trovato in terra alla fine della strada di campagna di fronte al passo carraio che portava alla sua casa e a quella della famiglia dell'indagato, di fronte al varco di accesso all'abitazione di altri vicini;
lungo la strada erano state rinvenute molte tracce di sangue che apparivano partire da punto antistante l'abitazione dell'indagato; il cadavere presentava segni di colluttazione negli abiti nel complesso circa ventiquattro segni di coltello, tra cui dodici colpi al torace e all'addome, che avevano prodotto la morte a seguito di lacerazione del cuore, dei grossi vasi del cuore e del polmone sinistro (erano state inoltre constate una ferita penetrante alla coscia sinistra;
alcune lesioni da difesa alla mano destra;
sei tracce di coltellate sulla giacca all'altezza della scapola sinistra, una sola penetrata a segnare la cute, e altre tre tracce sulla stoffa della manica destra, due sulla manca sinistra una sola avendo lievemente raggiunto l'avambraccio sinistro); i consulenti avevano escluso che la vittima potesse essere stata trattenuta per le braccia da qualcuno mentre era colpito da altri, dissentendo in relazione a tale aspetto il Giudice per le indagini preliminari. La vettura del morto era stata trovata regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. L'arma del delitto non era stata ritrovata.
Le indagini erano state condotte verificando molte piste, perché la vittima era impegnata politicamente, aveva in passato denunziato molte illegalità e aveva ricevuto minacce anonime, aveva vita personale disordinata. Erano stati sentiti i vicini, apparsi nel complesso reticenti alla luce della ricostruita dinamica dei fatti e delle scarse e contraddittorie, secondo gli inquirenti,
e si era proceduto a carico dell'odierno indagato, dichiarazioni rese, minorenne all'epoca dei fatti, per il reato di false informazioni al Pubblico ministero. O S C U R A T A
Nell'ambito di tale procedimento il Pubblico ministero in data 28.2.2009 aveva provveduto a sentire nuovamente i bambini che nella notte dell'omicidio stavano con i nonni nella casa dirimpetto a quelle della vittima e dell'indagato. In occasione di tale secondo interrogatorio M.V. che all'epoca dei fatti aveva quattro anni e mezzo e sentita nell'immediatezza da una psicologa aveva detto di non avere visto nulla aveva dichiarato che in realtà aveva veduto i due aggressori e li aveva riconosciuti nei vicini, l'odierno indagato e suo nonno (molto in breve: aveva sentito delle grida e la nonna era andata nella camera dove lei dormiva con il fratellino, che dava verso la strada, per affacciarsi dalla finestra;
lei s'era alzata e aveva visto un signore picchiato da altri due, uno che lo teneva di lato per la vita e l'altro che usava un coltello;
la nonna aveva riconosciuto i due aggressori ma le aveva detto di non dire nulla;
anche lei aveva visto i due e li aveva descritti in guisa da consentirne inequivocabilmente l'individuazione nell'indagato e in suo nonno;
aveva sentito anche che dicevano di tornare a casa).
Il Giudice per le indagini preliminari riteneva credibile tale versione della bambina e sostanzialmente riscontrata dagli elementi sino ad allora acquisiti, in particolare dalle inverosimili e contraddittorie dichiarazioni rese sin dall'immediatezza dai familiari dell'indagato, dalla completa inconsistenza dell'alibi da questo fornito a giustificazione dell'ora del suo rientro in casa;
dalle dichiarazioni della teste R.S. sulle confidenze ricevute dal morto in ordine a contrasti con i suoi vicini di casa, dei quali cra a conoscenza, secondo la donna, anche don RO.S. il Parroco.
1.2. Il Tribunale del riesame confermava la decisione di prime cure ribattendo alle censure della difesa, incentrati sulla non affidabilità della deposizione della minore, che gli argomenti sulla attendibilità della seconda versione resa dalla bambina a 17 mesi di distanza dai fatti, non potevano essere condivise giacché essa era confortata da "nuclei indiziari forti” già emersi durante le indagini a carico dell'indagato e di suo nonno. Le dichiarazioni di M.V. al Pubblico ministero esprimevano in altri termini un "tale tasso di coerenza" con gli elementi acquisiti da risultare una valutazione «di ben più ch probabile conformità al vero»; né poteva ipotizzarsi alcuna suggestione ambientale capace di conformare la deposizione in termini così aderenti al corredo indiziario già acquisito;
restavano per tale ragione assorbite le censure sulla modalità assunzione della prova e sulla intrinseca attendibilità della bambina;
andava per altro rilevato che anche la "frettolosa” prima escussione manifestava spunti non coltivati. Non sussistevano le incongruenze intrinseche evidenziate dalla difesa, né le contraddizioni
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estrinseche, proprio la deposizione della bambina convincendo in particolare della plausibilità di una ricostruzione dell'aggressione in termini diversi rispetto a quella ipotizzata dai consulenti (la bambina aveva detto che la vittima era stata trattenuta per la vita e non per le braccia).
In quest'ottica d'adesione alla versione della bambina si componevano altresì le dichiarazioni contraddittorie e le stranezze delle condotte dei familiari dell'indagato, risultanti dall'insieme delle deposizioni acquisite. Piste alternative non erano d'altronde praticabili;
le tesi difensive erano ipotetiche tra la e/o sguarnite di riscontro;
la teste R. aveva riferito di dissidi vittima e la famiglia dell'indagato, mentre il teste don RO.S. non aveva affatto smentito tale circostanza, anzi aveva fatto allusioni significative;
le dichiarazioni dell'imputato erano state sempre infarcite di menzogne.
2. Ha proposto ricorso l'indagato C.V. | a mezzo del difensore avvocato
Francesca G. Conte, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
Con motivo formalmente unico denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 273 comma 1 e 299 comma 1 c.p.p. in relazione alle norme incriminatrici applicate;
violazione ed errata applicazione della Carta di Noto aggiornata [recante «Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale»] e della Carta di Treviso e relativo vademecum [recanti
«Protocolli deontologici su Informazione e Minori 1990 / 1995»]; motivazione carente illogica e contraddittoria.
a) Assume anzitutto che il Tribunale avrebbe completamente obliterato le regole della valutazione probatoria applicabili in tema di misure cautelari, e le illustra con ampie citazioni giurisprudenziali e dottrinarie: al) in particolare afferma quindi che nel caso in esame l'accusa si basava su elementi (indicati nelle dichiarazioni dei minori M.V. M..A. ; nel presunto movente da lite di vicinato tra la vittima e la famiglia degli indagati;
nella constatazione dello stato dei luoghi ritenuto privo di via di fuga alternative;
sulle dichiarazioni della teste R. nella considerazione del carattere menzognero delle dichiarazioni dei familiari degli indagati;
nella affermata inconsistenza dell'alibi del ricorrente) che non consentivano ad addivenire ad un giudizio di altra probabilità quanto ad esistenza del delitto e a sua attribuibilità all'indagato; che inoltre e al contrario emergevano dagli atti circostanze, già indicate dalla difesa ma non adeguatamente valutate, che avrebbero dovuto condurre all'annullamento della misura.
b) Il Tribunale aveva, inoltre, omesso di saggiare gli elementi indiziari dapprima singolarmente e quindi complessivamente, con rigore metodologico. O S C U R A T A
Annettendo rilievo decisivo ad una deposizione resa dalla minord M.V. a circa diciassette mesi di distanza dai fatti, non aveva fatto buon governo dei principi in tema di testimonianza dei minori, che ampiamente illustra, con dovizia di citazioni scientifiche e dottrinarie:
b1) con più specifico riferimento al caso in esame, assume che non era stato analizzato il contesto nel quale erano maturate le dichiarazioni della minore e del fratellino né il rischio di suggestioni e di manipolazioni o alterazioni del ricordo. I due minori erano stati difatti dapprima (a due mesi dal fatto) sentiti con tutte le cautele da una psicologa e avevano in quella sede dichiarato di non avere visto nulla;
mentre solo a fine ottobre 2009, interrogati dal Pubblico ministero del Tribunale per i Minorenni nella loro abitazione nell'ambito di procedimento separato instaurato a carico dell'odierno indagato per falsa testimonianza, avevano ritrattato le precedenti dichiarazioni e M.V. aveva in particolare sostenuto d'avere visto dalla finestra, assieme alla nonna, l'aggressione e di averne riconosciuto gli autori.
Tale esame, tardivo, risultava irritualmente condotto, senza l'ausilio di un esperto in psicologia infantile e con modalità non protette, non era stato registrato, dal verbale risultavano soltanto le risposte e non le domande: appariva dunque nel complesso scientificamente inattendibile;
b2) la testimone minore, già in precedenza ritenuta dalla psicologa che l'aveva interrogata poco credibile, appariva inoltre intrinsecamente inattendibile, né il Tribunale aveva realmente giustificato la fiducia riposta nelle seconde dichiarazioni anziché nelle prime;
b3) il racconto della bambina sulle modalità dell'azione appariva inoltre in contrasto con la ricostruzione peritale (per altro resa difficile dall'inquinamento della scena del delitto), arbitrariamente disattesa dal
Tribunale per dare spazio alla versione della bambina;
la circostanza che sul luogo dell'omicidio erano stati repertati mozziconi di sigarette che recavano tracce biologiche non riferibili agli indagati era stata completamente trascurata ed era incompatibile con il racconto della bambina;
le parole che secondo la bambina sarebbero state pronunziate (i due assassini avevano detto allontanandosi che andavano a casa) erano in contrasto con quanto emergeva dalle deposizioni di tutti gli altri testi;
il racconto della minore era del tutto implausibile anche in ordine alla possibilità fisica di percepire dalla sua posizione all'interno della camera gli eventi che si succedevano nel cortile esterno.
c) Il Tribunale non aveva inoltre seguito le regole che governano il dovere di motivazione (che la difesa abbondantemente illustra) né i principi in tema
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di valore dapprima abduttivo e quindi di collante indiziario del movente:
c1) in particolare il Tribunale aveva omesso di considerare la figura e la personalità del morto, e i molti nemici che per la sua attività politico- istituzionale o per il suo atteggiamento da «donnaiolo impenitente»> - poteva avere, eludendo il tema di probabili moventi alternativi e arbitrariamente concentrandosi sul movente della lite tra vicini, privo di basi fattuali, smentito da tutte le persone sentite salvo la teste R. in una versione tardiva e priva di consistenza;
aveva svalutato il dato che il luogo dell'omicidio era raggiungibile anche da una strada di campagna;
aveva eluso le indicazioni difensive sulle vettura vista transitare e sul rumore di automobile udito;
aveva completamente travisato il significato delle invocazioni d'aiuto della vittima sentite dagli altri vicini;
aveva trascurato gli elementi da cui risultava che il nonno dell'indagato faceva uso di un farmaco ipnotico;
aveva travisato le ragioni e il senso delle condotte e delle dichiarazioni rese dai familiari dell'indagato e il significato dei colloqui intercettati, omettendo di e aveva dato illogiche considerarne il bassissimo livello culturale interpretazioni in malam partem di quanto detto da costoro;
aveva omesso di considerare il contesto e le ragioni dei comportamenti dell'indagato anche allorché aveva arbitrariamente considerato negativamente il suo alibi;
aveva infine omesso di considerare che attesa l'abbondanza di sangue provocato dalle ferite era assolutamente impossibile che gli indagati si fossero ripuliti in un tempo tanto breve.
d) Illegittima era infine l'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari basata esclusivamente sulla gravità dei fatti, senza che esistessero elementi specifici capaci di giustificare il pericolo di recidiva né il pericolo d'inquinamento probatorio. E pure in relazione a tale aspetto il ricorso si profonde in considerazioni dottrinali e citazioni giurisprudenziali.
2. Sono stati quindi ritualmente proposti motivi nuovi, con i quali si denunziano violazioni di legge, in particolare questa volta con riferimento all'art. 309 comma 5 c.p.p., e difetti della motivazione, evidenziandosi: che soltanto in occasione del deposito degli atti in costanza della richiesta di giudizio immediato la difesa aveva appreso che nel procedimento originariamente contro ignoti relativo all'omicidio di B.G. erano state acquisite le dichiarazioni di tale collaboratore di V.G. giustizia, che aveva parlato della vicenda e aveva attribuito l'omicidio a persone diverse, a lui ben note (aveva raccontato di un contrasto insorto tra la vittima e un tale imprenditore dedito ad affari illeciti che si era sentito minacciato dal pericolo che il B. lo denunziasse e dell'incarico conferito ad un pregiudicato, O S C U R A T A
individuato suo tramite, per dare una lezione al| B. riscontrate, a dire della difesa, in relazione all'antefatto dalle dichiarazioni di una dipendente dell'imprenditore accusato;
che illegittimamente il Pubblico ministero aveva omesso di trasmettere tali elementi di prova, decisamente favorevoli all'imputato in quanto indicativi di altri autori e di diverse causali, sia al
Giudice per le indagini preliminari sia al Tribunale del riesame;
che soltanto successivamente alla misura cautelare e alla decisione del
Tribunale del riesame, il 23.12.2009, s'era proceduto con incidente probatorio all'audizione della minore M.V. e tale atto aveva dato risultati affatto discrepanti rispetto a quelli dell'interrogatorio del Pubblico ministero utilizzato nell'incidente cautelare;
che il 26.2.2010 era stato nuovamente sentito il parroco don RO.S. il quale aveva nuovamente escluso d'essere a conoscenza di liti di vicinato, chiaramente smentendo la teste R. che l'audizione della minore in data 28.10.2009 ad opera del Pubblico ministero era stata preceduto dall'avviso, verbalizzato, alla teste, che all'epoca dell'assunzione aveva sei anni, dell'obbligo di riferire la verità e delle conseguenze penali» cui poteva incorrere in caso di dichiarazioni false o reticenti;
non era stata preceduta da alcuna valutazione sulla capacità a testimoniare della bambina;
era stata condotta in spregio delle norme internazionali a protezione dei minori e delle regole di cautela in esse previste;
non riportava le domande;
con la le gravi distorsioni di metodo e la conseguente assoluta inattendibilità della prova evidenziati dalle consulenze tecniche redatte dalla difesa il 22.12.2009, il 15.2.2010 e il 12.4.2010.
In allegato ai motivi sono stati acclusi gli atti richiamati
Diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso, nonostante le molte incursioni nel fatto e ridondanza in citazioni e argomentazioni alle volte anche non pertinenti, appare fondato quanto a nucleo di alcune censure che possono essere ricondotte ai parametri dell'art. 606 c.p.p.
2. Occorre tuttavia chiarire, in premessa, che le denunzie di violazione della legge sostanziale sono del tutto infondate.
L'art. 4 1. n. 110 del 1975 non è invocato a proposito perché la misura non è applicata per detta contravvenzione. La configurabilità del fatto alla stregua di omicidio volontario non è contestata e non pare facilmente possa dubitarsene alla luce dell'accertato accoltellamento, ripetuto e violento, della O S C U R A T A
vittima, da chiunque posto in essere. Anche la denunzia di violazione degli artt. 110, 575 e 577 appare dunque manifestamente infondata.
3. Parimenti infondate sono le deduzioni relative alla violazione degli artt. 273 e 299 c.p.p., che si riferiscono alla gravità indiziaria richiesta per l'emissione e il mantenimento della misura: di tali disposizioni si contesta l'esatta applicazione sotto l'aspetto della valutazione degli elementi acquisiti alla stregua di gravi indizi. Le censure non sono dunque rivolte alla interpretazione delle regole, ma dei fatti;
e si risolvono perciò in censure sulla motivazione.
4. Quanto alla affermata violazione delle regole internaziona va ricordato che la Carta di Noto contiene le Linee guida per l'esame del minore in caso di abusi sessuali;
la Carta di Treviso è un protocollo (firmato il 5 ottobre 1990 dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Telefono Azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia, approfondito e integrato dal Vademecum del 25 novembre 1995 e nuovamente il 30 marzo 2006) di autoregolamentazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori. Entrambi gli atti esprimono regole cautelari che non si riferiscono direttamente all'ipotesi in esame e che traggono base giuridica da altre fonti, sovrannazionali e nazionali, che segnatamente si riferiscono alla tutela dei fanciulli (o come pure si traduce dei «bambini in età infantile>>) nell'ambito dei procedimenti giudiziari di cui sono vittima, raccomandando, come ad esempio gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio
15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che l'audizione dei bambini vittime di maltrattamenti o abusi avvenga con modalità tali da garantire loro un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima (cfr. Corte di giustizia delle comunità europee, Grande Sezione, sentenza 16.6.2005, C-105/03, Pupino). Anche a trarne principi cautelari più ampi, valevoli in ogni fase e stadio processuale e preprocessuale, resta la loro funzione di tutela dei fanciulli, che il soggetto accusato non può far valere a proprio interesse per trarne regole d'inutilizzabilità probatoria (da ultimo: Sez.
3, n. 42899 del 30/09/2009; Sez. 3, n. 20568 del 10/04/2008 ).
In conclusione anche in relazione a tali aspetti le doglianze di violazione di legge non hanno fondamento e si risolvono in doglianze sulla motivazione.
5. Quanto alle denunzie di violazione di legge contenute nei motivi aggiunti, va anzitutto ricordato che questa Corte non è giudice del fatto ma dei provvedimenti. Non le possono pertanto essere proposti atti successivi O S C U R A T A
all'ordinanza impugnata, quali l'incidente probatorio, l'esame del teste don RO. la consulenza richiamati in detti motivi aggiunti e successivi alla decisione del Tribunale.
5.1. Non può invece dirsi infondata la doglianza riferita all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti favorevoli all'imputato.
Nella situazione in esame, che concerne un omicidio commesso secondo l'accusa dall'indagato e dal nonno, persone "comuni" mosse da ragioni non ben definite ma legate a contrasti di vicinato, non può negarsi che le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia che, inserito in ambienti criminali, dettagliatamente indica autori e movente differenti, sono in astratto elementi idonei ad integrare la nozione di prova a favore rilevante.
Deve convenirsi inoltre che quando l'art. 309 comma 5 c.p.p. parla di prove a favore, evidentemente si riferisce a prove a vantaggio astrattamente significative per la esclusione della ragionevole probabilità della responsabilità dell'indagato. Solo accedendo alla individuazione in astratto del carattere favorevole della prova, ovverosia a prescindere dalla valutazione in ordine alla sua reale capacità dimostrativa, può giustificarsi infatti la sanzione di mera inefficacia della misura, che ne consente la riproduzione sulla base dei medesimi elementi, anziché il suo annullamento, con effetto preclusivo.
Stando alla difesa le dichiarazioni che contraddicevano la responsabilità dell'indagato, acquisite al fascicolo del Pubblico ministero in epoca precedente alla richiesta cautelare non sarebbero state trasmesse al Tribunale del riesame ma neppure al Giudice per le indagini preliminari. L'omissione della regola doverosa imposta dal comma 1 dell'art. 291 c.p.p. non potrebbe tuttavia essere sufficiente ad escludere l'ipotesi dell'art. 309 comma 5 c.p.p. L'evidente maggiore e più grave anomalia dell'operato del Pubblico ministero che non trasmetta gli elementi a favore dell'indagato a nessuno dei giudici investiti della sua richiesta cautelare, impone infatti di interpretare la locuzione
«elementi sopravvenuti» utilizzata dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p., in linea di continuità con il significato di nova già accolto dalla giurisprudenza di questa
Corte in materia di revisione (S.U. n. 624 del 26/09/2001, Pisano) o di preclusione (S.U. n. 18339 del 31/03/2004, Donelli), nel senso di elementi effettivamente sopravvenuti 0 preesistenti ma non conosciuti, nć autonomamente producibili dalla parte.
La circostanza poi che né l'ordinanza cautelare né quella impugnata facciano cenno, anche larvato, alle dichiarazioni del collaboratore allegate ai motivi nuovi o a quella specifica pista investigativa, consente di affermare che:
o la doglianza relativa all'omissione del pubblico ministero è basata su di una O S C U R A T A
presupposizione fondata;
oppure svela una carenza di motivazione dei giudici di merito in ordine alla inattendibilità o irrilevanza (in concreto) di quella fonte.
6. Vanno di conseguenza esaminate anche le deduzioni che cadono sulla motivazione, al fine di verificarne la tenuta complessiva.
S'è detto all'inizio che la sostanza delle censure svolte con riguardo alla deposizione della minore impone di ricondurle a doglianze sulla valutazione della prova: secondo la tesi difensiva scarsamente attendibile e assunta in guisa da non offrire alcuna garanzia di genuinità oltre che con violazione dei criteri, evocati nei motivi aggiunti, enucleabili dal comma 2 dell'art. 196 c.p.p.
6.1. In questi termini la doglianza appare fondata.
Ferma la generale capacità a testimoniare d'ogni persona, anche minorenne, ribadita dai commi 1 e 3 dell'art. 196 c.p.p., il comma 2 dello stesso articolo impone infatti specifiche cautele nell'apprezzamento del valore probatorio della testimonianza di un fanciullo, che non possono che essere calibrate in proporzione all'effettivo grado di immaturità del dichiarante e anche, dunque, alla sua età.
Spetta sicuramente al giudice di merito fare applicazione nel caso concreto di detto criterio cautelare, prudentemente apprezzando la credibilità della testimonianza in relazione alle circostanze di fatto e alle specificità della vicenda nonché, imprescindibilmente, alle condizioni oggettive e soggettive del ragazzo o del bambino che depone. Da tale valutazione d'attendibilità sia intrinseca sia contestuale il giudice della cognizione, anche cautelare, non può tuttavia prescindere, e dei risultati deve offrire congrua giustificazione: tanto più esauriente ed attenta quanti maggiori e/o numerosi siano i fattori di rischio incidenti sul risultato della prova.
Ora, e senza pretesa di completezza, obiettivi fattori di rischio nel caso in esame erano senz'altro da individuare con riferimento alla condizione della teste M.V. perlomeno: nel fatto che all'epoca dell'omicidio la testimone aveva appena quattro anni e mezzo;
nella circostanza che la deposizione cui si riferiscono i giudici della cautela è stata resa a diciassette mesi dal fatto al
Pubblico ministero e contraddiceva quella resa ad un'esperta; nella circostanza che, come riferisce il provvedimento impugnato, la psicologa che aveva condotto il primo esame infruttuoso aveva rilevato una tendenza delle bambina a "mentire"; nella irritualità del metodo di conduzione dell'interrogatorio, preceduto da un avviso a non dichiarare il falso quantomeno inopportuno C verbalizzato del tutto inappropriatamente riassumendo soltanto le risposte, in guisa da non permettere di verificare il
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grado di suggestività delle domande;
dal fatto che l'evento gravissimo sul quale la bambina aveva riferito aveva suscitato scalpore e una serie di atti di polizia che avevano coinvolto i suoi familiari e i suoi conoscenti.
Ciò nonostante, il Tribunale ha affermato che il tema della ritualità dell'ascolto ad opera del Pubblico ministero a quasi un anno e mezzo dai fatti e della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese in quella sede della bambina potesse restare «quasi assorbito>> di fatto non verificato a causa del dato, assodato, che la vicenda aveva dato origine a un'enorme dispiego investigativo che aveva portato, a seguito dei numerosi interrogatori delle persone vicine alla bambina, alla formulazione di una serie di sospetti (che il provvedimento impugnato definisce «costellazioni indiziarie», ma prima che la bambina parlasse non avevano tuttavia consentito altro se non l'iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro degli indagati per false dichiarazioni al
Pubblico ministero).
L'argomentazione è inadeguata e intimamente contraddittoria: il Tribunale ha invertito l'ordine logico della verifica che gli era demandata, che consisteva appunto nell'escludere che la congerie di sospetti che s'erano addensati sul ricorrente e sulla sua famiglia fossero in qualche modo giunti alla percezione della bambina inquinando la genuinità delle sue rielaborazioni. Affermando che non poteva ipotizzarsi una «trasposizione fantastica della realtà sotto l'effetto di una suggestione ambientale»> «in virtù di una qualche diabolica insufflazione ...», ha usato perifrasi enfatiche che danno per dimostrato ciò che si doveva invece accertare. Il tema non cra né la fantasia né il condizionamento volontario del ricordo, ma, molto più concretamente, la verifica dell'obiettiva genuinità del racconto della bambina: che presupponeva che il Tribunale perlomeno s'interrogasse e rispondesse sulla possibilità che gli adulti avessero parlato in sua presenza, su cosa effettivamente le fosse stato raccomandato, sulla specificità di risposte in ordine ad aspetti che non erano stati divulgati né commentati e che non potevano neppure essere stati suggeriti dalle ignote domande. A un anno e mezzo di distanza dall'omicidio eventuali carenze probatorie non potevano d'altro canto gravare senza necessità sugli indagati.
Va aggiunto, con riguardo al percorso motivazionale seguito dai giudici del merito, che i riferimenti contenuti nei provvedimenti cautelari alle dichiarazioni menzognere dell'indagato circa il suo "alibi", non chiariscono se in tal modo sono state valutate a carico del ricorrente anche le dichiarazioni da lui rese, senza garanzie e da minorenne, in veste di persona informata suoi fatti, nonostante (persino per gli adulti) l'addebito di falsità dell'alibi
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Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, 11 0102 019 E- 달
presupponga che esso sia fornito da soggetto al quale sia contestato un fatto criminoso e che si difenda dall'accusa (cfr. S.U. n. 16 del 2000, Tammaro).
7. Conclusivamente l'ordinanza impugnata non può che essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Lecce perché proceda a nuovo esame verificando e giustificando anzitutto adeguatamente la valutazione di attendibilità e credibilità della testimone minorenne;
verificando quindi, se necessario, la completezza degli atti trasmessi dal Pubblico ministero alla luce dei principi enunziati al punto 5.1.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
iAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale Minover
RLecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2010 Il PresidenteIl Consigliere estensore
Timar Chilli
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
№3 GIU 2010
②CANGENIERE Pietro Di Med
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