Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini, dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2009, n. 27194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27194 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 902
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 16852/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC AR, nata in [...] il [...], indagata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 24.03.2009 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza 9.03.2009 applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. MANGANI Riccardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 24.03.2009 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza 9.03.2009 applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti della cittadina ghanese IC AR indagata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, per avere trasportato, ingerendo ovoli che la contenevano, un rilevante quantitativo di cocaina al fine di spaccio.
Rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli atti processuali compiuti senza la nomina di un interprete all'indagata che ignorava la lingua italiana, il Tribunale riteneva sussistere l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) il concreto pericolo di reiterazione del reato era desumibile dall'elevato quantitativo di droga trasportata, dalle modalità del trasporto (ingestione di numerosi ovuli per conto terzi, rimasti ignoti, dalla negativa personalità dell'indagata dell'art. 274 c.p.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
- sul rigetto dell'eccezione di nullità della perquisizione personale eseguita dalla PG su persona che ignorava la lingua italiana e che non era in grado di comprendere l'operato della Polizia. La violazione dell'obbligo di nominare un'interprete integrava la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b);
- sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari perché essa, incensurata, aveva ammesso i fatti indicando il nome di chi le aveva consegnato gli ovuli e aveva collaborato con la Polizia. Inoltre, ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, la pericolosità sociale non può desumersi dalle stesse modalità di realizzazione del fatto, ma alla stregua di elementi ulteriori e diversi. Non era stata, infine, motivata l'adeguatezza della misura. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
L'eccezione procedurale, secondo cui nessun atto di PG è stato tradotto, non ha fondamento giuridico.
Il Tribunale ha ritenuto che la perquisizione è atto indifferibile di PG ex artt. 352 e 354 c.p.p., per il quale non è indispensabile la presenza del difensore, e per il quale non è necessaria la traduzione immediata, essendo peraltro il reperimento dell'interprete inconciliabile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo, donde l'insussistenza della dedotta violazione di legge.
La perquisizione e l'eventuale successivo sequestro sul luogo del commesso reato costituiscono atti a sorpresa di polizia giudiziaria, la cui esecuzione non deve essere preceduta dall'avviso al difensore art. 356 c.p.p. e non può essere ritardata. Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza delle SU di questa Corte sentenza n. 5052 del 24.9.2003, la mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni e ai sequestri riguardanti lo straniero che non conosce la lingua italiana, non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sul termine per l'impugnazione della eventuale misura cautelare, dovendo poi l'alloglotta rendersi conto dell'atto compiuto ed essere informato dei diritti di difesa ai fini dell'eventuale impugnazione Cassazione n. 59/2003; Cassazione n. 265/2005 RV. 230497. Con l'altro motivo di gravame, la ricorrente ha assunto violazione di legge e difetto di motivazione, perché nell'ordinanza impugnata - ai fini della valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato - non è stato tenuto conto della confessione resa, dello stato d'incensuratezza e della collaborazione apprestata alla PG.
Tale doglianza non è fondata.
Il Tribunale ha esaminato l'argomentazione difensiva rilevando che la pericolosità sociale dell'indagata emerge dalle specifiche modalità del fatto e dal collegamento della donna, che non ha fornito elementi utili per l'individuazione dei complici, al mondo del traffico di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Pertanto la motivazione è sul punto assolutamente corretta e puntuale e si sottrae alle generiche censure proposte con il presente gravame.
Ciò conformemente al costante indirizzo di questa Corte secondo cui le "specifiche modalità e circostanze di fatto" ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini dell'applicazione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente.
Le modalità e le circostanze di fatto possono, infatti, assumere una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Cassazione n. 7976/2004; n. 306/2003). Il ricorso deve perciò essere rigettato con le conseguenze di legge. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove la ricorrente è ristretta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009