Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta la Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, senza che possano rilevare trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento. In particolare assume rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la situazione in atto al momento della presentazione della domanda, sicché non assume rilievo un trasferimento della sede sociale posteriore al deposito dell'istanza di fallimento con la conseguenza che in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis" diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede; con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando si è provato che il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento non abbia avuto alcun seguito concreto ed effettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di NAPOLI, con ordinanza del 09/02/99, nella causa iscritta al n. 2217/98 vertente tra
US GI;
contro
EUROSTRADE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA RIANNA, giusta procura a margine di memoria difensiva;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe AR BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione così ha concluso nella sua requisitoria, ai sensi dell'art. 375 cpc:
"Preso atto del regolamento di competenza d'ufficio, richiesto dal Tribunale di Napoli, in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente ad esaminare il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dai creditori UI e AR CA PE nei confronti della Eurostrade Srl e rispetto al quale il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 marzo 1998, si era dichiarato incompetente, sul presupposto che la società avesse trasferito la propria sede a Napoli, essendo risultata chiusa la sede esistente in Roma, come da relata di mancata notifica dei ricorrenti;
considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 febbraio 1999, si riteneva anch'esso incompetente, reputando competente il tribunale di Roma, ove era situata la sede legale dell'impresa all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, in quanto anche in Napoli - città nella quale, in base al certificato camerale risulta presente, peraltro, solo una sede secondaria della Eurostrade - la notifica del ricorso di fallimento non è stata perfezionata, essendosi la società trasferita verso ignota destinazione (come da relata del 2 settembre 1998);
rilevato preliminarmente che non assume rilievo, in questa sede di regolamento di competenza, "l'atto di desistenza" dal ricorso presentato dal procuratore dei creditori PE e prodotto in allegato alla memoria difensiva della Eurostrade, in quanto la desistenza del debitore non sottrae al giudice adito il potere-dovere di esaminare d'ufficio la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'apertura della procedura concorsuale (Trib. Bergamo 25 maggio 1995, in Fallimento, 1996, 289; Cass. 14 marzo 1985 n. 1980, secondo cui la dichiarazione d'ufficio del fallimento configura un dovere del tribunale, che consegue al riscontro dello stato d'insolvenza del debitore, consistente, indipendentemente da un eventuale squilibrio fra passivo ed attivo, in una situazione d'impotenza funzionale e non transitoria a fronteggiare gli impegni assunti;
a fronte di tale accertamento, la dichiarazione medesima non può trovare ostacolo in valutazioni discrezionali di opportunità, nè in considerazioni attinenti all'interesse dei creditori di evitare o rinviare la procedura concorsuale, in relazione, per esempio, a trattative stragiudiziali);
considerato che, sulla base dei riferiti elementi di fatto, è da ritenere che non possano assumere rilievo, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, gli spostamenti del centro d'interessi dell'impresa successivi alla presentazione del ricorso di fallimento, legati, nella specie, all'apertura di nuovi cantieri in diverse località, dovendosi, invece, aver riguardo al luogo di ubicazione della sede legale all'atto della dichiarazione di fallimento, senza che la presunzione di coincidenza tra detta sede legale e quella effettiva possa essere considerata "vinta" sulla base della vana notifica dell'originario ricorso;
ritenuto che merita di essere confermato l'orientamento di codesta Corte, secondo cui la competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, senza che possano rilevare i trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento (Cass. 23 luglio 1996 n. 6597; Cass. 15 marzo 1996 n. 2186; Cass. 18 luglio 1995 n. 7804), in quanto, in particolare, assume rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la situazione in atto al momento della presentazione della domanda, sicché non assume rilievo un trasferimento della sede sociale posteriore al deposito dell'istanza di fallimento, con la conseguenza che, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede;
Cass. 10 febbraio 1996 n. 1044; Cass. 18 luglio 1995 n. 7798); con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando sia provato che il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento non abbia avuto alcun seguito concreto ed effettivo (Cass. 1^ settembre 1999 n. 9199;
Cass. 28 gennaio 1999 n. 747; Cass. 9 settembre 1997 n. 8773; Cass. 28 marzo 1997 n. 2795);
che, pertanto, sussiste la competenza del Tribunale di Roma;
" La Corte condivide le predette conclusioni.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del tribunale di Roma - Non deve essere data pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001