Sentenza 22 settembre 2014
Massime • 1
Quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 14046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14046 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/09/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2501
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 7841/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG CE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 138/2013 TRIBUNALE di NOLA del 09/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, adottando ogni conseguente provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 gennaio 2014 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione della sentenza n. 1421/2012 dello stesso Tribunale, conclusiva del procedimento a carico di IQ FR, nel senso che, laddove risultava scritto "IQ FR", doveva leggersi e intendersi OR FR", rilevando che il carabiniere CO ON, che aveva proceduto all'arresto dell'imputato nell'ambito del procedimento di cognizione n. 680/09 R.G. e 3351/09 R.G.N.R., aveva dichiarato che per mero errore era stato indicato un diverso nome della persona arrestata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, GU FR, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), erronea applicazione della legge processuale per essere errata la scelta del rito di cui all'art. 130 c.p.p., che suppone che sia evidente, rispetto a tutti i dati già
contenuti nell'atto da correggere o negli atti processuali, che si è trattato di un errore materiale.
Nella specie, invece, la situazione è diversa, poiché l'imputato è stato identificato come IQ FR sin dal suo arresto da parte degli operanti di P.G. intervenuti e, poi, nell'udienza di convalida dell'arresto e nel dibattimento.
Il problema non è, pertanto, legato solo a un errore di trascrizione del cognome nella sentenza rispetto a quello riportato in tutti gli atti processuali, a ciò conseguendo che la questione doveva essere risolta attraverso l'impugnazione della sentenza, con i normali mezzi e nei termini di legge, e la richiesta di riapertura della istruttoria al fine di acquisire documentazione e sentire gli operanti di P.G. sulle modalità della identificazione del soggetto arrestato, e procedendo al nuovo accertamento della identità fisica del medesimo.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione per avere il Giudice omesso di pronunciarsi sulla istanza avanzata dal difensore avv. Parisi Gerardo, riunita a quella riguardante la correzione del nominativo dell'imputato e volta alla correzione materiale del proprio nominativo riportato erroneamente in tutti gli atti processuali relativi allo stesso imputato, pur non essendo mai stato formalmente nominato.
Il difensore, infatti, destinatario della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza, nel quale era stato indicato erroneamente come difensore di fiducia del condannato, e della notificazione dell'avviso di convocazione della camera di consiglio in relazione al procedimento in corso, ha accertato che il proprio nominativo era stato riportato in tutti gli atti processuali a partire dal verbale di arresto, nonostante la regolare nomina, effettuata dall'arrestato, di difensore di fiducia che aveva poi partecipato all'udienza di convalida.
L'omessa decisione in ordine a tale richiesta ha comportato che ancora erroneamente l'ordinanza impugnata è stata notificata all'avv. Parisi, invece che al difensore di fiducia nominato in atti.
2.3. L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, deve essere per l'effetto annullata, con pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p., previa riqualificazione del fatto, da quello rientrante nell'ipotesi di correzione di errore materiale, a quello di cui all'art. 68 c.p.p.. In subordine, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, preventivamente operata l'indicata riqualificazione, va disposto con rinvio degli atti al primo Giudice, affinché sia pronunciato provvedimento ex art. 129 c.p.p., e integrato il provvedimento anche con la pronuncia sulla istanza del difensore.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.1. Si rileva in diritto che questa Corte ha più volte affermato che, qualora con riguardo alla persona condannata con sentenza irrevocabile si deduca l'erronea indicazione nella stessa sentenza delle generalità, è configurabile un incidente di esecuzione riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p., e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., purché ricorra la condizione che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorché sotto altro nome, per il giudizio (tra le altre, Sez. 1^, n. 4943 del 10/07/2000, dep. 07/09/2000, confi, comp. in proc. Monzer, Rv. 217088; Sez. 1^, n. 13564 del 22/01/2009, dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435/243436;
Sez. 1^, n. 48349 del 15/11/2012, dep. 13/12/2012, Ambrosoni, Rv. 254079).
Si è al riguardo rimarcato (Sez. 1^, n. 4943 del 10/07/2000, citata, in motivazione) che l'indicato art. 668 -con disciplina perfettamente simmetrica a quella dettata per la fase della cognizione dell'art. 66, commi 2 e 3 e art. 68 c.p.p. stabilisce che, ove si scopra un "errore di nome" del condannato dopo la sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione ne cura la correzione nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., "se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio", altrimenti, deve essere attivata la procedura, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), e finalizzata alla revisione del processo di competenza della corte di appello.
Da tale premessa si è tratto l'ulteriore rilievo conclusivo, coerente con altri precedenti arresti (Sez. 1^, n. 3540 del 09/06/1995, dep. 21/07/1995, Carillo, Rv. 202255; Sez. 6^, n. 2974 del 03/10/1996, dep. 07/11/1996, Doghmann Ahmed, Rv. 206217), che quest'ultima procedura è soltanto eventuale e successiva, mentre è preliminare per il giudice dell'esecuzione accertare la rituale citazione in giudizio del soggetto -fisicamente individuato- cui il fatto era attribuito, anche se indicato con generalità non corrispondenti a quelle reali, e stabilire, in caso di esito positivo dell'accertamento, se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo in caso di generalità indicate erroneamente, a eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130.
1.2. Di tali condivisi principi si sono fatte, nella specie, esatta interpretazione e corretta applicazione;
1.2.1. Il Tribunale di Noia in composizione monocratica, invero, adito quale giudice dell'esecuzione, a seguito del rilevato errore del nome del condannato dopo la sentenza irrevocabile, ha legittimamente instaurato la procedura di correzione dell'errore materiale con le forme di cui all'art. 127 c.p.p., cui espressamente rinvia l'art. 130 c.p.p., comma 2, fissando l'udienza in camera di consiglio, disponendo gli accertamenti volti a verificare l'identità del soggetto condannato e consistiti nell'acquisizione del certificato anagrafico, corredato da cartellino identificativo in originale o in copia ben visibile, relativo a GU FR (nato a [...] il [...]) presso il Comune di S. Anastasia, e nella convocazione in udienza camerale dei miliari che avevano proceduto l'11 febbraio 2009 all'arresto di tale IQ FR (nato a [...] il [...]), e ulteriormente demandando agli stessi militari, presenti all'udienza del 21 novembre 2013, di verificare nel disposto rinvio al 9 gennaio 2014 e in occasione della disposta rinnovazione della notifica a mani di GU FR da farsi da essi stessi, se tale persona fosse la stessa da loro arrestata il 10 marzo 2009.
Lo svolgimento di tale attività, contrariamente all'assunto difensivo, che ha opposto la sussistenza nel procedimento in camera di consiglio di un contraddittorio cartolare con la presenza eventuale dei difensori -ostativa alla istruzione del processo da farsi invece nel giudizio di impugnazione della sentenza, che doveva essere instaurato nei termini di legge-, è del tutto in linea con i predetti principi, alla cui stregua compete al giudice dell'esecuzione procedere ai preliminari occorrenti accertamenti, e con l'espresso condiviso principio, che riscontra la pacifica natura partecipata, e non cartolare, del contraddittorio che si instaura con le forme di cui all'art. 127 c.p.p., che il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio (Sez. 1^, n. 2510 del 27/04/1995, dep. 15/07/1995, P.M. in proc. Esposito, Rv. 202141).
1.2.2. Dell'esito degli accertamenti ha dato conto il Giudice dell'esecuzione, che ha congruamente rappresentato che il carabiniere CO ON, che aveva proceduto all'arresto dell'imputato nell'ambito del pertinente procedimento di cognizione, ha dichiarato che la indicazione dell'arrestato con il nome di IQ FR in luogo di GU FR è dipesa da mero errore. Tale emergenza evidenzia che GU FR, nella sua identità di persona fisica, è stato arrestato con il nome di IQ FR nella flagranza del reato di cui al D.L. n. 177 del 2008, art. 6, lett. d) e succ. modifiche, cui si riferisce il verbale di arresto, e dimostra, in correlazione con la sentenza del 4 giugno 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012, la cui correzione è oggetto di questo procedimento, che lo stesso GU FR, in relazione all'indicato reato, commesso il 10 marzo 2009, e con lo stesso nome di IQ FR, è stato condannato all'esito del giudizio seguito al detto arresto.
1.3. L'apprezzamento conclusivo del Giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto ricorrere, in presenza di dette emergenze, gli estremi per correggere il nome dell'imputato nella sentenza, è logicamente conseguente e congruente con esse, poiché la identità fisica del ricorrente, che non ha contestato l'esito degli accertamenti ne' la coincidenza della sua data di nascita e del suo luogo di residenza con quelli della persona arrestata e condannata, non risulta dubbia e contro essa, pur individuata con generalità inesatte, è stata emessa la sentenza di condanna.
2. È, invece, fondato il secondo motivo poiché non vi è stata risposta, con l'ordinanza impugnata, alla richiesta del difensore estensore del ricorso, che, con separata istanza, ha chiesto la correzione del proprio nominativo, riportato, nonostante la mancanza di una sua formale nomina da parte dell'imputato, in tutti gli atti processuali.
A tale omessa pronuncia non consegue, tuttavia, l'annullamento dell'ordinanza per non essere il difensore, agente iure proprio, parte del procedimento, essendosi il contraddittorio instaurato con il ricorrente, che, assistito dal suo difensore, è parte sostanziale e processuale.
3. Consegue alle svolte considerazioni che il ricorso per la infondatezza del primo motivo deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e che gli atti vanno trasmessi al Giudice a quo, perché provveda sulla richiesta del difensore, di cui al secondo motivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla richiesta formulata dall'avvocato Parisi Gerardo relativa alla cancellazione del suo nome dagli atti del procedimento R.G. dib. 680/09 del Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015