Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
La notizia di reato può essere tratta dalle dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini preliminari anche se inutilizzabili per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a delitto di calunnia ascritto al dichiarante per la notizia di reato, precisa e circostanziata, tratta da sue dichiarazioni accusatorie inutilizzabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2010, n. 45016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45016 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 30/09/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 1405
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 21487/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ANCONA, nei confronti di:
1) H.A. N. IL (omesso) C/;
1) GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ;
avverso la sentenza n. 39/2009 GUP PRESSO TRIB. MINORI di ANCONA, del 09/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA Vito;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che chiede il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona ricorre avverso la sentenza del 9.3.2010 con cui, per quanto qui interessa, il Giudice dell'Udienza Preliminare presso quel Tribunale aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del minore H.A. in ordine al reato di calunnia in danno di un coetaneo, da lui accusato di un furto aggravato in relazione al quale lui stesso era indagato.
La sentenza impugnata aveva ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie perché fatte dall'indagato, in difetto degli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., nell'intento di difendere se stesso dall'imputazione relativa al suddetto reato;
aggiungeva il Tribunale per i Minorenni che comunque i dati identificativi della persona accusata, come declinati dall'H. , non erano tali da consentirne con certezza l'individuazione.
Il ricorrente deduce l'erroneità dell'assunto, sia perché l'inutilizzabilità non azzera anche il valore della notizia criminis comunque acquisita, sia perché l'accusa calunniosa aveva travalicato ampiamente l'esercizio delle facoltà di difesa;
sia infine perché i dati forniti dall'H. avevano consentito l'immediata identificazione del soggetto calunniato, nei cui confronti erano state attivate immediate indagini preliminari. Il ricorso è fondato per tutte le ragioni addotte dal ricorrente, atteso che ancorché inutilizzabili per la violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), tuttavia le dichiarazioni con cui era stato indicato come responsabile del reato di furto aggravato altro minore, avevano consentito alla Polizia Giudiziaria di acquisire una notizia criminis precisa e circostanziata, tanto che il giovane accusato era stato prontamente identificato ed iscritto nel registro degli indagati. Tale circostanza palesa l'inesattezza di quanto aveva rilevato il Tribunale per i Minorenni in ordine alla genericità delle dichiarazioni accusatorie, che a suo avviso non erano tali da consentire l'identificazione dell'accusato.
Quanto infine all'assunto dell'irrilevanza penale delle dichiarazioni eteroaccusatorie, secondo il Tribunale per i Minorenni fatte dall'imputato al solo fine di difendersi dalla contestazione del reato di furto, va osservato che ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato per difendersi non si limiti a sostenere l'infondatezza dell'ipotesi di accusa formulata a suo carico, ma fornisca precise indicazioni dirette a coinvolgere la responsabilità di altri soggetti, di cui conosca l'innocenza. È quanto è avvenuto nel caso di specie.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio all'Ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni delle Marche, che provvederà a nuovo esame facendo applicazione delle regole di giudizio testè enunciate.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Ancona, Ufficio GUP, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010