Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia) rende le armi prodotte in Italia clandestine. (Fattispecie relativa a carabina "Springfield", priva della sigla del produttore, non identificabile nell'espressione alfanumerica M14, identificativa del modello, ma non del costruttore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 2230
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 48992/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ZI IA n. il 06.08.1940
avverso ordinanza del 09.10.1998 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO le sentite le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MURA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre ZI IA avverso l'ordinanza emessa il 9.10.1998 dal Tribunale di Venezia che, pronunciandosi ai sensi dell'art.324 c.p.p., ha rigettato la domanda di riesame proposta dal predetto
ON avverso. il decreto 22.7.1998 del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, che aveva convalidato il sequestro di una carabina "Springfield", modello, Ml4, priva della sigla o del marchio del costruttore, in relazione al reato di cui agli art. 11 e 23 della legge 18.4.1975 n. 110. Ha osservato il Tribunale che il sequestro andava mantenuto fermo in quanto pur essendo risultato che l'arma era stata regolarmente acquistata in una armeria e pur risultando iscritta nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a seguito di controllo del Banco Nazionale di Prova, la mancanza sulla stessa del marchio di fabbrica o della sigla del costruttore rendeva il fatto astrattamente inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui agli artt.11 e 23 della legge n.110 del 1975, in relazione alla quale il sequestro era stato disposto.
Ha dedotto il ricorrente:
a) nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in quanto la carabina riportava tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua identificazione, e cioè sigla, numero di catalogo e numero di matricola;
b) illegittimità del sequestro per inesistenza dell'elemento psicologico. del reato in quanto l'arma era stata regolarmente acquistata presso un armiere abilitato ed era stata legittimamente denunciata, per cui era da escludere che la carabina fosse arma clandestina.
Il ricorso è destituito di fondamento.
1. Per quanto attiene alla questione, chiaramente decisiva se la carabina sequestrata rechi o meno tutti i segni distintivi idonei a identificarla, richiesti dalla legge, il problema non può che essere affrontato, e risolto attraverso una approfondita disamina delle norme in materia e, in particolare, di quelle di cui agli artt. 11 e 23 della Legge 18.4.197 5 n. 110.
Nel precisare quali armi (comuni da sparo) siano da considerare clandestine, l'art.23 della suddetta legge indica, al n.2 del primo comma, "le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni, e delle sigle di cui al precedente art. 11". Già da un primo esame di tale disposizione appare evidente che la elencazione degli elementi di identificazione non è fatta in termini di alternatività, nel senso cioè che, per escludere il carattere di clandestinità dell'arma, sia sufficiente la presenza di uno o più dei suddetti elementi, ma è fatta in termini di compresenzialità, nel senso che l'arma è regolare solo quando sia riscontrata la presenza di tutti i segni richiesti dalla legge, e cioè dei numeri, dei contrassegni e delle sia le specificati all'art. 11, per cui basta l'assenza di uno di tali elementi perché l'arma sia da considerare clandestina.
L'art. 11 sopra citato prevede a sua volta una regolamentazione parzialmente differenziata a seconda che si tratti di armi prodotte nello Stato (commi 1 e 2), ovvero di armi prodotte all'estero o importate dall'estero (commi 3, 4, 5 e 6).
Per quelle prodotte in Italia, è prescritta l'apposizione, in modo indelebile, ed à cura del produttore, della sigla o del marchio (si intende dello stesso produttore) idonei (sigla, o marchio) a identificare le armi, nonché del numero di iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale. e del numero progressivo, di matricola. Inoltre le stesse devono recare uno speciale contrassegno (con l'emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione), che serve come attestazione che si è proceduto ad accertare la presenza delle tre indicazioni sopra specificate. Gli elementi richiesti sono pertanto quattro sigla (o marchio) del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e speciale contrassegno del Banco nazionale di prova..
Per quelle prodotte all'estero, recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti in Italia, non è necessario quest'ultimo speciale contrassegno quando rechino gli altri tre elementi di cui sopra. Le condizioni richieste dalla legge perché le armi prodotte all'estero sia considerate regolari sono quindi due: che rechino i punzoni di prova e che rechino gli altri tre elementi sopra specificati. Grava sull'importatore l'obbligo di curare i necessari adempimenti qualora manchi anche uno solo dei quattro segni distintivi di cui sopra che verrà apposto dal Banco Nazionale di prova su richiesta motivata dell'avente diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza: In tal caso, invece, del numero di matricola, verrà impresso il numero progressivo di iscrizione della operazione.
Come si vede si tratta di un insieme di disposizioni precise e non derogabili, che sono dettate allo scopo di sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e di procedere alla pronta identificazione, oltre che del produttore, del modello(o tipo) e della singola arma.
Nella specie risulta che l'arma sequestrata. recava il numero, di catalogo ed il numero di matricola, ma non il marchio (o la sigla) del produttore.
Era quindi rispettato l'obbligo imposto per le armi prodotte all'estero, della apposizione del numero di catalogo (comprovante che si trattava di un'arma comune da sparo) e del numero di matricola ma non quello, parimenti imposto dalla legge, della apposizione del marchio (o sigla) del costruttore.
La espressione alfanumerica M14, impressa sulla carabina non può considerarsi equivalente al marchio o alla sigla del produttore, per la semplice ragione che essa non vale affatto a identificarlo;
identificazione che come si è visto, è considerata essenziale dalla legge. Solo attraverso la sicura identificazione del costruttore è infatti possibile avere la certezza che. una certa arma sia di per sè compiutamente identificata in quanto in mancanza di tale segno distintivo, tutte le altre indicazioni hanno un valore del tutto relativo.
Nè vale affermare, come fa il ricorrente, che la "sigla" (ma sigla non è nel, senso richiesto dalla legge) M14 identifichi perfettamente l'arma "trattandosi di un fucile universalmente conosciuto" e così "storicamente chiamato", per l'evidente ragione che essa serve, semmai, a identificare il modello, ma non il costruttore.
Per chiarire il concetto, non basta indicare il nome attribuito ad una particolare autovettura per identificarla se, insieme ad esso, non si indica anche il costruttore. Così, ad esempio, dire che una autovettura è una "600" non vale a identificarla esattamente, perché si potrebbe trattare di una FIAT 600 o di una MERCEDES 600 e, quindi, bisogna precisare anche il marchio o la sigla del costruttore se si vuole identificare con certezza il tipo di autovettura, oltre che la provenienza di essa.
Così, fatte le debite differenze la mancanza del contrassegno (o sigla) della casa produttrice non consente la verifica dell'esatta provenienza della carabina in sequestro, per cui. a prescindere dalla presenza del numero di catalogo e di matricola e quindi a prescindere dalla sua iscrizione nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo - la stessa, devesi considerare arma "clandestina" nei sensi di cui agli artt. 11 e 23 della legge n. 110 del 1975. Ciò anche in considerazione della diversa finalità degli obblighi prescritti dalla suddetta legge. Vi è infatti, da un canto, l'esigenza di accertare che un'arma sia da riconoscere come arma comune e non da guerra(v. le norme di cui agli artt.7 e 11 - comma 2 - della suddetta legge); e, dall'altro, la necessità di accertarne la legittima provenienza e di pervenire alla pronta identificazione di essa a fini di sicurezza pubblica (v. gli artt. 11 - commi 1, 3, 4 e 5 - e 23 stessa legge), esigenze che valgono sia per le armi prodotte in Italia sia a maggior ragione, per quelle prodotte all'estero (v., in tal senso anche Cass., Sez. I, 10.2.1999, Colantonio + 2; idem, D'Addio).
Il fatto che gli agenti siano pervenuti alla identificazione del possessore della carabina sequestrata, come di altre, non elide affatto la incompletezza delle indicazioni riportate su di essa (e quindi la illegalità) della medesima arma.
Si deve pertanto concludere per la configurabilità, sia pure in astratto, del reato di detenzione di arma clandestina, contestato al ricorrente.
2. Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di doglianza, relativo alla asserita inesistenza dell'elemento psicologico del reato, questa Corte ha ormai da tempo affermato il principio che, salva la possibilità di ulteriori e più approfonditi accertamenti in proposito, in sede di sequestro probatorio, come quello operato nella specie, ed ai fini della legittimità di esso e del conseguente provvedimento di convalida, è sufficiente che non sia escluso in assoluto il "fumus" del reato ipotizzato, essendo riservato al giudice del merito una volta verificato che l'arma in sequestro era potenzialmente da considerare clandestina, l'accertamento concreto sulla sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, e quindi anche dell'elemento psicologico.
Una volta che il giudice del riesame abbia stabilito l'astratta configurabilità di un certo tipo di reato, è inibita al medesimo la possibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, spettandogli soltanto un controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico. ministero. "L'accertamento della. sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica". (v. Cass., Sez. Un., sent. n, 23 del 29-01-1997, Bassi).
Non ha senso quindi, come fa il ricorrente, dolersi del fatto che il giudice del riesame avrebbe dovuto indicare gli elementi in base ai quali aveva ritenuto configurabile in concreto il reato contestato e verificare la. esistenza nel caso specifico, dell'elemento psicologico di esso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999