Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC11058 /01 IN NOME EL PO OLO DALIA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 1051/00 Cron. 23678 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Rep. 3762 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Consigliere- Ud. 22/03/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E NT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 10 AGO. 2001 RI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 10, presso l'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 1 5 1 € 0 0 0 CANCELLERIA ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CAIRANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO SERRANTI 49, presso l'avvocato FRANCESCA FERRARO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE MIELE, giusta procura a margine del controricorso;
2001 controricorrente 832 -1- avverso la sentenza n. 2349/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Preziosi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Miele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1051/2000 Svolgimento del processo Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribu- nale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti del Comune di Cairano ed in favore di RI LE (quale credito per lavori di demolizione da questi svolti a seguito del sisma del 1980), il medesimo tribunale revocò il decreto e respinse la domanda del RI. La decisione di primo grado, impugnata dal soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ritenne che i lavori affidati dal Comune - con atto legittimo a norma dell'art. 4 del D.L. n. 57 del 1982, convertito in legge n. 187 del 1982 attenevano all'attività svolta per lavori di somma urgenza, conseguenti al - sisma del novembre 1980, necessari per l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio alla ripresa civile in territori danneggiati;
che in tale attività il Comune agi non per delega del Commissario straordinario ma quale organo esecutivo dello stes- so, sicché i relativi oneri, tra cui i corrispettivi per le demolizioni effettuate dal RI, erano direttamente imputabili all'organo straordinario e, con la cessazione delle sue funzioni, al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, con conseguente carenza di legittimazione del Comune in ordine alla domanda proposta dal RI. Quest'ultimo propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte parte- nopea, svolgendo due motivi. Risponde il Comune con controricorso. Motivi della decisione I - Il giudice ha dedotto la carenza di legittimazione passiva del Comune (ossia l'er- roneo indirizzo della domanda nei confronti dell'ente locale, anziché nei confronti del Dicastero competente), dalle seguenti circostanze: 1) i rapporti conseguenziali ai compiti demandati al Commissario di Governo per le zone terremotate, anche se de- Cons. Spiritofest. R.G. 1051/2000 legati al sindaco e da questi posti in essere in via d'urgenza, vanno sempre riferiti al- l'amministrazione centrale dello Stato, sia perché quelli sopra indicati non rientrano tra i compiti del Comune, sia perché in tali ipotesi il sindaco agisce quale Ufficiale di Governo;
2) il sindaco, sia nella qualità di capo dell'amministrazione locale, sia in quella di Ufficiale di Governo, si avvale dell'apparato burocratico del Comune per espletare le sue funzioni, sicché, per accertare in quale veste egli abbia in concreto agito, non bisogna guardare al fatto che egli si sia servito di quell'apparato, ma allo specifico interesse perseguito;
3) per far nascere la responsabilità dell'amministrazio- ne erariale è sufficiente che l'attività posta in essere dall'organo pubblico sia astrat- tamente riferibile allo Stato, il quale, quindi, ne risponde anche quando l'attività stes- sa sia affetta da un vizio d'illegittimità; 4) comunque, l'eventuale illegittimità del provvedimento sindacale non farebbe venir meno la responsabilità dell'amministra- zione dello Stato (e, quindi, la legittimazione passiva di quest'ultimo), sicché a tal ri- guardo resta del tutto irrilevante la disposizione dell'art. 4 del D.L. n. 57 del 1982, che ha sanato l'illegittimità degli atti, ma non ha inciso sulla legittimazione passiva;
5) la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che quando il sindaco agisce quale ufficiale di governo ricorre un'ipotesi di delega interna e non intersoggettiva, sicché la violazione dei limiti della delega da parte del sindaco sono rapportabili esclusivamente al delegante, che continua a rispondere nei confronti dei terzi. II Con il primo motivo di ricorso il RI lamenta la violazione dell'art. 4 del D.L.- n. 57 del 1982, in relazione all'art. 3 nonies del D.L. n. 696 del 1982, degli artt. 110, 112 e 132 c.p.c., nonché i vizi della motivazione. Cons. Spirito est. 2 R.G. 1051/2000 Il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata le seguenti affermazioni: l'illegitti- mità del provvedimento di affidamento a lui dei lavori di demolizione di somma ur- genza;
l'avvenuta sanatoria d'illegittimità ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 57 del 1982; l'irrilevanza di tale sanatoria rispetto alla legittimazione passiva del Ministero (e non del Comune) nella domanda in oggetto. Ciò premesso, egli rimprovera al giudice di non aver correlato la disposizione del citato art. 4 con quella dell'art. 3 nonies del D.L. n. 696 del 1982 (laddove è stabilito che "le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Mini- stro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. della legge 14 maggio 1981, n. 219"); se lo avesse fatto, il giudice avrebbe dovuto necessariamente dare atto che la spesa concernente i lavori di demo- lizione di somma urgenza ben poteva non essere affatto liquidata dal Ministero ed es- sere lasciata a carico dell'ente locale che ne ha beneficiato, tutte le volte che i lavori stessi fossero risultati esclusivamente causati da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 1980/1981. Invece, nell'ipotesi inversa di lavori almeno parzialmente locali, l'art. 3 nonies si limitava a consentire all'erario di attri- buire al Comune la provvista finanziaria per fronteggiare la spesa. In conclsuione, per le opere di interesse locale non poteva esservi altro debitore che il Comune. Sotto altro profilo dello stesso motivo, il ricorrente rileva che il giudice ha omesso di accertare se l'interesse pubblico perseguito dal sindaco facesse capo al Ministero o al Comune: se lo avesse fatto ne avrebbe dedotto l'interesse del Comune. Cons. Spirito est. 3 LG R.G. 1051/2000 Nel secondo motivo il RI che lamenta la violazione dell'art. 3 nonies citato, - dell'art. 3 della legge n. 219 del 1981, degli artt. 110, 112 e 132 n. 4 c.p.c., nonché i vizi della motivazione - sostiene che la specifica previsione, nell'art. 3 nonies, di un finanziamento accordato all'ente, per saldare le spese di demolizione causate anche da necessità di riassetto territoriale oggettivamente estranee all'attività di primo soc- corso successivo al sisma, quanto meno implicava la costituzione a carico del finan- ziato di una diretta obbligazione di pagamento delle spese medesime all'appaltatore. In altri termini, i fondi di riferimento erano da classificarsi di mera spettanza comu- nale e, sotto questo aspetto, l'art. 3 nonies "nel peggior caso" prefigurava una specie di delegazione esterna tra Stato ed ente locale, con la conseguenza che l'unico effetti- vo debitore risultava essere il Comune e non lo Stato. Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno respinti. Il ricorrente pone al centro delle sue censure il dettato dell'art. 3 nonies del D.L. n. 696 del 1982 (sopra trascritto), per affermare, in estrema sintesi, che se il giudice di merito ne avesse fatta corretta applicazione (leggendolo in una con l'art. 4 del D.L. n. 57 del 1982, che ha proceduto alla sanatoria di tutti gli atti posti in essere in quel contesto storico ed ambientale, nonché con l'art. 3 della legge n. 219 del 1981, che ha stanziato appositi fondi anche in favore dei Comuni terremotati) sarebbe pervenuto alla determinazione che i lavori in oggetto (relativamente ai quali il Ministero rifiutò il pagamento) erano posti a carico del Comune;
con la conseguenza che il Sindaco ne dipose l'esecuzione non nella sua veste di Ufficiale di Governo, bensì di rappresen- tante dell'Ente locale;
di qui, la legittimazione passiva del Comune e non del Ministe- ro. Cons Spirito est. 4 R.G. 1051/2000 Ora, prescindendo dalla questione se il citato art. 3 nonies crei o meno, attraverso il riferimento all'art. 3 della legge n. 219 del 1981, una specifica provvista a favore dei Comuni, rendendoli, così, direttamente debitori per le opere commissionate, va su- bito rilevato che la disposizione fa riferimento non alle mere demolizioni di immobili (come quelle che pacificamente sono state eseguite nella fattispecie in esame), ma a quelle che sono state "causate anche da esigenze di riassetto del territorio conse- guenti agli eventi sismici". Elemento, dunque, imprescindibile è che, in concreto, le opere non siano state finalizzate solo all'indispensabile intervento successivo al si- sma, bensì anche alla riorganizzazione del territorio, attraverso interventi urbanistici resi necessari dai movimenti tellurici. Per poter invocare il dettato dell'art. 3 nonies il RI avrebbe dovuto, quindi, pro- vare (certamente su di lui ne incombeva l'onere) che l'attività prestata era stata, ap- punto, causata da esigenze di riassetto del territorio. Prova che è mancata assoluta- mente nel giudizio di merito ed alla quale oggi non si fa riferimento nel ricorso, a fronte della posizione dell'Amministrazione comunale che ha sempre escluso tale circostanza. Né può ritenersi provata quest'ultima attraverso la produzione della do- cumentazione proveniente dagli organi commissariali, posto che questi ultimi (in po- sizione di estraneità rispetto all'attuale rapporto processuale ed eventualemte debito- ria in alternativa) hanno rifiutato il pagamento delle somme oggi in contestazione, attribuendo il relativo onere al Comune. Se, dunque, è mancata l'articolazione probatoria in relazione ai presupposti per l'ap- plicazione della menzionata disposizione normativa (così come è mancata la prova in ordine all'interesse dell'Ente locale alle opere in esame), il giudice ha correttamente 14 Cons. Spiro est.Cam e 5 R.G. 1051/2000 posto a base della sua decisione le surriportate ragioni (ormai consacrate nella giuri- sprudenza di legittimità) che fanno ritenere l'attività del Sindaco come svoltasi nella sua veste di Ufficiale di Governo, con la conseguente legittimazione, nella fattispecie in questione, del Ministero competente. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. Il Presidente L'Estensoreт IL CA RD 2001 2 A M 4 RO 011 2001 ENTRATE DELLE on 13 UFFICIO 290.000 Registrato in 109T 250.000 c. n. 46177 C. versate DUECENTON O hoors irigent (D.ssa Maria Gra D n (lire p. TOT. 290000 A Respo (On M. 6 Cons. Spirito est.