Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, è necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 anche per la effettuazione dello stoccaggio dei rifiuti, inteso quale deposito temporaneo e transitorio degli stessi effettuato in luogo diverso da quello di produzione, attesa la sua natura di attività preliminare rispetto alle altre attività di smaltimento o recupero dei rifiuti; ne consegue che l'attività di stoccaggio, come sopra definita, in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 16/01/2002
1. Dott. ALDO S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 66
3. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI Consigliere N. 34452/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL SA TO, n. ad Altofonte l'1.6.1935
avverso la sentenza 7.6.2001 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7.6.2001 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 6.6.2000 del Tribunale di quella città, in composizione monocratica, che aveva affermato la penale responsabilità di NO SA TO in ordine al reato di cui:
- all'art. 51 D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 (per avere - quale legale rappresentante della s.r.l. "Focari" - effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi, tra cui farmaci scaduti e pile esaurite, senza la relativa autorizzazione - acc. in Palermo, almeno fino al 18.8.1997) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto e lire 6.000.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la NO, la quale ha eccepito:
- manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione della fondamentale regola di giudizio posta dall'art. 192, 2^ comma, c.p.p., poiché l'affermazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente su elementi congetturali, basati su indizi tutt'altro che univoci: nessun sopralluogo era stato effettuato presso i depositi dei quali la società da lei rappresentata aveva la disponibilità, eppure si era affermato che in quei depositi erano stoccati rifiuti, deducendo tale circostanza dal fatto che, secondo le risultanze dei formulari, i rifiuti prelevati non venivano immediatamente conferiti alla ditta incaricata dello smaltimento;
- violazione di legge, per essere stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione contestata anche nell'ipotesi, corrispondente alla tesi difensiva, che i rifiuti prelevati rimanessero all'interno degli stessi furgoni adibiti al loro trasporto. Una situazione siffatta, invece, non costituirebbe reato, poiché "nessuna norma del D.Lgs. n.22/1997 vieta di custodire i rifiuti urbani pericolosi all'interno degli automezzi adibiti al loro trasporto, ne' fissa un termine entro il quale il soggetto incaricato del trasporto deve provvedere al conferimento dei materiali". Per aversi stoccaggio, invero, il deposito dei rifiuti deve avvenire nel suolo o nel sottosuolo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché tutte le doglianze sono manifestamente infondate.
I giudici del merito hanno accertato in punto di fatto (e la circostanza non è contestata) che i rifiuti prelevati dagli automezzi della s.r.l. "Focari", dopo la loro raccolta e prima di essere conferiti per il successivo smaltimento, rimanevano mediamente per un paio di mesi (e anche più) nella materiale disponibilità della società prelevante. Hanno presunto, con deduzione tutt'altro che illogica, che gli stessi, durante un tale lasso di tempo, "restassero depositati quantomeno in uno dei due magazzini dei quali la Focari è risultato avere la disponibilità all'epoca dei fatti". La Corte territoriale ha però correttamente rilevato - altresì - che "anche a voler dare credito alla tesi difensiva, secondo cui i rifiuti venivano custoditi all'interno dei furgoni utilizzati per il loro trasporto, si sarebbe pur sempre in presenza di un'ipotesi di immagazzinamento", cioè di deposito e stoccaggio provvisorio dei rifiuti medesimi, che - secondo la legge - non deve necessariamente avvenire nel suolo o nel sottosuolo.
Trattasi di argomentazioni ineccepibili, allorché si consideri che:
- l'art. 6, 1^ comma - lett. 1), del D.Lgs. n. 22/1997 definisce lo stoccaggio come "... le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti ... nonché le. attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva ...";
- mentre per trasporto di rifiuti non può che intendersi la movimentazione dei rifiuti medesimi dal punto di prelievo (raccolta) al luogo dove gli stessi sono sottoposti ad attività di recupero o di smaltimento.
Lo stoccaggio, dunque, è attività preliminare rispetto alle altre attività di smaltimento o di recupero e consiste nel deposito temporaneo e transitorio effettuato non nel luogo di produzione. Esso - quali che siano le modalità concrete in cui viene effettuato, in quanto non è dato rinvenire alcun riferimento normativo al requisito dell'accumulo sul suolo o nel sottosuolo - si caratterizza come una fase intermedia nella gestione complessiva dei rifiuti, per svolgere la quale è necessario murarsi delle prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997. I veicoli con cui i rifiuti vengono prelevati dal luogo di produzione svolgono attività di trasporto durante le fasi di movimentazione ma diventano, ad evidenza, luogo di stoccaggio qualora siano utilizzati per tenervi depositati - durante un lasso di tempo non breve e non direttamente connesso con le esigenze del trasporto - i rifiuti medesimi dopo la raccolta e prima della consegna alla stabilimento di recupero o di smaltimento.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002