Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8526
CASS
Sentenza 16 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di smaltimento dei rifiuti, è necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 anche per la effettuazione dello stoccaggio dei rifiuti, inteso quale deposito temporaneo e transitorio degli stessi effettuato in luogo diverso da quello di produzione, attesa la sua natura di attività preliminare rispetto alle altre attività di smaltimento o recupero dei rifiuti; ne consegue che l'attività di stoccaggio, come sopra definita, in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8526
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

    Testo completo