Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di appropriazione indebita, risolvendosi un mero inadempimento civilistico, la corresponsione della retribuzione ai dipendenti in misura inferiore a quella risultante dalla busta paga, perché la differenza di denaro che il datore di lavoro trattiene per sè non costituisce parte del patrimonio dei dipendenti.
Commentario • 1
- 1. Cessione quota, retribuzione, omesso versamento, appropriazione indebitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 20851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20851 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 21/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1670
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 1798/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ai soli effetti della responsabilità civile, da:
1. NA TR nato il [...];
2. LI LI nato il [...];
3. BI AS nato il [...];
4. D'AL OR nato il [...];
5. GG MA nata il [...];
6. AR OD nato il [...];
avverso la sentenza del 1/07/2008 della Corte di Appello di Messina;
nei confronti di:
RU AR, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. CENTORRINO Antonino per l'imputato. FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2008, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa in data 18 ottobre 2006 dal Tribunale della medesima città, assolveva NZ SA, fra l'altro, dal reato di cui all'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, consistito nell'essersi appropriato, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Mercatone Europa Messina s.r.l., della differenza tra l'importo riportato nelle buste paghe consegnate ai lavoratori AN AS - D'AL IO - PI MA - IA UR - MB MO - ON PI, e la somma realmente corrisposta come salario per l'attività lavorativa dagli stessi prestata.
Rilevava la Corte territoriale che il fatto contestato doveva ritenersi insussistente alla luce del principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza 1327/2005, Li Calzi, secondo il quale "le somme trattenute e non versate agli enti di previdenza e di assistenza non possono essere correttamente qualificate come "altrui", ossia di proprietà del lavoratore, in quanto rimangono indifferenziate con le altre, nel patrimonio del datore di lavoro". Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione,ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili, adducendo il seguente motivo:
Travisamento dei fatti: sostengono i ricorrenti, che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti e, quindi, invocato a sproposito la sentenza delle SSUU. Infatti, il fatto addebitato al RU non consisteva nell'avere trattenuto somme da versare agli enti previdenziali, ma, al contrario, "somme costituenti parte della retribuzione netta mensilmente maturata e da pagarsi ai lavoratori medesimi, esposte in busta paga come maturate e dovute e come se effettivamente pagate a titolo, appunto, di retribuzione mensile netta, ma trattenute dal RU e cioè non effettivamente da lui pagate ai lavoratori, che non le ricevevano, appropriandosene illegittimamente invece il RU".
DIRITTO
La censura, nei termini in cui è stata proposta, deve ritenersi manifestamente infondata.
Infatti, pur dovendosi dare atto che, in punto di fatto, erra la Corte territoriale a ritenere che il caso di specie rientri nell'ipotesi di omesso versamento dei contributi (è lo stesso capo d'imputazione che, nella sua formulazione letterale, espone ed indica una diversa fattispecie), tuttavia, il principio di diritto applicato è corretto. Sul punto, infatti, va osservato quanto segue:
- l'essenza dell'appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o denaro altrui;
- infatti, come hanno precisato le SSUU con la sentenza n 1327/2005 (Li Calzi), nell'appropriazione indebita "il denaro o la cosa mobile di cui l'agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del "patrimonio" del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di "proprietà" diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel "patrimonio" dell'agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga - come espressamente previsto dall'art. 646 c.p. ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili (cfr. Cass., sez. 2^, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092). Sicché, ove l'agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da una vincolo specifico di destinazione";
- nel caso di specie, è del tutto evidente che ci si trova di fronte ad un mero inadempimento di natura civilistica per la semplice ragione che la differenza fra quanto risultante nella busta paga e quanto realmente corrisposto, benché trattenuta dall'imputato, era costituita, pur sempre, da denaro di sua proprietà che mai era entrato a far parte del patrimonio dei ricorrenti/lavoratori: di conseguenza, non essendo concepibile la interversio possessionis, neppure è configurabile il reato di appropriazione indebita che la presuppone.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 541 c.p.p., comma 2, al pagamento delle spese processuali sostenute dal
RU, così come richiesto espressamente dal suo difensore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione a favore dell'imputato delle spese del presente grado che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (di cui Euro 500,00 per spese) oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009