Sentenza 5 ottobre 2001
Massime • 1
In materia finanziaria l'omesso versamento di ritenute operate alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, già sanzionato ex art. 2 della legge 7 agosto 1982 n. 516, non può trovare inquadramento e sanzione nell' art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita) neppure dopo la abrogazione del citato art. 2 ad opera dell'art. 25 del D.L.G. 10 marzo 2000 n. 74, sulla base di un preteso concorso apparente di norme preesistenti regolato in precedenza dal criterio della prevalenza della disposizione speciale, atteso che in tale condotta difetta il requisito dell'altruità della cosa che costituisce elemento integrativo dell'ipotesi delittuosa codicistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2001, n. 39178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39178 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/10/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 2841
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - 38129/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO LB, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dal tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione;
nella udienza in camera di consiglio in data 5 ottobre 2001;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi annullarsi senza rinvio la ordinanza impugnata e disporsi la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza 12 giugno 1998 del tribunale di Bolzano;
Svolgimento del processo
RO LB propose istanza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. chiedendo la revoca, per abolizione del reato, della sentenza emessa dal tribunale di Bolzano il 12 giugno 1998, e divenuta irrevocabile, con la quale le era stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 2, secondo comma, legge 516/1982 per avere omesso il versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente per un importo di lire 10. 180.000.
Con ordinanza del 26 giugno 2000, il tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, respinse la istanza, osservando che la abrogazione dell'art. 2 della legge 512/1982 per effetto dell'art. 25 del d.lgs. 74/2000 non comportava il venir meno, per abolitio criminis, della illiceità penale del fatto, perché, venuta meno la norma speciale, il fatto ricade ora sotto la disciplina del reato di appropriazione indebita, non più assorbito nella fattispecie speciale.
La RO propone ricorso per cassazione deducendo erronea interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche, perché la abrogazione disposta dall'art. 25 del d.lgs. n. 74/2000 deve considerarsi come una vera e propria abolitio criminis, mentre deve escludersi che il mancato versamento delle ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro possa inquadrarsi nella appropriazione indebita.
Motivi della decisione
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta ha osservato quanto segue:
"RO LB ricorre in cassazione avverso l'ordinanza 26 giugno 2000, con la quale il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito della instaurata procedura camerale, l'istanza finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la revoca della propria sentenza 12 giugno 1998, applicativa della pena di lire 3.250.000 di multa (convertita quella di mesi uno di reclusione nella corrispondente sanzione pecuniaria) per sopravvenuta abolizione del reato di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 516 del 1982 ad opera del decr. legisl. n. 74/2000. Deduce il ricorrente l'erroneità della pronuncia impugnata, atteso che il giudice di merito, pur dando atto dell'avvenuta abrogazione della suddetta norma incriminatrice, inopinatamente aveva, poi, ritenuto che il fatto contestato avesse conservato i caratteri dell'illecito penale e integrasse gli estremi del reato d'appropriazione indebita.
Il ricorso è fondato. L'art. 673 cod. proc. pen., dal ricorrente richiamato per dare fondamento normativo all'istanza originaria, ha introdotto un temperamento al principio di autorità e di intangibilità del giudicato, che è stato reso non ostativo alla deducibilità nella fase esecutiva del rapporto processuale della abolitio criminis (nella duplice forma della abrogazione e della dichiarazione d'illegittimità della norma penale sostanziale) sopravvenuta alla condanna irrevocabile come causa della revoca della stessa. Perché il principio di cui sopra - che rappresenta uno dei cardini fondamentali dell'ordinamento giuridico - possa essere derogato deve trattarsi, come chiaramente si desume dalla stessa intitolazione e formulazione letterale del citato articolo, di vera e propria abolitio nel senso che, in ipotesi di abrogazione, che è quella che interessa, deve ad essa conseguire non la sola eliminazione del titolo del reato, ma la cancellazione dell'intera fattispecie di rilievo penale, in relazione alla quale è stata esercitata la potestà punitiva. La prima definizione che del concetto di abolitio criminis - si ricava attraverso la rigorosa e tassativa individuazione dei casi in cui si verifica porta ad escludere dall'ambito applicativo della suddetta disposizione quelle situazioni nelle quali dall'abrogatio legis non derivi la integrale sottrazione del fatto dall'area di rilevanza penale, permanendo il giudizio di disvalore sociale e il significato lesivo dello stesso, come quando essa riguardi una statuizione incriminatrice, la cui eliminazione abbia solo l'effetto di determinare la soppressione di una data ipotesi di reato, ma non di rendere innocua e improduttiva di conseguenze giuridiche penali la condotta prefigurata, qualora possa essere inquadrata in una diversa norma di diritto sostanziale. Non è, però, questo il caso che si è venuto a delineare nella vicenda normativa determinata dall'abrogazione dell'art. 2 legge n.516 del 1982. È, invero, da ritenere che il fatto tipico sanzionato dalla disposizione applicata nel giudizio di cognizione sia divenuto penalmente indifferente, non potendo essere ricondotto nel paradigma legale dell'art. 646 cod. pen.. La condotta del datore di lavoro, che abbia omesso d versare allo Stato le somme dovute dai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e da lui trattenute, non integra, infatti, gli estremi dell'appropriazione indebita e non può, quindi, essere sussunta nella previsione sanzionatoria dell'art. 646 citato. Erra il giudice di merito quando ritiene configurabile un concorso apparente di norme preesistenti regolato dal criterio della prevalenza della disposizione speciale (art. 2 legge 516/82), ora non più in vigore, su quella generale (art. 646 c.p.), con la conseguente riespansione della potenzialità applicativa di quest'ultima, nel cui schema sarebbe rifluita la tipologia di quelle condotte che prima ne erano escluse per la loro differente collocazione nell'ambito, operativo della norma abrogata. Il rapporto di specialità che sarebbe sussistito tra le due figure di reato non era, infatti, in alcun modo ravvisabile, attesa la loro autonomia sul primo ontologico e la differente dimensione strutturale. Sia prima che dopo l'introduzione della fattispecie criminosa, che è stata abolita, la più accreditata giurisprudenza di legittimità era orientata nel qualificare al sostituto di imposta, in base alla legislazione in materia, come debitore in proprio verso l'amministrazione finanziaria e non quale responsabile per un debito altrui. All'attribuzione della suddetta qualifica giuridica si è pervenuti sulla considerazione che con il sistema del prelievo alla fonte si verifica, per una sorte di automatismo legale, il duplice effetto dell'estinzione, da un lato, dell'obbligazione del datore di lavoro nei confronti del dipendente, che viene a ricevere una retribuzione decurtata dell'aliquota destinata al pagamento dell'imposta dovuta, e della liberazione di quest'ultimo, per altro lato, dall'onere tributario, il cui adempimento è così fatto gravare sul sostituto, che assume la veste di soggetto direttamente e personalmente obbligato verso l'Erario anche se per un debito collegato a fatti e presupposti riferentisi al reddituario sostituito. Mediante il congegno delle ritenuta operata all'atto della corresponsione della retribuzione, che è stato concepito per agevolare l'accertamento e facilitare la riscossione del tributo, la ricchezza viene ad essere colpita nel momento della produzione prima ancora che essa pervenga nel patrimonio del reddituario. Alla stregua della accennata elaborazione giurisprudenziale, alla quale va riconosciuto il pregio di avere, con esatta precisione, definito la figura e lo status giuridico del sostituto di imposta, si deve escludere che, dopo l'abrogazione dell'art. 2 legge 516/82, la fattispecie prevista da tale norma possa trovare inquadramento e sanzione nell'art. 646 cod. pen., giacché il mancato versamento delle ritenute fiscali non concreta il reato di appropriazione indebita per difetto del requisito dell'altruità, che costituisce elemento integrativo e perfezionativo di tale ipotesi delittuosa. La quale è, invece, configurabile, secondo pacifica giurisprudenza, nel diverso caso che l'omesso versamento riguardi le quote di contributi previdenziali trattenute sulla retribuzione nel momento della corresponsione, posto che in questo caso la ritenuta non ha effetto liberatorio per il lavoratore, in quanto di sua spettanza, ancorché sia rimasta nella disponibilità del datore di lavoro non però a titolo di proprietà come invece avviene per il già detto allorché essa sia operata per il pagamento di un debito tributario. Nella specie, dunque, si verte in ipotesi di abolitio criminis con efficacia ablatoria completa, comportante la integrale sottrazione della condotta incriminata, prima punita dalla disposizione di legge abrogata, dalla sfera dello illecito finale: abolitio che acquista rilevanza, sul piano del diritto sostanziale, nel campo di azione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., con la conseguente applicabilità, sul terreno processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen., che ad essa ricollega l'effetto risolutivo del giudicato di condanna".
Questa Corte condivide pienamente le su trascritte considerazioni del Procuratore Generale e le fa integralmente proprie.
Del reato, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che l'omesso versamento delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti, sanzionato dall'art.2 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha diversamente disciplinato la materia dei reati tributari, e nel cui testo non figurano fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui al citato art. 2 della legge n. 5 16, espressamente abrogata dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 74 (Sez. 3^, 21 novembre 2000, Piacente, m. 218.183). Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte precedente alla entrata in vigore del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, la figura del sostituto di imposta si ha quando il legislatore, in relazione ad un dato presupposto di fatto del tributo, eccezionalmente stabilisce che l'obbligo di pagare il tributo nasce da un altro fatto, che tuttavia precede e condiziona il primo, e ciò a vantaggio della amministrazione finanziaria, la quale può così accertare e colpire la manifestazione di capacità contributiva alle sue origini. Conseguentemente, il datore di lavoro, quale sostituto di imposta per le somme dovute dai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, è direttamente e personalmente obbligato per le somme stesse da lui ritenute sulla retribuzione, e non meramente responsabile per un debito altrui. Pertanto, il mancato versamento all'erario da parte del datore di lavoro delle dette somme, non integra il reato di appropriazione indebita, la cui essenza consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o di denaro "altrui", mentre sulle dette somme non può configurarsi una titolarità attiva del lavoratore, che è liberato dalla obbligazione tributaria a seguito della effettuata ritenuta, ne' una signoria della amministrazione finanziaria, sicché il denaro trattenuto deve ritenersi rimasto in proprietà del datore di lavoro, sostituto d'imposta (Sez. 2^, 26 maggio 1983, Benzo, m. 160.625; Sez. 2^, 26 maggio 1983, Francino, m. 160.823; Sez. 2^, 26 maggio 1983, Montanari, m. 160.912; Sez. ^, 26 maggio 1983, Carion, m. 161.553; Sez. 2^, 26 maggio 1983, Sdattrino, m. 161.665; Sez. Il, 26 maggio 1983, Malatesta, m. 162.582). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e va di conseguenza disposta la revoca della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 12 giugno 1998 dal tribunale di Bolzano nei confronti di RO LB.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza 12 giugno 1998 del tribunale di Bolzano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2001