Sentenza 17 dicembre 2007
Massime • 1
Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale in cui si trovano le parti ovvero spedita con le modalità di cui all'art. 583 cod. proc. pen., i termini a disposizione del tribunale del riesame per ricevere gli atti dall'autorità procedente e per emettere la propria ordinanza decorrono comunque dal giorno in cui detta richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame stesso, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione della richiesta e il suo successivo pervenimento al tribunale competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2007, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/12/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 1306
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27768/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.E., nato in (OMISSIS);
T.E., nata in (OMISSIS);
Avverso la ordinanza in data 2 Luglio 2007 del Tribunale di Milano quale giudice del riesame, con cui è stata parzialmente confermata l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano del 3 Giugno 2007 che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia in carcere con riferimento ai reati previsti dalla L. 20 febbraio 2958, n. 75, artt. 3 e 4, per entrambi, e previsti dagli artt. 600 e 602 c.p., nonché dall'art. 609 octies c.p. per il solo Sig. P..
Fatti commessi nel mese di Novembre 2006.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il Difensore, Avv. Tribulato, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RILEVA IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha parzialmente confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 3 Giugno 2007 nei confronti dei Sigg. T., P. e R., mantenendo per gli odierni ricorrenti la misura applicata, ma escludendo la sussistenza dei suoi presupposti limitatamente all'ipotesi di reato contestata sub E) ai soli Sigg. P. e R. (art. 609 octies c.p.). La misura cautelare fu applicata dal G.i.p. ai tre indagati sulla base delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra B.M., che, dopo avere subito un controllo mentre svolgeva attività di prostituzione, ha riferito alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero di essere stata costretta a tale attività da un primo gruppo di persone, e cioè i tre indagati ora citati, che in seguito la avevano "venduta" ad un altro gruppo di persone che aveva esercitato su di lei un controllo totale fino al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.
Secondo il racconto della Sig.ra B., ella era giunta in Italia nel novembre 2006 dietro promesse di lavoro regolare fattele dalla Sig.ra T., sua compaesana. Giunta in Italia, era stata accolta dalla conoscente che si accompagnava a due uomini, poi riconosciuti nei Sigg. P. (soprannominato "(OMISSIS)") e R., e condotta in un appartamento di una località sconosciuta ove avevano abitato per alcuni giorni. Durante tale periodo i due uomini, sia tramite le parole e le insistenze della Sig.ra T. sia mediante minacce e percosse e un episodio di vera e propria violenza sessuale, l'avevano costretta ad iniziare a prostituirsi, conservando su di lei, anche grazie alla collaborazione della Sig.ra T., una vigilanza ed una pressione totali, sia sul luogo ove svolgeva la prostituzione sia nelle ore trascorse in casa senza che le fosse possibile uscire. Dopo oltre una settimana di attività come prostituta, ella era stata portata in un bar di Milano e "venduta" ad altri due uomini di origine albanese, le cui posizioni non sono oggetto del presente procedimento avanti la Corte.
Sulla base delle dichiarazioni della Sig.ra B. e delle attività di indagine svolte, il G.i.p. ha emesso la misura cautelare, contestando alla Sig.ra T. il solo reato previsto dalla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4 ed al Sig. P. anche i reati previsti dagli artt. 600 e 602 c.p., nonché il reato previsto dall'art. 609 octies c.p.. Il Giudice ha quindi proceduto all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., nel corso del quale i Sigg. P. e T. si sono avvalsi della facoltà di non rendere dichiarazioni. Avverso l'ordinanza cautelare la difesa degli odierni ricorrenti ha presentato richiesta di riesame, contestando l'esistenza di sufficienti indizi di reità, fondati sulle sole parole della Sig.ra B. e caratterizzati da contraddizioni che li renderebbero non gravi ne' concordanti, e contestando l'esistenza delle esigenze cautelari che il G.i.p. ha, invece, ravvisato. Inoltre, con motivi depositati il giorno della discussione avanti il Tribunale di Milano, la difesa ha chiesto ravvisarsi la decadenza della misura cautelare per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 309 c.p.p.: la richiesta di riesame è stata depositata il 16 giugno 2007 presso il Tribunale di Brescia, e dalla cancelleria inoltrata tardivamente (il 19 giugno) al Tribunale di Milano, così che i successivi adempimenti sarebbe stati compiuti senza rispettare i termini di legge. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura con riferimento al solo reato sub E), e cioè l'ipotesi di atti sessuali in danno della Sig.ra B., ha confermato per il resto l'ordinanza del G.i.p..
Avverso il provvedimento del Tribunale di Milano i Sigg. P. e T. hanno presentato personalmente ricorso, con motivi in parte identici.
Lamentano entrambi:
1) violazione dei termini fissati dall'art. 309 c.p.p., comma 5 e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare;
2) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, essendo omessa la motivazione in ordine agli elementi e alle istanze introdotte dalla difesa anche a mezzo di autonome indagini difensive;
3) violazione di legge e illogicità o mancanza della motivazione, essendo l'ordinanza viziata da contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine ai numerosi aspetti del materiale probatorio che la difesa aveva messo in evidenza perché caratterizzati da assenza o totale inadeguatezza degli indizi;
Ciascuno dei ricorrenti lamenta, infine, illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari valutate con riferimento alle singole posizioni.
OSSERVA IN DIRITTO
Così sinteticamente esposti i contenuti dell'ampio e articolato provvedimento del Tribunale del riesame e degli altrettanti articolati e diffusi motivi esposti dai ricorrenti, questa Corte ritiene che l'esame del materiale sottoposto alla sua attenzione debba avere ad oggetto tre aspetti essenziali: la lamentata, da parte di entrambi i ricorrenti, violazione dei termini fissati dall'art. 309 c.p.p., comma 5; i vizi di motivazione introdotti da entrambi i ricorrenti con riferimento alla sussistenza di gravi indizi;
i vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, singolarmente valutate.
1. Per quanto concerne la prima censura, la Corte ritiene che il motivo di ricorso sia infondato. La doglianza contenuta nei ricorsi non riguarda il rispetto dei termini processuali con riferimento alla tempestività degli adempimenti successivi al pervenimento dei ricorsi presso il Tribunale di Milano, bensì la tardività con cui i ricorsi stessi sarebbero stati trasmessi al Tribunale milanese ed il conseguente superamento dei termini fissati dal comma quinto dell'art. 309 c.p.p.. In sostanza, i ricorrenti assumono che avendo il difensore legittimamente esercitata la facoltà (ex art. 582 c.p.p., comma 2) di depositare gli atti di ricorso non presso la cancelleria del Tribunale del riesame, bensì presso altro ufficio giudiziario, è dalla data di tale adempimento (e cioè dal 15 giugno 2007) che debbono essere calcolati i termini posti a garanzia dell'indagato; ne consegue che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato la diversa data del pervenimento dei ricorsi presso il tribunale del riesame (21 giugno 2007), non potendo essere posti a carico dei ricorrenti i tempi occorsi per la trasmissione degli atti dal Tribunale di Brescia a quello di Milano. Contrariamente a tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio che esiste una differenza essenziale fra la tempestività del deposito dell'atto di ricorso e il decorso dei successivi termini fissati dall'art. 309 c.p.p., comma 5. Già con la sentenza n. 4227 del 2000 (ud. 15 dicembre 1999), Scalici, emanata dalla Sesta Sezione Penale (rv 216838) è stato affermato che in caso di indagato in stato di custodia la data del legittimo deposito del ricorso presso il carcere assume rilievo per valutare la tempestività dell'impugnazione, ma non comporta affatto il decorso dei termini a disposizione del Tribunale;
tali termini decorrono dal momento in cui il ricorso perviene all'ufficio giudiziario che la legge individua come luogo ordinario di deposito dell'impugnazione in materia cautelare, e cioè il tribunale del riesame (si veda l'art. 309 c.p.p., comma 4). Analogo principio è stato fissato per l'ipotesi che il difensore depositi il ricorso presso un diverso ufficio giudiziario esercitando, come nel caso in esame, la facoltà prevista dall'artt. 582 c.p.p., comma 2. Anche in questo caso, il deposito assume rilievo per la tempestività dell'impugnazione, ma non incide sul calcolo dei termini fissati dall'art. 309 c.p.p., comma 5, che iniziano a decorrere dalla data in cui il ricorso perviene al Tribunale competente per il riesame. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 10 del 22 marzo-2 maggio 2000, Solfrizzi (rv 215827), risolvendo un contrasto maturato nell'interpretazione del principio generale della decorrenza del termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso che era stato fissato con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 25 del 1999, Alagni (rv 212073), citata dai ricorrenti. La Corte ha, dunque, affermato il principio che la facoltà della sola parte privata di depositare l'impugnazione presso un luogo diverso da quello fissato in via generale dall'art. 309 c.p.p., comma 4, non può comportare una compressione dei termini a disposizione del tribunale del riesame per ricevere gli atti dall'autorità procedente ed emettere la propria ordinanza. Insomma, se l'indagato o il suo difensore decidono di non depositare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale del riesame, ma di trasmetterla mediante le procedure previste dall'art. 582 c.p.p., comma 2, o art. 583 c.p.p., debbono porre a proprio carico il lasso di tempo intercorrente fino al pervenimento dell'impugnazione al tribunale indicato dal citato art. 309 c.p.p., comma 4. Va così escluso che nel caso in esame i termini fissati dall'art. 309 c.p.p., comma 5 decorrano dal deposito delle richieste di riesame presso il Tribunale di Brescia e deve affermarsi che essi decorrono dal successivo pervenimento delle impugnazioni al Tribunale di Milano, competente per il riesame.
2. Passando al secondo aspetto critico contenuto nei motivi presentati da entrambi i ricorrenti, la Corte ritiene che si sia in presenza, anche in questo caso, di censure infondate. Lamentano i ricorrenti che il tribunale del riesame, ripercorrendo gli errori del G.i.p., avrebbe fatto cattivo uso del materiale probatorio (motivo terzo lettere da A a G), ed avrebbe, altresì, omesso, in violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, di prendere in esame gli elementi acquisiti attraverso le indagini difensive (motivo secondo). Rileva la Corte che effettivamente l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare compiutamente alcuni degli elementi addotti dalla difesa del Sig. P. (si veda pag. 5), ma tale carenza assume rilievo per la sussistenza delle esigenze cautelari, come sarà in seguito specificato, mentre non risulta decisiva con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di commissione dei reati. Ed infatti, se è vero che l'ordinanza impugnata erra nell'affermare in via generale che l'assenza di attività lavorativa del Sig. P. rafforza la prova del suo inserimento nelle attività illecite che gli sono contestate, è altrettanto vero che la motivazione si fa carico delle altre e rilevanti obiezioni che la difesa ha rappresentato e sostenuto con la documentazione allegata all'istanza di riesame. L'ampia disamina del materiale probatorio compiuta alle pagine da 5 ad 11 della motivazione consente di affermare che il Tribunale non ha mancato di affrontare le obiezioni difensive circa il contenuto asseritamene contraddittorio delle dichiarazioni della Sig.ra B. (si veda la valutazione critica contenuta a pag. 7 e quindi a pag. 8 con riferimento alle dichiarazioni sulle modalità, sugli autori e sulle date delle violenze sessuali subite), circa l'ubicazione e la descrizione dell'alloggio in cui la stessa abitò, circa la collocazione di una parte dell'alloggio in piano rialzato, circa la conformazione delle imposte che chiudevano le aperture, circa l'utilizzo del telefono cellulare, circa il passaggio della stessa Sig.ra B. nella disponibilità di un diverso gruppo di persone che proseguirono nel controllo e nello sfruttamento della sua attività di prostituzione. A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione del Tribunale in ordine al quadro indiziante oltre a non essere incompleta non risulta affatto contraddittoria o illogica, e ciò anche tenendo conto del fatto che la valutazione del materiale probatorio compiuta nella motivazione non può non relazionarsi al livello ancora parziale degli accertamenti che caratterizzano la fase cautelare. È evidente, in altri termini, che gli accertamenti successivi dovranno approfondire e chiarire alcuni degli aspetti segnalati dalla difesa, ma non si può non rilevare che il Tribunale ha saputo distinguere la diversa coerenza degli elementi indizianti rispetto alle singole contestazioni, ad esempio ritenendo non sufficientemente confortante il quadro indiziario prospettato per il Sig. P. con riferimento al capo E) della rubrica.
A tal proposito la Corte non condivide l'assunto difensivo secondo cui proprio la decisione del Tribunale di non confermare la misura con riferimento al reato sub E) dovrebbe costituire la dimostrazione della generale non attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Come si è detto, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni della persona offesa con riferimento agli episodi di violenza sessuale subiti ad opera dei Sigg. P. e R., mentre ha ritenuto che riscontri adeguati sussistano per i restanti reati;
si tratta di valutazione che, come nel caso in esame, congruamente argomentata, non comporta alcun vizio radicale della motivazione, dovendo l'esame circa l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie avere riguardo sia al quadro generale emergente dagli altri elementi probatori acquisiti sia alle singole ipotesi di reato.
In questo contesto la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata debba trovare conferma anche con riferimento alle contestazioni mosse al Sig. P. per i reati previsti dagli artt. 600 e 602 c.p.. È ben vero che, come segnalano i ricorrenti, la motivazione fonda l'esistenza degli indizi per il primo reato sulla sussistenza degli indizi per il secondo (si veda pag. 9), ma a parere della Corte deve rilevarsi che, una volta ritenute sufficientemente riscontrate le dichiarazioni della Sig.ra B. circa i due distinti periodi di prostituzione e la presenza di due diversi gruppi di sfruttatori (pag. 8), non appaiono illogiche ne' la considerazione effettuata dal Tribunale secondo cui il "passaggio" da un gruppo all'altro sarebbe avvenuto senza e contro il consenso della donna ne' la conclusione che questo passaggio rafforza gli elementi a sostegno della tesi accusatoria circa l'esistenza di un totale assoggettamento, di uno stato di vera e propria "servitù" della persona offesa anche nei confronti del primo dei due gruppi.
In conclusione, ritiene la Corte che la motivazione dell'ordinanza in tema di sussistenza di un adeguato quadro indiziario non sia ne' incoerente rispetto agli elementi acquisiti (con l'eccezione delle carenti ma non decisive valutazioni in ordine all'attività lavorativa del Sig. P.), ne' caratterizzata da vizi sul piano logico.
3. Venendo così alle censure relative alle esigenze cautelari, ritiene la Corte che l'ordinanza impugnata abbia adempiuto all'obbligo di motivazione circa la posizione della Sig.ra T., sia con riferimento ai rapporti con la realtà d'origine della Sig.ra B. sia con riferimento ai pericoli connessi all'attività svolta per un consistente lasso di tempo in collegamento con i coindagati sia, infine, con riferimento al pericolo di fuga.
Il ricorso della Sig.ra T. deve pertanto essere respinto, con conseguente onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del presente grado di giudizio.
4. A diverse conclusioni deve giungersi per la posizione del Sig. P.. Fondatamente il ricorrente lamenta che l'ordinanza abbia del tutto omesso di considerare la documentazione prodotta in sede di istanza di riesame. Rileva la Corte che in modo erroneo il Tribunale si è limitato ad affermare che nessuna prova di attività lavorativa può desumersi dalla circostanza che il ricorrente sia titolare di carta di identità, considerazione in sè logica, ma del tutto carente rispetto al complessivo materiale prodotto dalla difesa del Sig. P. il 2 luglio 2007.
Da tale documentazione emerge l'esistenza di attività lavorative che il Sig. P. avrebbe svolto presso la ditta QO KA quantomeno nel periodo novembre 2006-gennaio 2007, e cioè in coincidenza con le attività criminose contestategli, ed emerge la successiva assunzione presso altra ditta, la Sma-Eco, nel mese di maggio 2007. Sempre la documentazione prodotta consente di rilevare che il Pubblico ministero ha autorizzato i colloqui con il ricorrente in favore di numerosi familiari, tutti regolarmente residenti in Italia.
Si tratta di circostanze che il Tribunale ha del tutto omesso di prendere in considerazione, sebbene la loro rilevanza ai fini della decisione sia di tutta evidenza. Ciò comporta un vizio di motivazione con riferimento alle supposte esigenza-cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, con la conseguenza che l'ordinanza deve essere sul punto annullata e gli atti trasmessi al Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente P.E. e rinvia al Tribunale di Milano. Rigetta il ricorso proposta da T.E., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2008