Sentenza 22 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
REP04 1 33 /02 Aula A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G.6119/199Dott. Vincenzo Mileo Michele De Luca Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Rep. " Cron. 9725 " Donato Figurelli " Ud. 23/11/2001 " Alessandro De Renzis ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da - I.N.P.S.,in ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, insieme agli avv.Vincenzo Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Picciotto, che lo rappresentano e difendono,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE CONTRO 4555 PA NI,IN TOGNI,N MARCO RENGA, TA SA, TA MOGNI, elett.dom. in Roma, via Cola di Rienzo 1 19 n.28,presso l'avv. Salvatore Cabibbo che li rappresenta e difende,per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTI NONCHE AN IT AR, IA BE SU, RO EL,ZI TT, LA ZZ,IA LI AG, UC AB, TI, OR IA, LO RE, PA LL, VA ON,RI FA,OR DE OS, RO NI, RO MO, IA LU TT, LU CA, LO ON, IA IP, ES EN,AN RI, DA PO,IA RI NI, AN IA GN, DR EZ, OS OV, EN FR, IM MU, ES RI IE, DA IA, IS EL, RO NI, RA LI, RB LL, LI AL, NA AL, NA GN, , AR TI, UCNA EL, DA IN, VA BA,PA ET, PA ER, IA DI, LE RC, OM RD, AG SI, UCNA MI, RB IZ, NE RD,RO FR, TA PA, ER FR, RO OL, TI PA, RI SI, ES CI, CE NA, RL MI, TA TA, IO UC, PA RO, UCNA LL, AD NA, IL DRNI;
INTIMATI A 2 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia in data 20 marzo 1998, n.43 (R.G.N.549/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/11/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Umberto Picciotto e Salvatore Cabibbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA RI CI e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati convenivano davanti al Pretore del lavoro di Perugia 1'INPS e, deducendo che, anche se assunti dalla locale Università con la qualifica di operai agricoli, avevano sempre svolto mansioni - dall'INPS, per impiegatizie ricevendo - soltanto alcuni di essi l'anno 1992,l'indennità di disoccupazione in misura ridotta e che l'essere stati adibiti a mansioni diverse da quelle pattuite non aveva inciso sul diritto alla fruizione della indennità prevista per la qualifica di assunzione,ne chiedevano la condanna alla corresponsione delle relative prestazioni. Nella resistenza del convenuto, il Pretore, con sentenza del 9 maggio 1996, in accoglimento del ricorso, condannava 1'INPS al pagamento della indennità di disoccupazione nella misura intera o della differenza non corrisposta, a seconda delle singole 3. posizioni, e la decisione, su gravame dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale con sentenza del 20 marzo 1998. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui hanno resistito con controricorso PA ET, CI TO, RC RE, TT SA e RO GN.Gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2,del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge dall'art.l della legge 21 3,della legge 27 febbraio giugno 1995,n.236,2,comma dell'art.360 nn.3 e 5 2,c.p.c., ai sensi 1980, n.38,421, comma c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la di accoglimento delle richieste deipronuncia pretorile lavoratori,senza tenere conto di una serie di dati ostativi, emersi nel corso della indagine svolta congiuntamente dagli Ispettorati del Lavoro e dello stesso Istituto, quali la irregolarità dell'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli,la irregolarità della loro assunzione e la conseguente omissione contributiva nella misura dovuta da parte della Università Italiana per stranieri di Perugia, la carenza di legittimazione dei ricorrenti alle provvidenze richieste per il settore dell'agricoltura.Ed invero il Tribunale, ai fini della indagine volta ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della disposizione introdotta dall'art.3, comma 2, del DL n.120 del 1995 e per valutare l'applicabilità della norma c.d. 4 di sanatoria di cui all'art.2 della legge n.236 del 1995, ha sollevata dall'INPS di rigettato, in primo luogo, l'eccezione avvenuta cancellazione dei lavoratori dagli elenchi dei lavoratori agricoli sul rilievo che l'Istituto non aveva provato il fatto con documentazione prodotta. Sennonchè in tal modo ha invertito la l'onere della prova e ha dato per scontato che i lavoratori fossero in possesso della contestata iscrizione, senza valutare che ciò costituiva un presupposto necessario indefettibile ai fini del decidere, una condizione dell'azione afferente la stessa esistenza del diritto fatto valere in giudizio da provarsi a cura di coloro che avevano chiesto la prestazione previdenziale, la cui mancanza era rilevabile d'ufficio. In altro profilo il giudice d'appello ha estensivamente la citatainterpretato legge, senza considerare, anche alla stregua dei lavori parlamentari, che il campo di applicazione era stato circoscritto dal legislatore a negli elenchi dei lavoratori coloro che fossero sì iscritti agricoli ma anche in possesso del benestare del competente eMinistero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica e soprattutto assunti "per le particolarti esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici". Il motivo va rigettato perché infondato. Con orientamento -che va in questa sede ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno questa Corte - ha affermato che la norma di sanatoria di cui all'art.3, secondo comma, decreto legge 21 febbraio 1995,n. 120,convertito in legge 21 giugno 1995,n.236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti 5 а dalle istituzioni universitarie, ex art.2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980,n.38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti all'iscrizione negli elenchi dei botanici,conservano titolo lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli ori botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni,ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi,in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola.Né la norma così interpretata suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt.3,38,81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e non comportando oneri finanziari aggiuntivi (perchè il mantenimento della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni),vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon 6 M andamento e l'imparzialità dell'ente prevdenziale (cfr. Cass.,17 gennaio 2001,n.628). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha accertato che:era infondata la tesi dell'appellante secondo cui la cancellazione dagli elenchi agricoli dei nomi dei lavoratori,in seguito all'accertamento della fittizietà dei rapporti da parte dell'Ispettorato del Lavoro con nota del 24 marzo 1994,aveva caducato il diritto alle prestazioni assicurative;
sussistevano invece nella specie i presupposti della sanatoria prevista dall'art.2 21 giugnodella legge 1995,n.236,ispirata dal riconoscimento ex post delle preminenti ed indilazionabili esigenze di vita delle Università che avevano violato il blocco delle assunzioni e dalla necessità quindi di sanare, ,in via eccezionale, le anomale situazioni createsi. Il ricorso va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio tra l'INPS e le parti costituite. Nulla per le spese nei confronti degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese nei confronti delle parti costituite;
nulla per le spese nei confronti degli intimati. Roma, 23 novembre 2001 Il Consigliere est. OLUMICI O Шаш Рилит бакCARTE GALLIFE Il Presidente Vincelerro Milco P -11 ÏIÐSIT A H OALSID EL-8 SNES IV IL CANCELLIERE 'N VA F W Depositato in CancelleriaƐEG N 'OTION IⱭ VISO S INDO TE LU V oggi, 22 MAR. 2002 DI SSV 10 IL CANCELLIERE R O C