Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 0 4 8 2 6/02 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n.13465/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Crom. 10897 dr. Raffaele Foglia Consigliere Rep. dr. Giancarlo D'Agostino Consigliere Ud.20.12.2001 dr. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA 9 sul ricorso proposto da: Прило Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresem- tato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Isti- tuto, ricorrente;
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CONTRO
AL NA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso lo studio dell'avv. Salvatore - 1 - Cabibbo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Peru- - 6 luglio 1998, m. 33/98, gia in data 20 febbraio n. 856/97 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 dicem- bre 2001;. udito l'avv. Salvatore Cabibbo per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. 2 I Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 29 novembre 1995 la signora NA MA esponeva al Pretore di Perugia, in fun- zione di giudice del lavoro, di essere stata assunta dall'Università di Perugia con la qualifica di operaia agricola, pur essendo stata sempre adibita a mansioni impiegatizie e che l'INPS aveva omesso di corrisponderle, per l'anno 1993, l'indennità di disoccupazione straordi- naria, corrispondendola invece com i requisiti ridotti del settore industriale. La ricorrente, pertanto, chiedeva al giudice adito di ac- certare e dichiarare che l'Istituto aveva illegittimamen- te ridotto il pagamento della suddetta indennità e quin- di condannarlo al pagamento di essa nella misura dovuta. Si costituiva l'INPS, il quale assumeva che, secondo le relazioni dell'Ispettorato del Lavoro, nom esisteva alcun valido rapporto dell'interessata riconducibile alla quali- fica di bracciante agricola, dal che conseguiva l'insussi- stenza del diritto di questa all'indennità richiesta. Com sentenza del 3 dicembre 1996 il Pretore accoglieva la domanda nei confronti dell'INPS. Avverso la pronuncia proponeva tempestivo gravame l'Isti- tuto, chiedendone la riforma integrale ed in particolare la dichiarazione che la MA non aveva titolo per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e , - 3 - - commeguentemente mom aveva diritto alla relativa tutela previdenziale;
im via subordinata chiedeva che fosse sol- levata la questione di legittimità costituzionale del- l'art. 3 n. 2 D.L. 21 aprile 1955 n. 120, convertito nella L. 21 giugno 1995 n. 236. Si costituiva l'appellata NA MA, postulando la reiezione dell'appello. - 6 luglio 1998 il Tribunale di Com sentenza 20 febbraio Perugia respingeva l'appello proposto dall'INPS. душь Osservava il Tribunale che il Pretore aveva fondato la propria decisione sulla considerazione dell'intervento della legge (21 giugno 1995 n. 236) di conversione del decreto legge 21 aprile 1995 n. 120, che aveva costituito una totale "sanatoria"della posizione dei lavoratori iscritti negli elenchi "agricoli", ai fini previdenziali;
che l'appello non era fondato%; che la norma di riferimento per la solu- zione della controversia era l'art. 3, 2° comma del D.L. m. 120 del 1995, convertito nella L. m. 236 del 1995; che la MA risultava pacificamente iscritta negli elenchi dei lavoratori in agricoltura di cui all'art. 12 R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, che venivano formati dalle Commis- sioni locali per la manodopera agricola (art. 7 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. im legge 11 marzo 1970 n. 83), e ciò risultava altresì dal libretto di lavoro e dalla qualifica secondaria di bracciante agricola ivi ammotata. 4 * Aggiungeva il Tribunale che il carattere esplicito di samatoria della disposizione dell'art. 3 cpv. d.l. 120/95, oltre che palesato dalla relazione parlamentare alla legge di conversione, emergeva soprattutto dall'esegesi ove il verbo usato (mantengono), correlato della norma, alla cessazione del rapporto di lavoro com le istituzioni universitarie, caratterizzava com tutta evidenza un ambito ben definito e delimitato precisamente da due "paletti" fondamentali: l'assunzione "qualificata" e la durata del rapporto;
che, quanto alle ulteriori condizioni previste da detto art. 3 cpv., esse dovevano ritenersi sicuramente esistenti;
che la MA era stata assunta proprio per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria;
che anche su tale condizione si riverbera- vano gli effetti sananti della normativa utilizzata dal Pretore;
che non sussisteva la dedotta illegittimità com stituzionale della disposizione dell'art. 3, 2° comma, d.l. 120/95. Com atto notificato il 28 giugno 1999 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. , insede di L'intimata ha depositato solo procura speciale, ed he il difensore della medesime discussione orch fr ' antistatero, in distretione de spese ed onorari- chiesto quale Motivi della decisionė. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- ? cazione dell'art. 3, co.2, del decreto legge 21 aprile -5- 1995 m. 120) convertito in legge dall'art. 1 della legge 21 giugno 1995, n. 236; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 3, della legge 27 febbraio 1980 n. 38; violazione e falsa applicazione dell'art. 421, co.2, c.p.c.f il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce che il Tribunale mom ha te- muto conto dell'eccezione formulata da esso Istituto, il quale affermava che 1'interessata non aveva fornito alcuna prova in senso contrario, come pure era suo onere, sia dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo, sia della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, dando, invece, per scontata la sussistenza del detto requisito;
che il Tribunale ha erromeamente interpretato il disposto del comma 2 dell'art. 3 del cit. D.L. m. 120/1995; che il legi slatore ha circoscritto il campo di applicazione della me- desima sanatoria soltanto a coloro che fossero anche 'assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38%), che il ragionamento del Tribunale, volto a far rientrare nella di- sposizione di sanatoria anche coloro che non sono stati as- sunti per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti hotanici" (al fine di esplicare la conseguente attività), confligge com la ratio della morma, ove nom si vogliamo, per ciò stesso, ritenere violati gli artt. 3, 38, 81, 4° comma e 97 della Costituziome. - 6 Il ricorso è infondato. Invero la morma di sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, decreto legge 21 febbraio 1995 m. 120, convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i la- voratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano li e рино titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agrico- sono soggetti al regime contributivo del lavoro agri- colo per tutto il periodo di tale assunzione, trova appli- cazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamen- te iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, nom si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto co- me di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualifi- carsi agricola. Ne la norma, così interpretata, suscita dub- bi di illegittimità costituzionale, com riferimento agli artt. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, ri- - 7 - spondendo in modo non irrazionale all'esigenza di defini- zione im via eccezionale e temporanea di anomale situazio- ni lavorative e nom comportando oneri finanziari aggiunti- vi (chè il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributi- vi, ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire una adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale (Cass. 17 gennaio 2001 n. 628).. Alla stregua di detto principio, al quale si è correttamente : attenuta la sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- date come im dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a paga- re alla resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 10,33 X. oltre euro millecinquecento/00 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Vincenze Mile - 8 - Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)"Hondo Fifuell Di n kavelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 APR. 2002 oggi IL CANCELLIERE I D A maic , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T $ O , R B A . A I S ' E N D L P L S A E 3 I T 7 D S - N I 8 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D I E A E D A G , O E G O T R E T T L N T S I E I R S G I A E E L D R L E O D 9