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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10431 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL SE nato a [...] il [...] UO LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentito il PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 10431 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Mel- LO SE e da AC SQ avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata del 26 ottobre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - plurime cessioni di marijuana di cui ai capi dal n. 1) al n. 109), con l'aggravante per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'essere avvenuta la cessione in prossimità di istituti scolastici (in Torre Annunziata dal gennaio al marzo 2021). Il MelLO e l'AC erano destinatari dell'ordinanza cautelare emessa in sede di rinnovazione della precedente ordinanza cautelare del 2 settembre 2022, dichia- rata nulla per difetto di autonoma valutazione con provvedimento del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare, reite- rata dalla difesa, di nullità dell'ordinanza custodiale per l'asserito difetto di autonoma valutazione. Nell'ordinanza gravata, il G.I.P. (pagg. 507 e ss.) espressamente manifestava, sia pure in modo sintetico, la propria ricostruzione degli elementi indiziari emersi - anche successivamente alla esecuzione della precedente ordinanza cautelare - e la loro valutazione sul piano probatorio nonché esponeva le ragioni della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, rendendo percepibile l'avvenuto controllo giu- risdizionale. In ordine alle esigenze cautelari, il G.I.P. affrontava la questione relativa alla rinnovazione della misura e ai suoi riflessi sul piano cautelare. La presenza di una frase non conclusa, peraltro relativa alla medesima problematica, non determinava la nullità del provvedimento cautelare. Il G.I.P. aveva correttamente operato il giu- dizio prognostico di reiterazione di fattispecie criminose omologhe a quelle per cui si procede, ancorandolo alle concrete e gravi modalità di svolgimento dei fatti recente- mente commessi, e alla preoccupante personalità delinquenziale manifestata dagli indagati, elementi imprescindibili di valutazione, indicativi di condotta, che si collo- cava in un più ampio sistema di vita, funzionale all'esercizio organizzato di un'attività di spaccio e sintomatica dell'incapacità dei soggetti coinvolti di autolimitarsi nella commissione di condotte criminose. Tali elementi consentivano di ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di analoghi reati tramite la ripresa dei contatti con la rete dei fornitori (non ancora individuata) e degli acquirenti abituali. Parimenti si è t ritenuto condivisibile il trattamento cautelare applicato dal G.I.P., adeguato alla tutela delle esigenze cautelari ravvisabili nel caso esaminato e proporzionato alla gravità dei reati contestati, in quanto la misura autocustodiale invocata dalla difesa dovrebbe 3 eseguirsi proprio nei luoghi dove avveniva la custodia e, in alcuni casi, lo spaccio degli stupefacenti, apparendo ictu ()culi inidonea a evitare il rischio di recidiva. 2. Il MelLO e l'AC, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugna- zione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., in relazione al quadro indiziario. Si deduce che l'ordinanza impugnata presentava, in relazione al principio dell'au- tonoma valutazione, delle macroscopiche illogicità e contraddizioni. La prima ordinanza custodiale era stata annullata proprio in ragione del mancato rispetto del principio di cui all'art. 292 cod. proc. pen.. Si evidenziava nel nuovo ri- corso al Tribunale del riesame che la seconda ordinanza di applicazione di misura cautelare di custodia cautelare era identica a quella precedente, finanche nel numero di pagine da cui era composta, ma stavolta il Giudice a quo sosteneva che il G.I.P. avesse compiuto un'autonoma valutazione. Al contrario, le argomentazioni del G.I.P. (pag. 507 e ss.) costituivano una ripetizione pedissequa nella primigenia ordinanza poi annullata. Il Tribunale del riesame non ha chiarito gli elementi diversi presenti tra le due ordinanze. Nell'ordinanza del G.I.P. erano state richiamate le risultanze probatorie illustrate in ben 506 pagine, alle quali seguivano due pagine di autonoma valutazione. Il riconoscimento del rispetto del principio di autonoma valutazione nella seconda ordinanza del G.I.P., senza dar conto del precedente annullamento, determinava un contrasto di giudicati tra due pronunce del riesame, espressisi su due ordinanze solo in apparenza differenti ma accomunate dal medesimo contenuto. Quanto alle intrinseche contraddizioni, il Tribunale del riesame ha evidenziato la rielaborazione critica degli elementi sottoposti alla valutazione dei G.I.P. (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Tale assunto era sintomatico delle macroscopiche con- traddizioni del provvedimento impugnato: la tecnica redazionale costituita da incor- porazione e copia-incolla non può rispettare il principio dell'autonoma valutazione del Giudice, soprattutto se si consideri come, in ben 511 pagine di ordinanza, il copia- incolla rispetto alla precedente ordinanza annullata e alla nuova richiesta reiterata del P.M. afferiva a ben 506 pagine. Solo da pag. 507 il G.I.P. esplicitava le proprie critiche valutazioni. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari. Si rileva che anche in relazione all'esame critico delle esigenze cautelari l'ordi- nanza del riesame impugnata assurgeva al limite della illogicità e contraddittorietà, in violazione del principio di autonoma valutazione. 4 L'ordinanza cautelare costituiva la copia della precedente ordinanza annullata e della richiesta cautelare del P.M.. Il Tribunale del Riesame non ha chiarito le ragioni della ritenuta diversità delle due ordinanze custodiali. L'unico periodo nuovo, non presente nella primigenia ordinanza, era costituito da una frase monca e priva di significato letterale. A pag. 3 dell'ordinanza impugnata è stata contraddittoriamente evidenziata la superficialità del G.I.P. nella redazione del provvedimento effettuato con la tecnica del copia-incolla, salvo poi ritenere assolto il dovere di giudizio critico sulle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ra- gioni di connessione logica tra loro, va premesso che, in tema di impugnazioni av- verso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e 5 dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 2. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico degli indagati, rilevando che il Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso del presente procedimento, consentiva di individuare agevolmente le parti oggetto di sua stessa elaborazione) e indicava gli elementi considerati rilevanti ai fini della con- figurabilità della gravità indiziaria. I Giudici del gravame cautelare hanno chiarito che il G.I.P. aveva riepilogato gli elementi ritenuti idonei a contestualizzare le singole vicende criminose e per ciascuna ipotesi di reato aveva spiegato, sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento nel senso della sussistenza della prova cautelare. Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla decisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli. Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di ac- cusa offerti dal P.M.. La difesa, peraltro, non indica specificamente i passaggi che a suo avviso costi- tuirebbero una mera riproduzione della precedente ordinanza custodiale annullata (a sua volta ripetitiva della richiesta di misura cautelare del P.M.). Né allega o richiama specificamente, ai fini dell'autosufficienza dei ricorsi, la pregressa ordinanza genetica e la richiesta di misura cautelare. 3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.
sentito il PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 10431 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Mel- LO SE e da AC SQ avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata del 26 ottobre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - plurime cessioni di marijuana di cui ai capi dal n. 1) al n. 109), con l'aggravante per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'essere avvenuta la cessione in prossimità di istituti scolastici (in Torre Annunziata dal gennaio al marzo 2021). Il MelLO e l'AC erano destinatari dell'ordinanza cautelare emessa in sede di rinnovazione della precedente ordinanza cautelare del 2 settembre 2022, dichia- rata nulla per difetto di autonoma valutazione con provvedimento del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare, reite- rata dalla difesa, di nullità dell'ordinanza custodiale per l'asserito difetto di autonoma valutazione. Nell'ordinanza gravata, il G.I.P. (pagg. 507 e ss.) espressamente manifestava, sia pure in modo sintetico, la propria ricostruzione degli elementi indiziari emersi - anche successivamente alla esecuzione della precedente ordinanza cautelare - e la loro valutazione sul piano probatorio nonché esponeva le ragioni della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, rendendo percepibile l'avvenuto controllo giu- risdizionale. In ordine alle esigenze cautelari, il G.I.P. affrontava la questione relativa alla rinnovazione della misura e ai suoi riflessi sul piano cautelare. La presenza di una frase non conclusa, peraltro relativa alla medesima problematica, non determinava la nullità del provvedimento cautelare. Il G.I.P. aveva correttamente operato il giu- dizio prognostico di reiterazione di fattispecie criminose omologhe a quelle per cui si procede, ancorandolo alle concrete e gravi modalità di svolgimento dei fatti recente- mente commessi, e alla preoccupante personalità delinquenziale manifestata dagli indagati, elementi imprescindibili di valutazione, indicativi di condotta, che si collo- cava in un più ampio sistema di vita, funzionale all'esercizio organizzato di un'attività di spaccio e sintomatica dell'incapacità dei soggetti coinvolti di autolimitarsi nella commissione di condotte criminose. Tali elementi consentivano di ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di analoghi reati tramite la ripresa dei contatti con la rete dei fornitori (non ancora individuata) e degli acquirenti abituali. Parimenti si è t ritenuto condivisibile il trattamento cautelare applicato dal G.I.P., adeguato alla tutela delle esigenze cautelari ravvisabili nel caso esaminato e proporzionato alla gravità dei reati contestati, in quanto la misura autocustodiale invocata dalla difesa dovrebbe 3 eseguirsi proprio nei luoghi dove avveniva la custodia e, in alcuni casi, lo spaccio degli stupefacenti, apparendo ictu ()culi inidonea a evitare il rischio di recidiva. 2. Il MelLO e l'AC, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugna- zione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., in relazione al quadro indiziario. Si deduce che l'ordinanza impugnata presentava, in relazione al principio dell'au- tonoma valutazione, delle macroscopiche illogicità e contraddizioni. La prima ordinanza custodiale era stata annullata proprio in ragione del mancato rispetto del principio di cui all'art. 292 cod. proc. pen.. Si evidenziava nel nuovo ri- corso al Tribunale del riesame che la seconda ordinanza di applicazione di misura cautelare di custodia cautelare era identica a quella precedente, finanche nel numero di pagine da cui era composta, ma stavolta il Giudice a quo sosteneva che il G.I.P. avesse compiuto un'autonoma valutazione. Al contrario, le argomentazioni del G.I.P. (pag. 507 e ss.) costituivano una ripetizione pedissequa nella primigenia ordinanza poi annullata. Il Tribunale del riesame non ha chiarito gli elementi diversi presenti tra le due ordinanze. Nell'ordinanza del G.I.P. erano state richiamate le risultanze probatorie illustrate in ben 506 pagine, alle quali seguivano due pagine di autonoma valutazione. Il riconoscimento del rispetto del principio di autonoma valutazione nella seconda ordinanza del G.I.P., senza dar conto del precedente annullamento, determinava un contrasto di giudicati tra due pronunce del riesame, espressisi su due ordinanze solo in apparenza differenti ma accomunate dal medesimo contenuto. Quanto alle intrinseche contraddizioni, il Tribunale del riesame ha evidenziato la rielaborazione critica degli elementi sottoposti alla valutazione dei G.I.P. (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Tale assunto era sintomatico delle macroscopiche con- traddizioni del provvedimento impugnato: la tecnica redazionale costituita da incor- porazione e copia-incolla non può rispettare il principio dell'autonoma valutazione del Giudice, soprattutto se si consideri come, in ben 511 pagine di ordinanza, il copia- incolla rispetto alla precedente ordinanza annullata e alla nuova richiesta reiterata del P.M. afferiva a ben 506 pagine. Solo da pag. 507 il G.I.P. esplicitava le proprie critiche valutazioni. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari. Si rileva che anche in relazione all'esame critico delle esigenze cautelari l'ordi- nanza del riesame impugnata assurgeva al limite della illogicità e contraddittorietà, in violazione del principio di autonoma valutazione. 4 L'ordinanza cautelare costituiva la copia della precedente ordinanza annullata e della richiesta cautelare del P.M.. Il Tribunale del Riesame non ha chiarito le ragioni della ritenuta diversità delle due ordinanze custodiali. L'unico periodo nuovo, non presente nella primigenia ordinanza, era costituito da una frase monca e priva di significato letterale. A pag. 3 dell'ordinanza impugnata è stata contraddittoriamente evidenziata la superficialità del G.I.P. nella redazione del provvedimento effettuato con la tecnica del copia-incolla, salvo poi ritenere assolto il dovere di giudizio critico sulle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ra- gioni di connessione logica tra loro, va premesso che, in tema di impugnazioni av- verso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e 5 dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 2. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico degli indagati, rilevando che il Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso del presente procedimento, consentiva di individuare agevolmente le parti oggetto di sua stessa elaborazione) e indicava gli elementi considerati rilevanti ai fini della con- figurabilità della gravità indiziaria. I Giudici del gravame cautelare hanno chiarito che il G.I.P. aveva riepilogato gli elementi ritenuti idonei a contestualizzare le singole vicende criminose e per ciascuna ipotesi di reato aveva spiegato, sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento nel senso della sussistenza della prova cautelare. Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla decisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli. Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di ac- cusa offerti dal P.M.. La difesa, peraltro, non indica specificamente i passaggi che a suo avviso costi- tuirebbero una mera riproduzione della precedente ordinanza custodiale annullata (a sua volta ripetitiva della richiesta di misura cautelare del P.M.). Né allega o richiama specificamente, ai fini dell'autosufficienza dei ricorsi, la pregressa ordinanza genetica e la richiesta di misura cautelare. 3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.