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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2023, n. 15842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15842 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 10/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
sentita l'avv.ta Lavinia Manti, difensore dell'indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di NO EL, ritenuto gravemente indiziato dei reati - di partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra: l'indagato avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Altavilla, partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, gestito gli affari del sodalizio;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15842 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 11/01/2023 - violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d. I.gs. 6 settembre 2011, n. 159: l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione indicata, avrebbe incontrato e comunque intrattenuto rapporti di frequentazione con pregiudicati. 2. Ha proposto ricorso l'indagato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Si fa riferimento al contenuto della memoria - di cui viene riportato il contenuto - depositata all'udienza per il riesame, che non sarebbe stata valutata dal Tribunale, che, invece, ha argomentato sul presupposto secondo cui l'esistenza di una precedente condanna per associazione di tipo mafioso legittimerebbe la valorizzazione di elementi che autonomamente considerati, potrebbero tuttavia non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione all'associazione. Si tratterebbe di un assunto non condivisibile, tenuto conto che, in relazione alla ipotesi accusatoria per cui si procede, la prova dell'apporto del ricorrente al sodalizio sarebbe stata fatta discendere solo da sporadici contatti con soggetti pregiudicati, dei quali non sarebbe nota nemmeno la causale. Il Tribunale, si argomenta, avrebbe dovuto in tale contesto valutare con grande cautela il contenuto di alcune intercettazioni, considerato peraltro il breve tempo - quattro mesi- in cui sarebbe stata commessa la ipotizzata condotta partecipativa. 2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 75 d. Igs n. 159 del 2011. Gli incontri dell'indagato con soggetti pregiudicati sarebbero soltanto tre e dunque del tutto sporadici, non plurimi e stabili. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 75 cit. Il tema attiene alla prova del dolo agevolatorio in relazione al quale l'ordinanza genetica sarebbe stata totalmente silente e il Tribunale, si evidenzia, non avrebbe potuto sanare il vizio. La motivazione, si aggiunge, sarebbe comunque viziata per non avere il Tribunale esplicitato il collegamento tra le violazioni ipotizzate e la finalità agevolatoria associativa. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto non assorbimento del reato di cui all'art. 75 cit. nell'aggravante di cui all'art. 71 del d. Igs. indicato. 2 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva: sul punto la motivazione sarebbe stata sostanzialmente omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Il Tribunale, dopo aver premesso che NO è soggetto che ha già riportato una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2013, per partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, e, in particolare, per la sua intraneità alla famiglia mafiosa di Altarello, ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria il principio, affermato in alcune occasioni dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427). Sulla base di tale principio il Tribunale ha poi valorizzato alcuni incontri che il ricorrente avrebbe avuto con esponenti del sodalizio mafioso. In particolare si è fatto riferimento: a) ad un incontro del 12.10.2020, di cui sono state evidenziate le cautele e le accortezze preparatorie, in relazione al quale tuttavia lo stesso Tribunale ritiene non certa la sua verificazione (cfr., pag. 5 ordinanza impugnata); b) un successivo incontro del 3 dicembre 2020 tra l'indagato e soggetti di rilievo criminale, in relazione al quale pure sono state descritte le accortezze e le cautele e si aggiunto che da una frase tra due soggetti diversi dall'indagato si evincerebbe che oggetto del dialogo sarebbe stata "la nuova strategia da assumere per la riscossione del pizzo"; c) un ulteriore incontro, verificatosi il 12.1.2021. Tale quadro di riferimento, secondo il Tribunale, sarebbe arricchito: a) dal contenuto di una conversazione del 29.12.2020 tra altri soggetti, relativa alla richiesta di un carrozziere, che aveva subito un furto nella propria abitazione, di voler incontrare NO, che, tuttavia, in quanto affetto da OV, non poteva incontralo liberamente e, quindi, non poteva assumere il rischio che il dialogo fosse intercettato;
b) dall'interessamento dello stesso NO per l'avvio di un'attività economica "in vista della scarcerazione del capo mafioso, IA PI. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. 3 Il presupposto giuridico sul quale il Tribunale fonda il giudizio di gravità indiziaria è, come detto, quello per cui la prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato par associazione di tipo mafioso possa farsi discendere da elementi di fatto che autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. Si tratta di un principio che deve essere chiarito. Il giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei riguardi di un soggetto già condannato per lo stesso reato deve essere autonomo e autosufficiente nel senso che gli indizi del nuovo fatto associativo devono avere una loro capacità dimostrativa piena t cla sola sufficiente a fondare l'accusa. Ciò che non è consentito è colmare l'anemia probatoria del "nuovo fatto" attraverso il richiamo al mero status di condannato per un precedente fatto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Se il dato obiettivo, costituito dalla esistenza di una precedente condanna per adesione al medesimo sodalizio mafioso, può - al più - assumere una valenza interpretativa degli accadimenti posti a fondamento di una nuova imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, ciò che deve essere escluso è che lo status di condannato per associazione mafiosa possa di per sé avere una autonoma valenza probatoria rispetto al nuovo fatto, che deve essere - tutto - provato autonomamente. In tal senso va esplicitato anche il principio secondo cui i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) In realtà, i gravi indizi di colpevolezza non possono farsi discendere, neppure parzialmente, dallo status di condannato per il reato di associazione mafiosa, che non può costituire neppure un mero riscontro, un riempitivo probatorio, una integrazione complementare rispetto ai nuovi indizi dimostrativi del nuovo fatto associativo da provare e che, come detto, devono essere autosufficienti, sia ai fini della emissione di un titolo cautelare, sia, a maggior ragione, ai fini della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo status di condannato per partecipazione allo stesso sodalizio mafioso non ha una valenza surrogatoria rispetto all'obbligo di provare tutto, per intero, autonomamente il nuovo "fatto mafioso". Diverso è il caso in cui, ai fini della prova del nuovo fatto, si utilizzino, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., sentenze irrevocabili. In tal caso, la circolazione probatoria è disciplinata espressamente dal legislatore e la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che l'acquisizione agli atti del 4 procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130). 4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Non si è utilizzata una precedente sentenza irrevocabile per provare il fatto in essa accertato, ma si è utilizzato il mero status di condannato di NO per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. proc. pen. per riempire di valenza indiziaria una serie di altri elementi indiziari il cui "peso" e la cui capacità dimostrativa è stata fatta derivare dallo status di già condannato di NO. Una semplificazione probatoria non consentita. 5. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, sulla base dei principi indicati, valuterà se gli elementi raccolti nel presente procedimento siano di per sé sufficienti a formulare il giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo per cui si procede, chiarendo quale sia in concreto il contributo al sodalizio mafioso che il ricorrente abbia fornito. Si tratta di una valutazione che assume rilievo anche rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, atteso che anche il giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 75 d. I.gs. n. 159 del 2011 e per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. fondato sostanzialmente su tre incontri con pregiudicati, non è avulso dal contesto, dal senso e dal significato di detti incontri e dal loro collegamento con l'agire mafioso che si imputa al ricorrente. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, I'll gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
sentita l'avv.ta Lavinia Manti, difensore dell'indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di NO EL, ritenuto gravemente indiziato dei reati - di partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra: l'indagato avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Altavilla, partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, gestito gli affari del sodalizio;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15842 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 11/01/2023 - violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d. I.gs. 6 settembre 2011, n. 159: l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione indicata, avrebbe incontrato e comunque intrattenuto rapporti di frequentazione con pregiudicati. 2. Ha proposto ricorso l'indagato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Si fa riferimento al contenuto della memoria - di cui viene riportato il contenuto - depositata all'udienza per il riesame, che non sarebbe stata valutata dal Tribunale, che, invece, ha argomentato sul presupposto secondo cui l'esistenza di una precedente condanna per associazione di tipo mafioso legittimerebbe la valorizzazione di elementi che autonomamente considerati, potrebbero tuttavia non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione all'associazione. Si tratterebbe di un assunto non condivisibile, tenuto conto che, in relazione alla ipotesi accusatoria per cui si procede, la prova dell'apporto del ricorrente al sodalizio sarebbe stata fatta discendere solo da sporadici contatti con soggetti pregiudicati, dei quali non sarebbe nota nemmeno la causale. Il Tribunale, si argomenta, avrebbe dovuto in tale contesto valutare con grande cautela il contenuto di alcune intercettazioni, considerato peraltro il breve tempo - quattro mesi- in cui sarebbe stata commessa la ipotizzata condotta partecipativa. 2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 75 d. Igs n. 159 del 2011. Gli incontri dell'indagato con soggetti pregiudicati sarebbero soltanto tre e dunque del tutto sporadici, non plurimi e stabili. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 75 cit. Il tema attiene alla prova del dolo agevolatorio in relazione al quale l'ordinanza genetica sarebbe stata totalmente silente e il Tribunale, si evidenzia, non avrebbe potuto sanare il vizio. La motivazione, si aggiunge, sarebbe comunque viziata per non avere il Tribunale esplicitato il collegamento tra le violazioni ipotizzate e la finalità agevolatoria associativa. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto non assorbimento del reato di cui all'art. 75 cit. nell'aggravante di cui all'art. 71 del d. Igs. indicato. 2 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva: sul punto la motivazione sarebbe stata sostanzialmente omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Il Tribunale, dopo aver premesso che NO è soggetto che ha già riportato una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2013, per partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, e, in particolare, per la sua intraneità alla famiglia mafiosa di Altarello, ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria il principio, affermato in alcune occasioni dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427). Sulla base di tale principio il Tribunale ha poi valorizzato alcuni incontri che il ricorrente avrebbe avuto con esponenti del sodalizio mafioso. In particolare si è fatto riferimento: a) ad un incontro del 12.10.2020, di cui sono state evidenziate le cautele e le accortezze preparatorie, in relazione al quale tuttavia lo stesso Tribunale ritiene non certa la sua verificazione (cfr., pag. 5 ordinanza impugnata); b) un successivo incontro del 3 dicembre 2020 tra l'indagato e soggetti di rilievo criminale, in relazione al quale pure sono state descritte le accortezze e le cautele e si aggiunto che da una frase tra due soggetti diversi dall'indagato si evincerebbe che oggetto del dialogo sarebbe stata "la nuova strategia da assumere per la riscossione del pizzo"; c) un ulteriore incontro, verificatosi il 12.1.2021. Tale quadro di riferimento, secondo il Tribunale, sarebbe arricchito: a) dal contenuto di una conversazione del 29.12.2020 tra altri soggetti, relativa alla richiesta di un carrozziere, che aveva subito un furto nella propria abitazione, di voler incontrare NO, che, tuttavia, in quanto affetto da OV, non poteva incontralo liberamente e, quindi, non poteva assumere il rischio che il dialogo fosse intercettato;
b) dall'interessamento dello stesso NO per l'avvio di un'attività economica "in vista della scarcerazione del capo mafioso, IA PI. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. 3 Il presupposto giuridico sul quale il Tribunale fonda il giudizio di gravità indiziaria è, come detto, quello per cui la prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato par associazione di tipo mafioso possa farsi discendere da elementi di fatto che autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. Si tratta di un principio che deve essere chiarito. Il giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei riguardi di un soggetto già condannato per lo stesso reato deve essere autonomo e autosufficiente nel senso che gli indizi del nuovo fatto associativo devono avere una loro capacità dimostrativa piena t cla sola sufficiente a fondare l'accusa. Ciò che non è consentito è colmare l'anemia probatoria del "nuovo fatto" attraverso il richiamo al mero status di condannato per un precedente fatto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Se il dato obiettivo, costituito dalla esistenza di una precedente condanna per adesione al medesimo sodalizio mafioso, può - al più - assumere una valenza interpretativa degli accadimenti posti a fondamento di una nuova imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, ciò che deve essere escluso è che lo status di condannato per associazione mafiosa possa di per sé avere una autonoma valenza probatoria rispetto al nuovo fatto, che deve essere - tutto - provato autonomamente. In tal senso va esplicitato anche il principio secondo cui i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) In realtà, i gravi indizi di colpevolezza non possono farsi discendere, neppure parzialmente, dallo status di condannato per il reato di associazione mafiosa, che non può costituire neppure un mero riscontro, un riempitivo probatorio, una integrazione complementare rispetto ai nuovi indizi dimostrativi del nuovo fatto associativo da provare e che, come detto, devono essere autosufficienti, sia ai fini della emissione di un titolo cautelare, sia, a maggior ragione, ai fini della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo status di condannato per partecipazione allo stesso sodalizio mafioso non ha una valenza surrogatoria rispetto all'obbligo di provare tutto, per intero, autonomamente il nuovo "fatto mafioso". Diverso è il caso in cui, ai fini della prova del nuovo fatto, si utilizzino, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., sentenze irrevocabili. In tal caso, la circolazione probatoria è disciplinata espressamente dal legislatore e la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che l'acquisizione agli atti del 4 procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130). 4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Non si è utilizzata una precedente sentenza irrevocabile per provare il fatto in essa accertato, ma si è utilizzato il mero status di condannato di NO per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. proc. pen. per riempire di valenza indiziaria una serie di altri elementi indiziari il cui "peso" e la cui capacità dimostrativa è stata fatta derivare dallo status di già condannato di NO. Una semplificazione probatoria non consentita. 5. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, sulla base dei principi indicati, valuterà se gli elementi raccolti nel presente procedimento siano di per sé sufficienti a formulare il giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo per cui si procede, chiarendo quale sia in concreto il contributo al sodalizio mafioso che il ricorrente abbia fornito. Si tratta di una valutazione che assume rilievo anche rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, atteso che anche il giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 75 d. I.gs. n. 159 del 2011 e per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. fondato sostanzialmente su tre incontri con pregiudicati, non è avulso dal contesto, dal senso e dal significato di detti incontri e dal loro collegamento con l'agire mafioso che si imputa al ricorrente. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, I'll gennaio 2023.