CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36061 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MU RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale ET AE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati AR NT e OV OV, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36061 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di RA MU, per i reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.) e 3 (artt. 81, secondo comma, 99, 110, 629, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.). Occorre premettere che il provvedimento cautelare in esame veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività della famiglia mafiosa di Palermo Centro — che faceva parte del mandamento di Porta Nuova ed era collegata a Cosa Nostra, storicamente presente nel territorio siciliano —, all'interno della quale il ricorrente, da tempo, gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la famiglia mafiosa di Palermo Centro operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio isolano. Sulla sfera di operatività di tale sodalizio nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, coperti da giudicato, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza nell'area urbana di Palermo della consorteria mafiosa egemonizzata da RA MU, detto "Zu Francu", chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava il gruppo criminale e le ragioni che avevano determinato il suo progressivo rafforzamento sul territorio, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento. In questa cornice, si evidenziava preliminarmente che la declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adattata nel presente procedimento dal Tribunale del riesame di Palermo nei confronti di RA MU il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari giustificate dalla condizioni di soggetto ultrasettantenne del ricorrente, non determinava alcuna preclusione rispetto al provvedimento censurato, che risultava legittimamente emesso. Quanto alle singole fattispecie, al capo 1, si contestava a RA MU la partecipazione alla famiglia di Palermo Centro, nella quale il ricorrente risultava inserito fin da epoca risalente e in cui, secondo la contestazione accusatoria, a partire dal 17 marzo 2018, ricopriva il ruolo di reggente, raccordandosi con i vertici del mandamento mafioso di Porta Nuova, rappresentati da AS Lo PR e US Di OV. 2 All'indagato, inoltre, al capo 3, si contestava l'estorsione commessa in danno di US NT, che, quale gestore di due esercizi commerciali palermitani - il pub CI e il ristorante Le Mura -, era costretto a corrispondere periodicamente agli emissari inviati dallo stesso ricorrente la somma di 1.000,00 euro, per potere operare nell'area urbana controllata dal sodalizio di cui al capo 1 della rubrica. Secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, il coinvolgimento di MU nella realizzazione delle condotte illecite, associative ed estorsive, ascrittegli ai capi 1 e 3 si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6-50 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali, che imponevano di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare carceraria. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo patito da RA MU, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei reati contestati al ricorrente ai capi 1 e 3, che assumeva un rilievo ancora più significativo alla luce della risalente affiliazione del ricorrente nella famiglia mafiosa di Palermo Centro, che imponeva di ritenere recessiva la condizione di soggetto ultrasettantenne dell'indagato. Rispetto a tali connotazioni di elevata pericolosità sociale assumeva un rilievo cautelare recessivo la condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente, invocata dal suo difensore ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che non gli aveva impedito di guidare una famiglia mafiosa storica dell'area - quale quella di Palermo Centro - e di coordinare le molteplici attività delittuose svolte dagli affiliati di tale consorteria. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emetteva nei confronti del ricorrente il provvedimento cautelare di cui in premessa. 2. Avverso l'ordinanza impugnata RA MU, a mezzo degli avvocati AR NT e OV OV, ha proposto ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con questa doglianza, innanzitutto, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguente al fatto che sulla posizione di RA MU si era formato un giudicato cautelare, determinato dalla declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16 dicembre 2022 - che era stata pronunciata dal Tribunale del 3 riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari giustificate dalla condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente -, che determinava una preclusione processuale rispetto alla misura restrittiva censurata. Ne discendeva che, per potere superare il giudic:ato formatosi sul provvedimento cautelare adottato nei confronti dell'indagato il 16 dicembre 2022, era necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi processuali, non riscontrabili nel caso di specie, essendosi limitato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo a integrare l'ordinanza su cui era intervenuta la declaratoria di nullità del Tribunale del riesame di Palermo, sotto il profilo della sussistenza delle eccezionali esigenze cautelar' giustificate dalla condizione di soggetto ultrasettantenne di MU. Si deduceva, al contempo, che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era limitato a riproporre le argomentazioni esposte dal Pubblico ministero nella sua richiesta di convalida del fermo presentata il 15 dicembre 2022, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto di tale provvedimento, al quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio autonomo sulle complesse questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RA MU è infondato. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di RA MU si è formato un giudicato cautelare, conseguente alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16 dicembre 2022, pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Per effetto di tale declaratoria, era possibile emettere un nuovo provvedimento restrittivo nei confronti di RA MU solo in presenza di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre a una rivalutazione in senso sfavorevole all'indagato dell'originario compendio indiziario. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire l'originaria ordinanza restrittiva, caducata processualmente, con un'ulteriore misura impone una verifica, da parte d 4 giudice cautelare, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul superamento delle condizioni che avevano determinato l'adozione dell'originario provvedimento caducatorio. Questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di RA MU - comporta, in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non solo in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento o della sua, eventuale, revoca (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01). Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre considerare il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l'istanza di revoca o di modifica «della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01). 3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, pur in presenza della pregressa declaratoria di nullità, pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, certamente disponeva della facoltà di emettere, sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti la misura restrittiva„ ancorché desunte dagli stessi elementi indiziari, il provvedimento cautelare censurato, che possiede un'autonomia strutturale incontroversa rispetto all'atto precedente, del quale, solo impropriamente, si può considerare confermativo o meramente reiterativo. A maggior ragione, gli effetti preclusivi invocati dalla difesa del ricorrente potevano rilevare nel caso di specie, atteso che il provvedimento cautelare veniva adottato nei confronti di MU sulla base di elementi processuali g a 5 versati in atti e nella disponibilità del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ma non indicati nell'originaria misura restrittiva, esclusivamente censurata per l'omessa valutazione della condizione di soggetto ultrasettantenne dell'indagato, ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto secondo cui in tema «di misure cautelari personali, la reiterazione della domanda, a seguito di annullamento, in sede di riesame, di precedente ordinanza per carenza di gravità indiziaria, non incontra la preclusione del giudicato cautelare nel caso in cui sia fondata su elementi già presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non indicati nella precedente domanda e non valutati dal giudice per le indagini preliminari e dal tribunale del riesame» (Sez. 3, n. 43251 del 02/11/2022, Menichetti, Rv. 283768 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, affermatosi in tema di applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti» (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, Rv. 194315 - 01). Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la condizione di soggetto ultrasettantenne di RA MU, atteso che la difesa del ricorrente non poteva limitarsi a richiamare asetticamente tale dato anagrafico, ma avrebbe dovuto correlarlo al percorso argomentativo posto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo a fondamento del provvedimento impugnato, incentrato sull'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, valutate ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., connesse alla posizione egemonica del ricorrente nella famiglia mafiosa di Palermo Centro, che erano state pretermesse nell'originario provvedimento restrittivo. Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, correttamente applicata nel caso di specie, che in tema «di misure cautelari personali, il divieto di custodia in carcere per l'imputato ultrasettantenne opera, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche quando il predetto abbia compiuto settant'anni dopo l'applicazione della misura per uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo quest'ultima conformarsi ai principi di adeguatezza e di gradualità durante tutto 6 il corso del procedimento cautelare» (Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018, dep. 2019, Romeo, Rv. 275678 - 01). Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che giustificava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando che l'età anagrafica «superiore a 70 anni non ha impedito all'indagato di assumere la direzione della cosca mafiosa e il comando, di fatto, di tutte le attività illecite riferibili all'associazione mafiosa [...]» e che gli ordini impartiti dai ricorrente ai suoi affiliati «venivano eseguiti senza esitazione». Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva esaminata. 4. Parimenti infondata appare la correlata doglianza, secondo cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era limitato a riproporre le argomentazioni esposte dal Pubblico ministero nella richiesta di convalida del fermo presentata il 15 dicembre 2022, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto di tale provvedimento, al quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio autonomo sulle complesse questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo all'assenza di autonomia decisionale del provvedimento impugnato rispetto alla richiesta di convalida del fermo presentata dal Pubblico ministero, risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di RA MU appare rispettoso del compendio probatorio ed espressivo di un vaglio giurisdizionale autonomo sulla posizione cautelare del ricorrente. Costituiscono, in particolare, espressione di tale autonoma valutazione giurisdizionale una pluralità di passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra i quali si ritiene opportuno richiamare le risposte fornite alle censure difensive relative alla legittimità delle intercettazioni, passate in rassegna nelle pagine 6-50 dell'ordinanza censurata;
l'esposizione accurata del compendio indiziario acquisito nei confronti di RA MU nel corso delle indagini preliminari, in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 1 e 3 della rubrica;
gli elementi probatori da cui si evinceva il ruolo egemonico svolto dal ricorrente in seno alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, nel più ampio contesto consortile di Cosa Nostra;
i rapporti esistenti tra la cellula mafiosa egemonizzata dal ricorrente e il mandamento di Porta Nuova, con i cui vertici, rappresentati da AS Lo PR e US Di OV, l'indagato si rapportava abitualmente. 7 Ne discende che, se è vero che nell'ordinanza censurata si richiamava la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento cautelare genetico — annullato dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022 —, è parimenti vero che tale passaggio motivazionale veniva successivamente sviluppato attraverso l'esposizione analitica degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari, il cui nucleo probatorio essenziale è costituito dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini prelimirari, sulle quali ci si soffermava nelle pagine 6-50 dell'ordinanza impugnata, mediante pertinenti riferimenti testuali. In questa cornice, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in tema di misure restrittive personali, ritiene che non è affetto da nullità il provvedimento del tribunale del riesame che riproduca in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili l'ordinanza genetica e il provvedimento cautelare sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata e conforme alle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione processuale di MU, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che, a determinate condizioni, certamente riscontrabili nel nostro caso, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che, in tema di misure cautelari, non è affetto da nullità nemmeno il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia- incolla", l'ordinanza cautelare sottostante, qualora «la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione il principio di diritto, affermato in relazione ai provvedimenti cautelari adottati dal giudice delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., secondo cui: «In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare "per relationem" con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità» (Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di ET, Rv. 266557 - 01). 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da RA MU, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale ET AE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati AR NT e OV OV, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36061 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di RA MU, per i reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.) e 3 (artt. 81, secondo comma, 99, 110, 629, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.). Occorre premettere che il provvedimento cautelare in esame veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività della famiglia mafiosa di Palermo Centro — che faceva parte del mandamento di Porta Nuova ed era collegata a Cosa Nostra, storicamente presente nel territorio siciliano —, all'interno della quale il ricorrente, da tempo, gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la famiglia mafiosa di Palermo Centro operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio isolano. Sulla sfera di operatività di tale sodalizio nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, coperti da giudicato, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza nell'area urbana di Palermo della consorteria mafiosa egemonizzata da RA MU, detto "Zu Francu", chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava il gruppo criminale e le ragioni che avevano determinato il suo progressivo rafforzamento sul territorio, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento. In questa cornice, si evidenziava preliminarmente che la declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, adattata nel presente procedimento dal Tribunale del riesame di Palermo nei confronti di RA MU il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari giustificate dalla condizioni di soggetto ultrasettantenne del ricorrente, non determinava alcuna preclusione rispetto al provvedimento censurato, che risultava legittimamente emesso. Quanto alle singole fattispecie, al capo 1, si contestava a RA MU la partecipazione alla famiglia di Palermo Centro, nella quale il ricorrente risultava inserito fin da epoca risalente e in cui, secondo la contestazione accusatoria, a partire dal 17 marzo 2018, ricopriva il ruolo di reggente, raccordandosi con i vertici del mandamento mafioso di Porta Nuova, rappresentati da AS Lo PR e US Di OV. 2 All'indagato, inoltre, al capo 3, si contestava l'estorsione commessa in danno di US NT, che, quale gestore di due esercizi commerciali palermitani - il pub CI e il ristorante Le Mura -, era costretto a corrispondere periodicamente agli emissari inviati dallo stesso ricorrente la somma di 1.000,00 euro, per potere operare nell'area urbana controllata dal sodalizio di cui al capo 1 della rubrica. Secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, il coinvolgimento di MU nella realizzazione delle condotte illecite, associative ed estorsive, ascrittegli ai capi 1 e 3 si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6-50 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali, che imponevano di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare carceraria. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo patito da RA MU, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei reati contestati al ricorrente ai capi 1 e 3, che assumeva un rilievo ancora più significativo alla luce della risalente affiliazione del ricorrente nella famiglia mafiosa di Palermo Centro, che imponeva di ritenere recessiva la condizione di soggetto ultrasettantenne dell'indagato. Rispetto a tali connotazioni di elevata pericolosità sociale assumeva un rilievo cautelare recessivo la condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente, invocata dal suo difensore ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che non gli aveva impedito di guidare una famiglia mafiosa storica dell'area - quale quella di Palermo Centro - e di coordinare le molteplici attività delittuose svolte dagli affiliati di tale consorteria. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emetteva nei confronti del ricorrente il provvedimento cautelare di cui in premessa. 2. Avverso l'ordinanza impugnata RA MU, a mezzo degli avvocati AR NT e OV OV, ha proposto ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con questa doglianza, innanzitutto, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., conseguente al fatto che sulla posizione di RA MU si era formato un giudicato cautelare, determinato dalla declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16 dicembre 2022 - che era stata pronunciata dal Tribunale del 3 riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari giustificate dalla condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente -, che determinava una preclusione processuale rispetto alla misura restrittiva censurata. Ne discendeva che, per potere superare il giudic:ato formatosi sul provvedimento cautelare adottato nei confronti dell'indagato il 16 dicembre 2022, era necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi processuali, non riscontrabili nel caso di specie, essendosi limitato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo a integrare l'ordinanza su cui era intervenuta la declaratoria di nullità del Tribunale del riesame di Palermo, sotto il profilo della sussistenza delle eccezionali esigenze cautelar' giustificate dalla condizione di soggetto ultrasettantenne di MU. Si deduceva, al contempo, che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era limitato a riproporre le argomentazioni esposte dal Pubblico ministero nella sua richiesta di convalida del fermo presentata il 15 dicembre 2022, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto di tale provvedimento, al quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio autonomo sulle complesse questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RA MU è infondato. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di RA MU si è formato un giudicato cautelare, conseguente alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16 dicembre 2022, pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, per l'insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Per effetto di tale declaratoria, era possibile emettere un nuovo provvedimento restrittivo nei confronti di RA MU solo in presenza di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre a una rivalutazione in senso sfavorevole all'indagato dell'originario compendio indiziario. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire l'originaria ordinanza restrittiva, caducata processualmente, con un'ulteriore misura impone una verifica, da parte d 4 giudice cautelare, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul superamento delle condizioni che avevano determinato l'adozione dell'originario provvedimento caducatorio. Questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di RA MU - comporta, in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non solo in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento o della sua, eventuale, revoca (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01). Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre considerare il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l'istanza di revoca o di modifica «della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01). 3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, pur in presenza della pregressa declaratoria di nullità, pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022, certamente disponeva della facoltà di emettere, sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti la misura restrittiva„ ancorché desunte dagli stessi elementi indiziari, il provvedimento cautelare censurato, che possiede un'autonomia strutturale incontroversa rispetto all'atto precedente, del quale, solo impropriamente, si può considerare confermativo o meramente reiterativo. A maggior ragione, gli effetti preclusivi invocati dalla difesa del ricorrente potevano rilevare nel caso di specie, atteso che il provvedimento cautelare veniva adottato nei confronti di MU sulla base di elementi processuali g a 5 versati in atti e nella disponibilità del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ma non indicati nell'originaria misura restrittiva, esclusivamente censurata per l'omessa valutazione della condizione di soggetto ultrasettantenne dell'indagato, ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto secondo cui in tema «di misure cautelari personali, la reiterazione della domanda, a seguito di annullamento, in sede di riesame, di precedente ordinanza per carenza di gravità indiziaria, non incontra la preclusione del giudicato cautelare nel caso in cui sia fondata su elementi già presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non indicati nella precedente domanda e non valutati dal giudice per le indagini preliminari e dal tribunale del riesame» (Sez. 3, n. 43251 del 02/11/2022, Menichetti, Rv. 283768 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, affermatosi in tema di applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti» (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, Rv. 194315 - 01). Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la condizione di soggetto ultrasettantenne di RA MU, atteso che la difesa del ricorrente non poteva limitarsi a richiamare asetticamente tale dato anagrafico, ma avrebbe dovuto correlarlo al percorso argomentativo posto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo a fondamento del provvedimento impugnato, incentrato sull'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, valutate ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., connesse alla posizione egemonica del ricorrente nella famiglia mafiosa di Palermo Centro, che erano state pretermesse nell'originario provvedimento restrittivo. Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, correttamente applicata nel caso di specie, che in tema «di misure cautelari personali, il divieto di custodia in carcere per l'imputato ultrasettantenne opera, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche quando il predetto abbia compiuto settant'anni dopo l'applicazione della misura per uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo quest'ultima conformarsi ai principi di adeguatezza e di gradualità durante tutto 6 il corso del procedimento cautelare» (Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018, dep. 2019, Romeo, Rv. 275678 - 01). Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che giustificava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando che l'età anagrafica «superiore a 70 anni non ha impedito all'indagato di assumere la direzione della cosca mafiosa e il comando, di fatto, di tutte le attività illecite riferibili all'associazione mafiosa [...]» e che gli ordini impartiti dai ricorrente ai suoi affiliati «venivano eseguiti senza esitazione». Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva esaminata. 4. Parimenti infondata appare la correlata doglianza, secondo cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era limitato a riproporre le argomentazioni esposte dal Pubblico ministero nella richiesta di convalida del fermo presentata il 15 dicembre 2022, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto di tale provvedimento, al quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio autonomo sulle complesse questioni applicative poste dalla vicenda cautelare in esame. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, relativo all'assenza di autonomia decisionale del provvedimento impugnato rispetto alla richiesta di convalida del fermo presentata dal Pubblico ministero, risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di RA MU appare rispettoso del compendio probatorio ed espressivo di un vaglio giurisdizionale autonomo sulla posizione cautelare del ricorrente. Costituiscono, in particolare, espressione di tale autonoma valutazione giurisdizionale una pluralità di passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, tra i quali si ritiene opportuno richiamare le risposte fornite alle censure difensive relative alla legittimità delle intercettazioni, passate in rassegna nelle pagine 6-50 dell'ordinanza censurata;
l'esposizione accurata del compendio indiziario acquisito nei confronti di RA MU nel corso delle indagini preliminari, in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 1 e 3 della rubrica;
gli elementi probatori da cui si evinceva il ruolo egemonico svolto dal ricorrente in seno alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, nel più ampio contesto consortile di Cosa Nostra;
i rapporti esistenti tra la cellula mafiosa egemonizzata dal ricorrente e il mandamento di Porta Nuova, con i cui vertici, rappresentati da AS Lo PR e US Di OV, l'indagato si rapportava abitualmente. 7 Ne discende che, se è vero che nell'ordinanza censurata si richiamava la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento cautelare genetico — annullato dal Tribunale del riesame di Palermo il 28 dicembre 2022 —, è parimenti vero che tale passaggio motivazionale veniva successivamente sviluppato attraverso l'esposizione analitica degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari, il cui nucleo probatorio essenziale è costituito dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini prelimirari, sulle quali ci si soffermava nelle pagine 6-50 dell'ordinanza impugnata, mediante pertinenti riferimenti testuali. In questa cornice, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in tema di misure restrittive personali, ritiene che non è affetto da nullità il provvedimento del tribunale del riesame che riproduca in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili l'ordinanza genetica e il provvedimento cautelare sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata e conforme alle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione processuale di MU, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, che, a determinate condizioni, certamente riscontrabili nel nostro caso, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che, in tema di misure cautelari, non è affetto da nullità nemmeno il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia- incolla", l'ordinanza cautelare sottostante, qualora «la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01). Si muove, del resto, nella stessa direzione il principio di diritto, affermato in relazione ai provvedimenti cautelari adottati dal giudice delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., secondo cui: «In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare "per relationem" con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità» (Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di ET, Rv. 266557 - 01). 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da RA MU, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2023.