CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 17153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17153 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ME NT LI, nata in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 13.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, per il giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 18.9.2020, il Tribunale del capoluogo lombardo, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto LI ME NT responsabile del delitto di tentata rapina Penale Sent. Sez. 2 Num. 17153 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/03/2023 impropria e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla pur contestata recidiva, ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore della ME NT deducendo: 2.1 violazione di legge con riguardo all'art. 23-bis DL 137 del 2020 e nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del PM: rileva che la sentenza impugnata ha dato conto delle conclusioni scritte del PG, di conferma di quelle di primo grado, e, per contro, della assenza di conclusioni scritte da parte della difesa;
segnala che, tuttavia, le conclusioni del PG, laddove pervenute alla Corte di appello, non erano mai state comunicate alla difesa, circostanza, quest'ultima, segnalata nelle conclusioni inoltrate sia all'indirizzo PEC istituzionale che a quello della Sezione;
eccepisce perciò la nullità della sentenza per violazione delle norme concernenti l'intervento dell'imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 2.2 mancanza di motivazione: rileva che la sentenza impugnata è, in realtà, il frutto di un "copia-incolla" di quella di primo grado, da ritenersi perciò nulla in quanto elusiva delle censure articolate con l'atto di appello;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio: ripercorsa la scansione procedimentale proposta dalla difesa, richiama la giurisprJdenza di legittimità che si è espressa, in casi simili, per una ipotesi di nullità a regime intermedio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo risultando di conseguenza precluso l'esame del secondo. L'esame degli atti del giudizio di appello, celebrato in forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis del DL 176 del 2020, consentito ed anzi imposto alla Corte dalla natura processuale del rilievo formulato con il primo motivo del ricorso, risulta che, in data 12.4.2022, il difensore aveva trasmesso - a mezzo PEC - le proprie conclusioni scritte eccependo di non avere ricevuto comunicazione delle eventuali conclusioni del PG. Dal medesimo esame risulta, inoltre, che la Cancelleria della Corte di appello di Milano aveva inviato una PEC al difensore della ME relativa proprio alle conclusioni del PG;
e, tuttavia, proprio la verifica della copia della PEC, in atti, ha consentito di appurare che erano state trasmesse le conclusioni del PG per altri quattro procedimenti penali ma non per quello concernente la odierna ricorrente laddove la Corte ha dato atto, nella sentenza impugnata, che esse erano state puntualmente depositate. La Corte territoriale, ad ogni modo, non ha preso in esame l'eccezione difensiva sostenendo che non erano pervenute le conclusioni della difesa. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covìd-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901 - 01; Sez. 5 - , n. 29852 del 24/06/2022, V. Rv. 283532 01; Sez. 5 - , n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). Per contro, e sempre in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, si è chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomerr_ativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le conclusioni della difesa con cui, peraltro, era stata eccepita la mancata trasmissione di quelle del PG;
conf., sulla nullità della sentenza conseguente alla mancata allegazione delle conclusioni della difesa, Sez. 6 - , n. 3913 del 14/12/2021, Sciuto, Rv. 282881 - 01; Sez. 6 - , S n. 46086 del 19/10/2021, Stanek, Rv. 282297 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepai, non mass.; Sez 1, n. 4989 del 14.10.2022, Lombardo, non mass.). La sentenza impugnata va dunque annullata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Milano per il giudizio, risultando precluso l'esame del secondo motivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 14.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, per il giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 18.9.2020, il Tribunale del capoluogo lombardo, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto LI ME NT responsabile del delitto di tentata rapina Penale Sent. Sez. 2 Num. 17153 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 14/03/2023 impropria e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla pur contestata recidiva, ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore della ME NT deducendo: 2.1 violazione di legge con riguardo all'art. 23-bis DL 137 del 2020 e nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del PM: rileva che la sentenza impugnata ha dato conto delle conclusioni scritte del PG, di conferma di quelle di primo grado, e, per contro, della assenza di conclusioni scritte da parte della difesa;
segnala che, tuttavia, le conclusioni del PG, laddove pervenute alla Corte di appello, non erano mai state comunicate alla difesa, circostanza, quest'ultima, segnalata nelle conclusioni inoltrate sia all'indirizzo PEC istituzionale che a quello della Sezione;
eccepisce perciò la nullità della sentenza per violazione delle norme concernenti l'intervento dell'imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 2.2 mancanza di motivazione: rileva che la sentenza impugnata è, in realtà, il frutto di un "copia-incolla" di quella di primo grado, da ritenersi perciò nulla in quanto elusiva delle censure articolate con l'atto di appello;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio: ripercorsa la scansione procedimentale proposta dalla difesa, richiama la giurisprJdenza di legittimità che si è espressa, in casi simili, per una ipotesi di nullità a regime intermedio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo risultando di conseguenza precluso l'esame del secondo. L'esame degli atti del giudizio di appello, celebrato in forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis del DL 176 del 2020, consentito ed anzi imposto alla Corte dalla natura processuale del rilievo formulato con il primo motivo del ricorso, risulta che, in data 12.4.2022, il difensore aveva trasmesso - a mezzo PEC - le proprie conclusioni scritte eccependo di non avere ricevuto comunicazione delle eventuali conclusioni del PG. Dal medesimo esame risulta, inoltre, che la Cancelleria della Corte di appello di Milano aveva inviato una PEC al difensore della ME relativa proprio alle conclusioni del PG;
e, tuttavia, proprio la verifica della copia della PEC, in atti, ha consentito di appurare che erano state trasmesse le conclusioni del PG per altri quattro procedimenti penali ma non per quello concernente la odierna ricorrente laddove la Corte ha dato atto, nella sentenza impugnata, che esse erano state puntualmente depositate. La Corte territoriale, ad ogni modo, non ha preso in esame l'eccezione difensiva sostenendo che non erano pervenute le conclusioni della difesa. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covìd-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901 - 01; Sez. 5 - , n. 29852 del 24/06/2022, V. Rv. 283532 01; Sez. 5 - , n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). Per contro, e sempre in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, si è chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomerr_ativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le conclusioni della difesa con cui, peraltro, era stata eccepita la mancata trasmissione di quelle del PG;
conf., sulla nullità della sentenza conseguente alla mancata allegazione delle conclusioni della difesa, Sez. 6 - , n. 3913 del 14/12/2021, Sciuto, Rv. 282881 - 01; Sez. 6 - , S n. 46086 del 19/10/2021, Stanek, Rv. 282297 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepai, non mass.; Sez 1, n. 4989 del 14.10.2022, Lombardo, non mass.). La sentenza impugnata va dunque annullata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Milano per il giudizio, risultando precluso l'esame del secondo motivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 14.3.2023