Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 14300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14300 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. AGRÒ IO - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 246
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 43624/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NT TO N. IL 28/01/1953;
avverso l'ordinanza n. 774/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 04/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori Avv. PUNTURIERI Marino M. e Avv. ARICÒ Giovanni, che concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2013 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di AC NT IO avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso quel Tribunale in data 18 luglio 2013, che rigettava la sua richiesta di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva, per quel che attiene alla contestazione cautelare del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo sub A).
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AC, deducendo vizi di violazione di legge e carenze motivazionali con riferimento agli artt. 273, 275, 299 e 310 c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che gli elementi offerti dalla difesa circa l'estraneità alla contestata ipotesi di reato non presentassero aspetti di novità tali da rivalutare il precedente giudizio cautelare, e dunque per avere rigettato l'appello senza considerare le critiche rivolte al provvedimento adottato dal G.i.p. nel luglio 2013 (quali, ad es., la conversazione in cui il coindagato BR dice all'interlocutore che il AC non è "partecipe")...
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
4. Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha chiarito, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., che le doglianze mosse dalla difesa erano state già illustrate in termini analoghi nel precedente giudizio di riesame, e motivatamente disattese con provvedimento emesso in data 5 aprile 2013, non impugnato dal ricorrente, che le aveva ritenute inidonee a superare la gravita del compendio indiziario acquisito riguardo all'insieme dei dati e degli elementi valutati al fine di escludere ogni dubbio sulle modalità di identificazione dell'indagato.
In sede di revoca e di appello avverso il provvedimento del G.i.p. che abbia rigettato analoga istanza difensiva, il ricorrente era tenuto a specificare gli elementi sopravvenuti, idonei a modificare la situazione preesistente, non potendosi basare, quel giudizio incidentale, su una diversa valutazione degli stessi elementi già apprezzati in sede di riesame del provvedimento cautelare. Ciò per evitare che quel tipo di procedimento incidentale de liberiate costituisca un'inutile duplicazione di quello già espletato a seguito dell'istanza di riesame.
Al riguardo, pertanto, il Tribunale ha fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 1^, n. 4841 del 12/11/1993, dep. 26/03/1994, Rv. 196978), secondo cui l'istanza di revoca della misura cautelare presuppone una modifica in senso favorevole all'indagato del quadro indiziario inizialmente individuato dall'accusa con la richiesta di applicazione della misura custodiale, e già positivamente apprezzato, così che quell'istanza non può trovare adito allorché si basi su censure che investano gli stessi elementi indiziari originariamente posti alla base del provvedimento dispositivo della misura cautelare, e tali elementi risultino immutati nella loro valenza e gravita. In sede di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 c.p.p., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" della base indiziaria, e non gli stessi elementi già valutati anche in sede di riesame.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 - ter. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014