Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato, sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 cod. proc. civ., decorre non dalla data apposta nel contesto del provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FEO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 178/98 del Tribunale di BARI, depositata il 02/02/98 R.G.N. 24/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.. Con ricorso al pretore di Bari depositato in data 27 gennaio 1989, PA GI proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal ET di Bari, in funzione di giudice del lavoro, con il n. 2222/88 in data 24 novembre 1988, su ricorso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), avente ad oggetto l'allegato credito dell'Istituto per contributi omessi ed ancora dovuti in ragione dell'attività di commerciante del PA. Eccepiva l'opponente in rito e preliminarmente l'inefficacia del d.i. opposto ex art. 644 c.p.c., nonché l'inesistenza di rituale notificazione del decreto medesimo. Nel merito, chiedeva la revoca di questo a causa della estrema genericità del conteggio. Ritualmente si costituiva l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro-tempore, contrastando in rito la proposta opposizione e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma dell'efficacia del d.i. opposto e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'adito ET dichiarava l'inefficacia del d.i. opposto n. 2222/88 del 24/11/1988 e condannava l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello l'INPS, il quale deduceva che la data di sottoscrizione del decreto ingiuntivo non poteva essere considerata data di emissione dello stesso, ma quella del deposito in cancelleria e dal deposito non erano passati i 40 giorni al momento della sua notificazione all'ingiunto PA. Aggiungeva che rituale era la notificazione dell'opposto decreto;
che il giudice, comunque, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito e non vi era la prova del pagamento dei dovuti contributi per essere il PA iscritto presso l'INPS quale commerciante. Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo con la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Resisteva al gravame il PA, il quale, deducendone l'infondatezza perché non provata la pretesa dell'Istituto, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio distraende, previa declaratoria di inefficacia del decreto monitorio ed irritualità della notificazione di questo.
Il tribunale di Bari con sentenza del 27 gennaio - 2 febbraio 2001 accoglieva l'appello dell'INPS ed in riforma della sentenza impugnata confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il PA al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il PA con quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c., nonché carenza ed insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia concernente la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per il decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c. In particolare la difesa del ricorrente osserva che fin dalla fase di opposizione al decreto ingiuntivo - instaurata con rituale ricorso depositato il 27/1/89 - ha eccepito la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2222/88 a norma dell'art. 644 c.p.c. per il superamento del termine di quaranta giorni tra la data della notifica e quella della "pronuncia" del provvedimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 643 e 156 e ss. c.p.c.; nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia concernente l'inesistenza del decreto ingiuntivo notificato senza previa attestazione di autenticità. Infatti, oltre che in ritardo, il decreto ingiuntivo n. 2222/88 è stato notificato dall'I.N.P.S. al PA anche del tutto irritualmente. La copia per notifica del suddetto decreto ingiuntivo pervenuta al PA è infatti priva dell'attestazione di autenticità prevista dall'art. 643 c.p.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 635 c.p.c., e 116 c.p.c., nonché carenza e comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia quanto all'inesistenza e carenza di prova del credito azionato. In particolare la difesa del ricorrente osserva che il prospetto elaborato dallo stesso Istituto previdenziale, indicante i contributi non versati dal PA relativamente agli anni 83-85 per un totale di L. 14.189.190, non può essere considerata prova idonea ai fini dell'esistenza del credito dell'Istituto.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo dell'illegittimo ed immotivato utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice d'appello.
5. Il primo motivo è infondato.
È sufficiente rilevare che questa Corte (Cass. 10 agosto 1982 n. 4488) ha già affermato - ed ora qui ribadisce - che il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 cod. proc. civ. decorre non dalla data apposta nel contesto nel provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria. D'altra parte se così non fosse il termine per la notifica sarebbe accorciato del periodo tra la firma del decreto ed il suo deposito, periodo in cui il decreto non è ancora conoscibile. Una tale interpretazione della disposizione suddetta offrirebbe il fianco ad una censura di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), atteso che il termine per la notifica risulterebbe in concreto differenziato in ragione della maggiore o minore sollecitudine del deposito del decreto e che, al limite (in caso di prolungato ritardo nel deposito dell'atto), potrebbe risultare compromessa del tutto la possibilità della tempestiva notifica del decreto. Sicché, anche in chiave di interpretazione conforme a Costituzione, deve privilegiarsi quella già accolta da questa Corte nella citata pronuncia, che la difesa del ricorrente non prende affatto in considerazione e con la quale quindi neppure si pone in critico confronto.
6. Anche il secondo motivo è infondato.
Deve infatti ribadirsi innanzi tutto quanto già affermato da questa Corte (Cass. 4 dicembre 1997 n. 12311) secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 seg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Più recentemente - e più specificamente - Cass. 1 settembre 2000 n. 11498 ha affermato che nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod.proc.civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è
legittimamente predicabile nel solo caso in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dal successivo art. 650 (cfr. anche Cass. 14 dicembre 1990 n. 11915); e di irregolarità della notifica può parlarsi in caso di notifica di copia non autenticata del decreto ingiuntivo.
Quindi anche nel giudizio in esame può dirsi che l'irritualità della mancata attestazione di autenticità del decreto - che comunque rileva perché avrebbe giustificato l'opposizione tardiva - non impedisce che possa aversi la regolare instaurazione del contraddittorio sulla pretesa sostanziale azionata;
instaurazione che nella specie in concreto è avvenuta sicché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
7. Il terzo motivo del ricorso è parimenti infondato. Si tratta di una censura di fatto che afferisce alla valutazione delle risultanze istruttorie rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione insufficiente o illogica.
Il tribunale ha invece motivato congruamente e non contraddittoriamente il proprio convincimento.
D'altra parte, essendo pacifico che il PA fosse un commerciante e che quindi in generale fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali, è sul medesimo che gravava l'onere di aver adempiuto l'obbligo contributivo nel periodo allegato dall'INPS. Il PA d'altra parte nella memoria di costituzione in appello aveva dedotto soltanto la carenza di prova del credito dell'INPS e non già il (preteso) intervenuto pagamento dello stesso.
Non di meno il tribunale ha preso in considerazione anche alcuni pagamenti che il ricorrente riteneva imputabili a contributi per la propria attività, mentre l'Istituto ha opposto la deduzione - accolta dal tribunale - che si trattava di contributi versati per i propri dipendenti. Ed il tribunale in effetti afferma che la documentazione prodotta dal PA a prova del pagamento del suo debito "si riferisce a tutt'altra (posizione) creditoria". D'altra parte i tre pagamenti di L. 2.000.000, 2.200.000 e 2.500.000, effettuati nel 1981-1982, sono tutti precedenti (di oltre un anno) al periodo di omissione contributiva (maggio 1983 gennaio 1986) e quindi all'evidenza non possono riferirsi a quest'ultimo. Nè certo la mera produzione di matrici di assegni bancari costituisce prova dell'avvenuto pagamento del debito.
Si tratta comunque all'evidenza di tipiche valutazioni di merito di circostanze di fatto devolute alla cognizione del giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità in quanto assistite da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
8. Infine anche il quarto motivo del ricorso è infondato. È sufficiente ribadire il principio più volte affermato da questa Corte (Cass. 27 settembre 1999 n. 10658) secondo cui nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (sia ex art. 421 c.p.c. - inesattamente richiamato dalla difesa del ricorrente - che ex art. 437 c.p.c., di cui ha fatto applicazione il Tribunale) involge un giudizio di mera opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice che si sottrae al sindacato di legittimità.
9. Il ricorso quindi va interamente respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001