Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 12 quinquies del D.L.. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni od altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando, ha natura di reato permanente. Conseguentemente è applicabile ai fatti pregressi all'entrata in vigore della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 23/11/1999
1. Dott. ALFREDO TERESI rel. Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 3895
3. Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 18184/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AT ME, nato a [...] il [...], e da IS GI, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce in data 4.12.1998 con cui è stata confermata la condanna alla pena della reclusione loro inflitta dal Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 12 quinques, comma 1, legge n. 7 agosto 1992 n. 356;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza del 4.12.1998 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a AT ME ed a IS GI per avere, il AT, fittiziamente attribuito al IS la titolarità di una Range Rover targata BR 63497 al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di contrabbando.
Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando:
AT
1. violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. e difetto di motivazione in riferimento all'eccepita violazione del diritto di difesa dato che egli era stato impossibilitato a partecipare all'udienza del 23.02.1996 davanti al Tribunale di Brindisi perché, essendo detenuto, lo stesso giorno era stato presente presso altra sezione del Tribunale di Brindisi ove era stato celebrato altro processo a suo carico;
2. violazione dell'art. 606 comma 1 lett.: b) c.p.p. in relazione all'art. 25, comma 2, Costituzione per la ritenuta applicabilità dell'art. 12 quinques della legge n. 356/1992 a fatti pregressi all'entrata in vigore della stessa legge;
3. violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art.195 c.p.p. e mancanza e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità.
Era stato ritenuto che egli avesse fittiziamente intestato al IS un'autovettura al fine di eludere la normativa in materia di contrabbando senza adeguata motivazione sulle circostanze ritenute sfavorevoli, quali a) il subaffitto del locale ove la vettura era ricoverata, dato che l'affittuario, tale TI RO, era stato sentito soltanto dalla P.G.;
b) l'assenza del AT al momento della perquisizione. Non era, quindi provato che egli avesse la disponibilità del locale, sicché non bastava l'intestazione del contrassegno assicurativo della vettura per ritenere fittizia la proprietà del veicolo, tanto più che alcuna indagine patrimoniale era stata svolta sul IS;
4. erronea applicazione dell'art. 12 quinques della legge n.356/1992 che mira alla punizione di chi, pur risultando intestatario di mezzi, non riesce a giustificarne il possesso per assenza di redditi.
La capacità economica dell'intestatario del mezzo era stata del tutto trascurata, sicché non era possibile ritenerlo fittizio e consapevole intestatario a causa dei precedenti specifici del AT. IS:
mancanza ed illogicità della motivazione basata su apodittiche asserzioni sulla fittizia intestazione del veicolo "per il solo fatto del riferimento al contratto assicurativo", mentre difettava la prova del suo concorso nel reato e sul dolo specifico.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
I ricorsi sono infondati.
Non sussiste la dedotta violazione del diritto di difesa alla stregua del principio, cui si sono attenuti i giudici dell'appello, secondo cui sull'imputato detenuto, ritualmente edotto della data di celebrazione del processo fissato a suo carico, incombe l'onere di informare tempestivamente il giudice di eventuali impedimenti alla sua presenza in udienza, sicché, nel caso di specie,
l'ingiustificata assenza dell'imputato, il quale non ha comunicato al Tribunale ne' il suo stato di detenzione ne' la citazione per altro coevo procedimento, ha comportato rituale declaratoria di contumacia. Sulla dedotta inapplicabilità dell'art. 12 quinques della legge n. 356/1992 a fatti pregressi all'entrata in vigore della stessa legge, va osservato che, a parte l'isolata decisione della Sez. I n. 4172 del 19.01.1994 (p.m. in proc. Epifani), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delitto che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni od altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando è reato permanente. "Infatti, la condotta materiale, che consiste nella fittizia attribuzione ad altri della titolarità o disponibilità di un bene per eludere le disposizioni di legge, e l'evento giuridico, che coincide con la lesione o la messa in pericolo dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria a individuare i responsabili effettivi del contrabbando, si protraggono nel tempo per effetto della volontà dei soggetti agenti.
Ne consegue che la norma incriminatrice dell'art. 12 quinques, comma 1, si applica anche ai trasferimenti fraudolenti di beni che, pur essendo iniziati prima, sono tuttavia proseguiti anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 306/1992" (Cass. Sez. III n. 242, 24.03.1993, Guadalupi;
Sez. I n. 870, 21.04.1993, Verdoliva;
Sez. VI n. 600, 4.05.1993, Del Russo, la quale ha modificato il contrario orientamento espresso nella precedente sentenza n. 581 del 19.04.1993 nel procedimento Parisi;
Sez. III n. 1665, 23.09.1993). La norma, che sanziona la consapevole e volontaria prosecuzione nel tempo di una situazione di apparenza giuridica e di formale titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, non contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché, per le situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge e che proseguono, ha ad oggetto una condotta di natura permanente che, dipartendosi da tale epoca, continua a manifestarsi in atti di possesso o di disponibilità riferiti a soggetti che continuino a perseguire il fine di eludere norme poste a tutela della funzione sociale della proprietà e dell'equità distributiva. Al giudice di legittimità è riservata la verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo sull'attendibilità del fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva.
Tale verifica, nella specie, è certamente positiva, avendo i giudici di merito accertato, con congrua motivazione, che il veicolo Range Rover targato BR 363497 era fittiziamente intestato a IS GI, abitante in Ostuni, e che l'effettivo proprietario e detentore era il AT, ciò emergendo, dalla presenza del veicolo stesso all'interno di un garage, sito in Fasano, sublocato al AT dal conduttore, TI RO, e dall'intestazione del contrassegno assicurativo al AT stesso, denotante l'assunzione a suo carico degli adempimenti di natura fiscale.
La testimonianza indiretta sulla sublocazione dell'immobile all'imputato è certamente utilizzabile sia perché l'assunzione del testimone avente una conoscenza diretta dei fatti non è stata richiesta dalla difesa sia perché il giudice ha ritenuto di non attingere alla fonte diretta delle informazioni.
Inoltre, corrette appaiono le considerazioni secondo cui:
- il IS era certamente al corrente della fittizia intestazione risultando dalla documentazione del PRA che egli, non potendosi all'evidenza sottrarre agli adempimenti formati necessari per la costituzione del titolo, ha proceduto all'iscrizione della Range Rover;
- i precedenti penali specifici di contrabbando del AT fanno ragionevolmente ritenere che la fittizia intestazione sia stata effettuata per eludere le disposizioni di legge in materia, specie in riferimento alla confisca dei mezzi utilizzati per il contrabbando soggetti ad una normativa più restrittiva se di proprietà di terzi. Non occorreva, infine, svolgere indagini patrimoniali sul IS, essendo stato contestato agli imputati il reato di cui al primo comma dell'art. 12 quinques della legge n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) e non quello previsto dal secondo comma dello stesso articolo (possesso ingiustificato di valori), come erroneamente asserito nei motivi di ricorso. Il rigetto dei ricorsi comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000