Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 89
CASS
Sentenza 23 novembre 1999

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Il delitto di cui all'art. 12 quinquies del D.L.. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni od altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando, ha natura di reato permanente. Conseguentemente è applicabile ai fatti pregressi all'entrata in vigore della stessa legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 89
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 89
    Data del deposito : 23 novembre 1999

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