Sentenza 28 febbraio 2003
Massime • 1
La causa di estinzione prevista dal cd. condono previdenziale introdotto dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti tenuti ai versamenti dei contributi e premi previdenziali e assistenziali), opera nei soli confronti dell'ipotesi di reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che punisce l'omissione o le false registrazioni o denunce obbligatorie), atteso che deve essere interpretata in senso stretto in quanto istituto di carattere eccezionale oltre che temporaneo, così che non può estendersi alla diversa ipotesi di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 del 1983.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 20468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20468 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 28/02/2003
1. Dott. VITALONE Claudio Consigliere SENTENZA
2. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere N. 442
3. Dott. Onorato Pierluigi est. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere N. 30812/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS BA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 15.4.2002 dalla corte d'appello di Cagliari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 15.4.2002 la corte d'appello di Cagliari ha confermato quella resa in data 11.3.1998 dal pretore di Oristano, che aveva condannato BA ER alla pena di quindici giorni di reclusione e lire 100.000 di multa quale colpevole del reato continuato di cui all'art. 2, commi lei bis, legge 638/1983 per aver omesso di versare all'INPS le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità di motivazione.
Sostiene che i giudici di merito dovevano dichiarare estinto il reato per intervenuta regolarizzazione contributiva, avendo il LI presentato domanda di condono e provveduto a versare le rate stabilite sino al momento del giudizio di primo grado. Non poteva avere alcun rilievo la circostanza che dopo quel momento non fosse stato più in grado di pagare le rate ulteriori;
e neppure l'altra circostanza che l'INPS abbia imputato le rate versate a posizioni assicurative diverse da quelle oggetto del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Nonostante qualche sentenza di questa corte abbia ritenuto che per l'estinzione del reato de quo sia sufficiente la semplice domanda di regolarizzazione presentata all'ente impositore, seguita dal pagamento delle rate già maturate al momento della celebrazione del giudizio (Cass. Sez. m, n. 6059 del 25.3.1999, dep. 14.5.1999, P.M. in proc. Rovecchio, rv. 213764), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzione dei lavoratori dipendenti, la regolarizzazione dei contributi e dei premi può avvenire anche in trenta rate bimestrali, fermo restando però il principio che soltanto la regolarizzazione attuata attraverso il versamento integrale delle somme dovute estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e di premi (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 10496 del 18.6.1999, dep. 3.9.1999, De Gregorio, rv. 214283; Cass. Sez. 3^, n. 21920 del 19.4.2002, dep. 6.6.2002, rv. 221979). Tuttavia anche la giurisprudenza prevalente, così come massimata, non appare esente da una indebita confusione tra i diversi tipi di violazione degli obblighi contributivi, in relazione ai quali il legislatore ha stabilito diverse sanzioni e diverse cause di estinzione o di non punibilità dei relativi illeciti.
4 - Invero, secondo il comma 1 bis dell'art. 2 legge 638/1983, come successivamente modificato, il datore di lavoro responsabile dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assicurative, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non è punibile solo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Trattasi di una causa speciale di esclusione della punibilità che, accanto a quelle generali di cui agli artt. 45-54 cod. pen., deroga al principio generale stabilito dall'art. 533 c.p.p., secondo il quale l'imputato che risulti colpevole del reato contestatogli deve essere condannato alla pena prevista dalla legge. Come tale, essa deve essere interpretata in senso stretto, di talché il colpevole non è punito solo se versa integralmente le ritenute nel termine di tolleranza stabilito dalla legge.
Si tratta comunque di una causa di non punibilità speciale, ma non eccezionale ne' temporanea, posto che opera per tutti i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, indipendentemente dal tempo in cui i reati sono stati commessi (il termine per la "regolarizzazione" è infatti misurato sulla data "mobile" della contestazione del reato).
5 - Altra cosa invece è la "regolarizzazione" prevista come sanatoria eccezionale e temporanea, cd. condono previdenziale, per gli omessi o tardivi versamenti maturati entro un periodo determinato. Nel caso di specie, il condono utilizzato dal ER è quello previsto dalla legge 23.12.1996 n. 662, la quale, nel comma 226 dell'art. 1, prevedeva che i soggetti tenuti al versamento dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati i tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, potessero regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, mediante il versamento entro il 31.3.1997 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati - in luogo delle sanzioni civili - degli interessi del 17 per cento.
La regolarizzazione poteva avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo (comprensive di ulteriori interessi), la prima delle quali da versare entro il 31.3.1997 (comma 227). Secondo questa normativa eccezionale e temporanea, la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi (comma 230). Questa regolarizzazione o condono, quindi, estingue sia gli illeciti amministrativi previsti nella soggetta materia, sia il reato previsto e punito dall'art. 37 legge 689/1981. 6 - Come si vede, la causa di non punibilità di cui al comma 1 bis dell'art. 2 legge 638/1983 è diversa dall'estinzione del reato per il cd. condono previdenziale, non solo per la differente configurazione dommatica, ma anche perché a) la prima si riferisce alle ritenute previdenziali e assistenziali, mentre il condono si riferisce ai contributi e ai premi (dovuti questi ultimi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); b) la prima è integrata dal semplice versamento delle ritenute non versate nei termini ordinari, mentre il condono è integrato dal versamento, anche rateale, dei contributi o dei premi dovuti, maggiorato però degli interessi stabiliti. La distinzione tra ritenute da una parte e contributi o premi dall'altra deriva dal vigente sistema previdenziale, il quale - com'è noto - è in gran parte finanziato dalle categorie interessate attraverso il versamento di contributi obbligatori, che per i rapporti di lavoro subordinato sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, o in alcuni casi (come per i premi relativi alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali) sono a esclusivo carico dei datori di lavoro. Quando i contributi sono ripartiti tra le parti del rapporto di lavoro è il datore di lavoro che è obbligato verso gli enti previdenziali e assistenziali a versare anche i contributi gravanti sui lavoratori, previa ritenuta del relativo importo dalle retribuzioni corrisposte a questi ultimi.
In tali casi il datore di lavoro assume il ruolo di "sostituto" dei lavoratori nel versamento dei loro contributi, attraverso il sistema delle ritenute retributive. In conclusione, il reato previsto e punito dall'art. 2 della legge 638/1983 consiste nell'omesso versamento delle ritenute retributive, non già nell'omesso versamento dei contributi gravanti direttamente a carico dei datori di lavoro (non a caso le ritenute devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, tranne che tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate per conto delle suddette gestioni risulti un saldo attivo a favore dello stesso datore di lavoro: v. art. 2, comma 1, della stessa legge).
7 - Così recuperate le doverose distinzioni nella soggetta materia, non è difficile trame le conclusioni che ne derivano. Anche la causa di estinzione del reato prevista dalle norme sul ed. condono previdenziale deve essere interpretata in senso stretto, in quanto istituto di carattere eccezionale, oltre che temporaneo. A questa stregua deve intendersi che, quando il legislatore stabilisce che "la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e di premi", egli si riferisce ai contributi e ai premi in senso stretto e non alle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. In altri termini l'estinzione opera sul reato di cui all'art. 37 legge 689/1981, che punisce l'omissione o la falsità di registrazioni o denunce obbligatorie da cui derivi l'omesso versamento di contributi o premi, ma non sul reato di cui all'art. 2 comma 1 bis legge 638/1983, che punisce solo l'omesso versamento delle ritenute.
In conclusione, si deve affermare che quest'ultimo reato non è punibile se il datore di lavoro versa nei tre mesi dalla contestazione l'importo delle "ritenute" non versate;
mentre nessuna influenza ha sul medesimo reato il versamento di "contributi" o "premi" direttamente gravanti sul datore di lavoro, che quest'ultimo per avventura abbia effettuato, con le relative maggiorazioni, per "regolarizzare" la sua complessiva posizione debitoria a seguito di un condono previdenziale.
A confermare questa interpretazione sta anche la considerazione che sarebbe del tutto inusuale e illogico che il legislatore affiancasse in sostanza due "regolarizzazioni" aventi contenuto parzialmente differente, una configurata come causa ordinaria di non punibilità del reato (consistente nel mero versamento tardivo delle ritenute non trasmesse), l'altra configurata come causa estintiva (consistente nel versamento tardivo dei contributi omessi, maggiorato con interessi e sanzioni).
Di tal fatta è proprio il caso di specie, in cui il ER, dopo essersi reso responsabile dell'omesso versamento delle ritenute retributive, ha avanzato domanda di condono per regolarizzare la sua posizione debitoria verso l'INPS derivante dal mancato versamento di altri contributi da lui direttamente dovuti. Correttamente l'INPS ha imputato le rate versate a titolo di condono alla sua posizione debitoria "diretta", e non già alla sua posizione di "sostituto" previdenziale dei lavoratori relativa all'omesso versamento delle ritenute retributive.
7 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003