Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,la regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi può avvenire, secondo le modalità fissate dagli impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, fermo restando il principio che soltanto la regolarizzazione attuata attraverso il versamento delle somme effettivamente dovute estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 18.6.1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Saverio MANNINO " N.2296
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.814/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE RI OS, n. a Marsiconuovo il 22.11.1954
avverso la sentenza 29.10.1997 della Corte di Appello di Potenza Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.10.1997 la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza 30.11.1995 del Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria, che aveva affermato la penale responsabilità di De IO OS in ordine al reato di cui:
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 del D. L. 9.10.1989, n. 338 (poiché, quale titolare dell'impresa "A.P.I.I.", con cantiere in Lauria, ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di settembre ed ottobre 1993);
e la aveva condannata alla pena - condizionalmente sospesa - di giorni 15 di reclusione e lire 100.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la De IO, la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
a) la illegittima esclusione dell'efficacia della procedura di "condono previdenziale" espletata con istanza del 31.3.1995, ai sensi della legge n. 724/1994. L'effetto estintivo del reato si ricollegherebbe, invero, alla sola presentazione della domanda, dovendo considerarsi irrilevante il mancato pagamento integrale delle somme dovute. Dette somme, comunque, erano state integralmente corrisposte, in parte con versamento diretto ed in parte mediante compensazione con crediti vantati nei confronti dell'istituto previdenziale;
b) l'illogicità del diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente, incongruamente motivato sulla constatazione che non erano state pagate per intero le somme dovute per il conseguimento del condono.
Sulla richiesta del P.G., di declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, nella camera di consiglio del 7.5.1998 (tenuto anche conto di una memoria trasmessa dal difensore) è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 611, 2^ comma, c.p.p. Questa Corte ha richiesto, quindi, alla sede di Potenza dell'I.N.P.S., le necessarie informazioni riguardanti la procedura di condono previdenziale esperita dalla ricorrente e la risposta è pervenuta in data 13.2.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Sulla base delle informazioni trasmesse dall'I.N.P.S. di Potenza, risulta che:
- l'imputata aveva originariamente presentato una denuncia contributiva che evidenziava un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato nell'azienda nei mesi di settembre ed ottobre 1993 e, per i dipendenti non denunciati, non aveva versato i contributi obbligatori;
- in seguito all'accertamento dell'infrazione, ella aveva presentato domanda di regolarizzazione, ai sensi della legge n.724/1994, di cui l'ufficio aveva rilevato l'incompletezza;
- aveva quindi integrato la domanda originaria, ancora una volta con dati non conformi all'accertamento dell'Ispettorato del lavoro, e, per di più, non aveva corrisposto integralmente le somme dovute. Tanto emergendo in punto di fatto, deve ritenersi corretta e deve ribadirsi l'esclusione di effetti estintivi del reato ricollegabile alla procedura esperita in concreto. Va posto in rilievo, infatti, che:
a) l'art. 18, 2^ comma, della legge 23.12.1994, n. 724 ha previsto una peculiare procedura di "condono previdenziale ed assistenziale" per i soggetti che (avendo già denunciato la propria posizione contributiva) risultavano "ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto del 1994" (termine prorogato al 31 luglio 1996 dai DD.LL. n. 105/1995, n. 232/1995, n. 326/1995, n. 416/1995, n. 515/1995, n. 40/1996, n. 295/1996, n. 396/1996, n. 499/1996 e n. 538/1996), a condizione che costoro versassero i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995 (termine prorogato al 16 dicembre 1996 dai DD.LL. dianzi specificati). La "regolarizzazione" - per espressa previsione legislativa - si riconnette appunto a tale versamento, che poteva avvenire anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo (3^ comma), e soltanto una "regolarizzazione" siffatta "estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi";
b) non essendo stati convertiti i decreti-legge dianzi indicati, l'art. 1, comma 226, della legge 23.12.1996, n. 662 ha previsto, infine, che "i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di pugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria ... mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti".
Viene previsto che "la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997" (comma 227) e resta fermo il principio che soltanto la "regolarizzazione" attuata attraverso il versamento delle somme effettivamente dovute "estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi" (comma 230).
Nella fattispecie in esame, al contrario: non sono state denunciate le reali omissioni contributive;
non sono state versate le somme effettivamente dovute ai fini della "regolarizzazione"; non è stata richiesta alcuna rateizzazione.
Ne consegue che non è ravvisabile la pretesa causa di estinzione del reato.
2. La sostituzione della pena detentiva risulta motivatamente denegata con corretto esercizio del potere discrezionale conferito dall'art. 58 della legge 24.11.1981, n. 689 e con razionale riferimento ai criteri direttivi indicati nell'art. 133 cod. pen., avendo il Pretore valutato negativamente la personalità dell'imputata alla stregua del comportamento dalla stessa tenuto nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante lo svolgimento del processo, attraverso la proposizione dell'istanza di condono con finalità meramente dilatorie.
3. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999