Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2002, n. 21920
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In tema di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto come reato dall'art. 2 del D.L 12 settembre 1983 n. 463, conv., con modif., in legge 11 novembre 1983 n. 638, essendo scaduto, con il decorso del mese di gennaio del 2002, il termine ultimo per l'eventuale regolarizzazione consentita dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (cd. condono previdenziale), non può esservi dubbio che l'imputato, qualora sostenga di avere provveduto a detta regolarizzazione, debba fornire la prova di avere provveduto all'integrale versamento, entro il termine sopraindicato, di tutte le somme dovute. Detta prova (in genere documentale) può essere fornita in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità.

Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) è configurabile anche in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, atteso che il riferimento alle ritenute operate sulla retribuzione si deve interpretare quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione degli importi da versare, sussistendo l'obbligo del versamento anche in caso di mancata corresponsione della retribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2002, n. 21920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21920
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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