Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 2
In tema di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto come reato dall'art. 2 del D.L 12 settembre 1983 n. 463, conv., con modif., in legge 11 novembre 1983 n. 638, essendo scaduto, con il decorso del mese di gennaio del 2002, il termine ultimo per l'eventuale regolarizzazione consentita dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (cd. condono previdenziale), non può esservi dubbio che l'imputato, qualora sostenga di avere provveduto a detta regolarizzazione, debba fornire la prova di avere provveduto all'integrale versamento, entro il termine sopraindicato, di tutte le somme dovute. Detta prova (in genere documentale) può essere fornita in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità.
Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) è configurabile anche in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, atteso che il riferimento alle ritenute operate sulla retribuzione si deve interpretare quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione degli importi da versare, sussistendo l'obbligo del versamento anche in caso di mancata corresponsione della retribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2002, n. 21920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21920 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 19/04/2002
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 948
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 2875/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- OT LO, nato a [...] il [...], e
- OT BE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1576/01 del 16-19/7/2001, pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Izzo, con le quali chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione del processo alle Sezioni Unite;
- udito il difensore, avv. G.M. Dettori, che insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando in subordine la prescrizione del reato;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Brescia, con la decisione indicata in premessa, confermava integralmente la sentenza 23/11/99 del Pretore di Brescia, con la quale MA AO e MA ER erano stati condannati - quali legali rappresentanti della s.d.f. "Asval di MA & C." - alla pena di giorni 15 di reclusione e L 100.000 di multa ciascuno, con la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, in ordine al reato di cui all'art. 2 L. n. 638/1983 (omesso versamento all'INPS delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti, relativamente al mese di gennaio 1994).
Gli imputati ricorrono contro detta decisione, deducendo, in primis, erronea applicazione dell'art. 2 sopra menzionato e dell'art. 530 c.p.p., in quanto la Corte non aveva tenuto in alcun conto la circostanza che essi, ammessi al "condono" con pagamento rateizzato, avevano onorato tutte le scadenze;
in secondo luogo, erano stati condannati senza che fosse raggiunta la prova dell'effettivo versamento degli stipendi relativamente al periodo in questione. All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che il reato de quo non è ancora prescritto, giacché, oltre a doversi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali (di mesi tre) introdotta dal D. L.vo n.211/1994, devono considerarsi anche le sospensioni del processo dovute all'astensione dei difensori (mesi 5 e gg. 23), alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte (SS.UU., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese), secondo cui, "in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento, ed il rinvio o la sospensione del dibattimento, comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa".
Quanto alla prima doglianza, rileva il Collegio che sul punto si registrano due opposti orientamenti della Sezione. Invero con sentenza 25 marzo 1999, n. 6059, P.M./Rovecchio veniva affermato: "in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto tenuto al versamento dei contributi - ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 -, dalla quale deriva la estinzione del reato di cui all'art. 2 legge 638 del 1983, non si compie solo con l'integrale pagamento delle somme dovute, essendo sufficiente la semplice domanda di regolarizzazione presentata all'ente impositore, seguita dal pagamento delle rate già maturate al momento della celebrazione del giudizio"; con sentenza 18 giugno 1999, n. 10496, De Gregorio, si riteneva invece che "la regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, fermo restando il principio che soltanto la regolarizzazione attuata attraverso il versamento delle somme effettivamente dovute estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi. L'art. 1 L. n. 662/1996 - al comma 230 - connette, dunque, alla "regolarizzazione" (della posizione debitoria dei soggetti tenuti al versamento, all'ente creditore, dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali) l'effetto estintivo del reato, e - al comma 227 - stabilisce che la regolarizzazione "può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997".
Orbene, ritiene il Collegio che il menzionato contrasto giurisprudenziale aveva ragion di essere negli anni immediatamente successivi all` entrata in vigore della legge n. 662/1996, e precisamente fintanto che non era scaduto il termine ultimo utile per la "regolarizzazione" in questione, e cioè fino al gennaio 2002, data corrispondente alla trentesima ed ultima rata bimestrale. Fino ad allora, infatti, aveva un senso disquisire se il pagamento delle sole rate scadute producesse o meno l'effetto estintivo del reato, potendo il termine "regolarizzazione", essere anche riferito all'intero ammontare del debito.
Dopo tale data, però, secondo i principi generali penalistici, è l'imputato - che eccepisce la speciale causa estintiva del reato (regolarizzazione) - a dover dare la dimostrazione di avere versato il dovuto;
prova (in genere documentale) che, per la sua finalità, deve ritenersi ammissibile in ogni stato e grado del procedimento, e dunque anche in cassazione, analogamente a quanto di norma avviene in materia edilizia (condono e sanatoria).
Nel caso di specie, risulta in atti soltanto che i ricorrenti hanno regolarmente versato il dovuto fino al marzo 1998, ma manca la prova, che agli stessi incombeva, dell'avvenuta tempestiva e puntuale regolarizzazione dell'intera loro posizione debitoria, con le modalità indicate nella concessa rateizzazione. Pertanto la causa estintiva del reato, prevista dalla norma sopra menzionata, non opera.
Infondata è anche la seconda doglianza, alla luce del prevalente consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra tante: Cass. Sez. 3^, 16 luglio 1999, n. 11962, Rigoni;
Sez. 3^, 21 dicembre 1999, n. 3621, Mezzullo;
Sez. 3^, 5 ottobre 1998, n. 450, Bracini;
Sez. 3^, 25 marzo 1998, n. 3694, Pacifico;
Sez. 3^, 16 febbraio 1998. n. 1883, P.M./Consolini), condiviso da questo Collegio, secondo cui: "in tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine ritenuta non deve essere collegato con il materiale esborso delle some dovute al dipendente, quale retribuzione, bensì al solo diritto sorto a seguito di una prestazione di lavoro che si presume retribuita, per cui il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini all'uopo fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non abbia corrisposto la retribuzione, dovendosi interpretare il riferimento alle ritenute operate sulla retribuzione esclusivamente quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione del contributo".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002