Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto tenuto al versamento dei contributi -ai sensi dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662-, dalla quale deriva la estinzione del reato di cui all'art. 2 legge 638 del 1983, non si compie solo con l'integrale pagamento delle somme dovute, essendo sufficiente la semplice domanda di regolarizzazione presentata all'ente impositore, seguita dal pagamento delle rate già maturate al momento della celebrazione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 6059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6059 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 24.3.1999
1. Dott. GIAMMANCO Pietro Consigliere SENTENZA
2. " SCHETTINO Olindo " N. 982
3. " AN S. FE " REGISTRO GENERALE
4. " SO DI " N. 7699/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pisa
avverso la sentenza del Pretore di Pisa in data 11.6.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Schettino
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il Pretore di Pisa ha dichiarato, ai sensi dell'art.129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di ROVECCHIO ANTONIO, in ordine al reato di cui all'art.2 L. 11-11-1983 n.638 e succ. mod. (L. 7-12-1989 n.389), per estinzione del reato stesso per intervenuta regolarizzazione contributiva ex D.L. 79/97 e L.662/96, avendo ritenuto, conclusivamente, che, "con l'attivazione della procedura di regolarizzazione delle omissioni contributive, mediante chiarimento definitivo del quadro debitorio, e l'ammissione dell'imputato al pagamento delle somme dovute in un certo numero di rate sino alla data dell'udienza, si concreta l'operatività della fattispecie estintiva prevista dalla legge per il reato quale quello in esame".
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la stessa Pretura per l'annullamento della sentenza, con rinvio al primo giudice, deducendo:
Violazione di legge nella interpretazione delle leggi n.662/96 e D.L. n.79/97, per avere, il pretore, ritenuto erroneamente che il reato de quo (omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) fosse estinto, ai sensi dell'art.
1. co.230 L.23-12-1996 n. 662 e art. 4 co. 6 D.L. 28-3-1997 n.79, conv., con modificazioni, nella L. 28-5-1997 n. 140, con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione contributiva all'INPS ed il pagamento delle rate maturate sino al momento dell'udienza fissata per il dibattimento, laddove, secondo il chiaro disposto delle legge, la "regolarizzazione" deve intendersi avvenuta, con conseguente operatività della causa estintiva del reato, soltanto con l'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e fissate dagli enti impositori, non essendo prevista, tra l'altro, alcuna sospensione del procedimento penale per il periodo di tempo, che può arrivare fino a dieci anni (secondo il pretore), concesso all'imputato per il pagamento rateale. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Dal tenore letterale delle norme che prevedono il c.d. condono previdenziale (ved. sopra) potrebbe effettivamente desumersi che la "regolarizzazione" della posizione debitoria del soggetto tenuto al versamento dei contributi, dalla quale deriva, ai sensi del cit. art.1 co. 230 L. 662/23, l'estinzione del reato di cui all'art. 2 L.638/83, come sostituito dall'art. 1 co. 3 del D.L. 338/89, conv., con mod., nella L. 389/89, si ha per compiuta soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute, non essendo sufficiente la semplice domanda di regolarizzazione presentata all'ente impositore, seguita dal pagamento delle rate già maturate al momento di celebrazione del giudizio.
Ma, a ben vedere, il significato della legge e, soprattutto, la finalità che vi è sottesa debbono indurre l'interprete a ritenere che l'estinzione del reato si verifica proprio con il versamento delle rate già maturate all'epoca del giudizio, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione e dell'ammissione, da parte dell'ente impositore - nel caso, l'INPS -, dell'imputato al pagamento rateale, che, come ha ricordato il pretore, può essere scaglionato addirittura in sessanta rate bimestrali. Quanto alla finalità cui si è fatto cenno, sembra più che evidente, infatti, che la stessa vada individuata nella necessità, per lo Stato - in presenza del dilagante ed inarrestabile fenomeno dell'evasione contributiva (e non soltanto di questa) e della notoria impossibilità di accertarla e di reprimerla efficacemente -, di realizzare, nella maniera, relativamente più semplice, gli introiti costituiti dai contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con la previsione di condizioni particolarmente vantaggiose per chi "volontariamente", denunciando le compiute evasioni e chiedendo di regolarizzare la posizione contributiva, ed esponendosi, quindi, a sanzioni anche di carattere penale, fa emergere il fenomeno sommerso di cui sopra, il quale altrimenti (e probabilmente) tale rimarrebbe. Sul piano più strettamente giuridico, si osserva, poi, che potrebbe essere appagante, sotto il profilo repressivo, il fatto che l'imputato abbia, non soltanto, manifestato espressamente la volontà di regolarizzare la sua posizione contributiva, presentando la relativa domanda all'INPS, ma abbia anche dato concreta attuazione all'adempimento cui è tenuto, a mezzo del pagamento delle somme dovute secondo le modalità e nei termini fissati dall'Istituto stesso, al quale compete, in ultima analisi, la valutazione della serietà della domanda di regolarizzazione e che, in caso di mancato adempimento, potrà più efficacemente ed agevolmente conseguire coattivamente le somme medesime, divenute incontestabili per la denuncia che ne ha fatto il debitore e per l'accettazione, da parte sua, dell'obbligo di effettuare i pagamenti alle scadenze fissate dal creditore.
Qualora si ritenga, viceversa, che soltanto l'integrale pagamento (in trenta o sessanta rate bimestrali) - per tale dovendosi intendere, secondo il P.M. ricorrente, la "regolarizzazione" della posizione debitoria di cui parla la legge - determini l'estinzione del reato, ne deriverebbe, da un lato, che l'imputato saprebbe frustrata l'aspettativa di vedere definita, in tempi ragionevolmente brevi, quanto meno sotto l'aspetto penale, la sua posizione, per cui il suo interesse a chiedere la "regolarizzazione" ed il beneficio che ne deriva verrebbero ad essere notevolmente ridimensionati;
e, dall'altro, che lo Stato, una volta "emersa" l'evasione contributiva, con conseguente possibiltà di far introitare all'ente previdenziale più facilmente il danaro dei contributi - che, come accennato, sembra essere, realisticamente parlando, il vero obiettivo della legge sul "condono" - , dovrebbe, ciò nonostante, perseverare nella pretesa punitiva nei confronti dell'imputato, con scarse possibilità, peraltro, di attuarla concretamente attraverso il giudizio, che, altrettanto realisticamente ragionando, verrebbe celebrato, con molta probabilità, a reato estinto per prescrizione. Nè per scongiurare un esito del genere, più che prevedibile, si rinviene nella legge una norma che prevede la sospensione del procedimento, e, quindi, anche del corso del tempo di prescrizione del reato per il periodo, di cinque o dieci anni, concesso all'imputato per assolvere la sua obbligazione di pagamento delle somme evase, come è stato previsto da altre leggi (ved., tra l'altro, leggi sul "condono edilizio"), per cui, anche in considerazione di tale dato "negativo" della legge in esame, la soluzione più corretta sul piano interpretativo ed applicativo appare, ancora una volta, quella sopra indicata, che induce a ritenere estinto il reato in dipendenza della presentazione della domanda di regolarizzazione, dell'ammissione del richiedente al pagamento e del regolare versamento delle rate già maturate alla data della celebrazione del giudizio.
A conforto di tale soluzione è il caso di ricordare che anche il D.P.R. 20-1-1993 n.23, con il quale è stata concessa l'amnistia per i reati tributari - molto presumibilmente con finalità analoghe a quelle perseguite dalla legge sul "condono" previdenziale di cui qui si discute - ha previsto che può godere del beneficio il contribuente che, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per l'intero periodo d'imposta ovvero definisca il periodo stesso, senza che vi sia necessità, per ottenere la declaratoria di estinzione del reato, che l'Ufficio finanziario attesti che le somme versate siano effettivamente quelle dovute e, dunque, indipendentemente dall'integrale pagamento di quanto calcolato dallo stesso contribuente ed indicato nella dichiarazione da lui presentata (ved. Cass. Sez. III, 20-1-1996 c.c. 11-12-1995 n. 4349-; 4-6-1992, C.). La conclusione è quella cui è pervenuto il pretore, che porta, conseguentemente, al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 1999