Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU 0 1.1 67/02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ARCHITETTO. SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO COMPENSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 13749/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Cron. 28 60 SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Olindo 332 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - Ud. 25/09/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal $ig. SENTENZA per diritt 115%. 29 GET: 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE COMUNE TREVI, in persona del Sindaco p.t.RL ANTONINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo stuidio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA, giusta delega in atti;
B - ricorrente €1,55 L.3000
contro
IA ES, OR LA, quali eredi FANCELLI dell'Architetto RL FANCELLI, elettivamente DG724573 88, domiciliati in ROMA VIA G BELLONI presso PROSPERETTI),2001 l'avvocato CRISTINA FANELLI (STUDIO 1237 difesi dall'avvocato LUIGI PROIETTI, giusta delega in -1- atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 199/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato LA SPINA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G.N.13749/99 Oggetto:Architetto-pagamento compenso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 novembre 1994 il tribunale di Spoleto, in accoglimento dell'opposizione del Comune di Trevi al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Arch. RL LI per il pagamento di lire 37.622.444, quale residuo del maggiore importo di lire 64.034.444 liquidato dall'Ordine Professionale а titolo di compenso per l'opera prestata dal professionista per la costruzione di un complesso di impianti sportivi, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese tra le parti. Proposto appello da AN SA e OR RL, quali eredi di AN RL, deceduto nelle more del giudizio, la corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il 14 ottobre 1998, in riforma dell'impugnata sentenza, ha respinto l'opposizione del Comune di Trevi, condannando l'opponente alla rifusione in favore degli appellanti delle spese dei due gradi del giudizio. Queste le argomentazioni sulle quali si fonda la 2 decisione: contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prodotta documentazione fornisce la piena prova delle prestazioni professionali svolte per il comune dall'Arch.RL AN, il quale risulta essere stato non soltanto l'autore del progetto originario dell'impianto polisportivo ed il direttore dei lavori necessari alla sua esecuzione, ma anche il redattore della perizia di variante del progetto stesso;
risulta, altresì, che ha eseguito la contabilità e la misura dei lavori nonché la revisione dei prezzi, assistendo, infine, al documentalmente provato collaudo, secondo quanto dalla "Relazione-verbale delle visite-Revisione degli atti contabili del collaudatore dei lavori di costruzione dell'impianto polisportivo Ing. Giuseppe TO ecc......... " L'incarico, inoltre, contrariamente а quanto asserito apoditticamente dal Comune di Trevi, fu svolto dal professionista secondo 'i dovuti canoni di correttezza professionale", essendo stato egli, tra l'altro, assolto dal reato di truffa in danno del comune nonché dal quello di falso, ed essendo stato escluso, con sentenza passata in giudicato, che il comune abbia subito un qualsivoglia danno 3 dalla falsa attestazione circa il completamento dell'ottavo stato di avanzamento, " frutto quest'ultimo di un soggettivo, erroneo convincimento in ordine alla circostanza dell'avvenuto, effettivo, completamento (ved. sentenza 3-5-1991 della corte di appello di Perugia)". Non vi è alcun motivo, in conclusione, per il giudice di appello, di disattendere gli importi richiesti, peraltro non contestati, per le attività professionali indicate nella notula regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Terni. Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Trevi, in persona del sindaco pro tempore, "violazione degli artt. 2 e SS. delladenunciando: L.n. 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni, 2233, 2697 c.c., 633, 636 e 645, 112, 132 n. 4, 342 c.p.c., in relazione all'art.360 nn.3, 4, 5, c.p.c.", con riferimento ai punti che saranno qui di seguito riportati. Resistono con controricorso AN SA e OR AR. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto gravame il ricorrente denuncia violazioni delle norme processuali e sostanziali più sopra indicate con riguardo ai seguenti punti: 1) la corte di appello, omettendo, da un lato, di approfondire le ragioni per le quali il tribunale aveva revocato l'opposto decreto ingiuntivo, e non rilevando, dall'altro, la genericità dei motivi del la loro non proposto gravame e, comunque, pertinenza, in relazione alle ragioni della decisione impugnata (donde l'inammissibilità dello stesso ex art.342 c.p.c.), ha immotivatamente l'opposizione del Comune di Trevi alrigettato decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'arch. RL AN, nonostante che questi non avesse analiticamente specificato e documentalmente provato, come era suo onere, le singole prestazioni professionali effettuate in espletamento dell'incarico che gli era stato conferito, né for avesse indicato i criteri seguiti ed utilizzati per conteggiare, in applicazione delle tariffe professionali, i relativi compensi, ma si fosse limitato, viceversa, a formulare una richiesta 5 sommaria e solo approssimativa di somme pretese a titolo di credito professionale, producendo solamente una "documentazione consistente, quanto alla parcella, in un riepilogo parcelle prestazioni professionali>", e rendendo, in tal modo, impossibile qualsiasi verifica, da parte del giudice, circa l'effettiva attività svolta ed i compensi dovutigli. 2)la corte di appello, ignorando le precise e puntuali contestazioni mosse dal comune ed interpretando, tra l'altro, laerroneamente sentenza penale della corte di appello di Perugia, che aveva mandato assolto il AN (dal reato di falso ideologico) "soltanto per ritenuto difetto dell'elemento soggettivo", come opportunamente ricordato dal tribunale di Spoleto, ha ritenuto, in - -presenza di un appello si ribadisce generico e, quindi, inammissibile, fondate le pretese creditorie del professionista, senza che costui avesse analiticamente indicato le prestazioni effettivamente eseguite ed il metodo di calcolo dei deny relativi compensi a lui spettanti secondo tariffa. Il ricorso è infondato. Con il proposto gravame il ricorrente censura 6 sostanzialmente la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale accolto l'appello di AN SA e OR AR, quali eredi dell'Arch. RL LI, e rigettato, quindi, immotivatamente l'opposizione del comune al decreto professionista ingiuntivo ottenuto dal per il prestazioni pagamento di compensi per professionali, nonostante che gli appellanti non avessero impugnato specificatamente le ragioni per le quali il tribunale di Spoleto aveva accolto invece l'opposizione e revocato l'opposto decreto, e pur in assoluta carenza di prove, non soltanto circa l'an, ma anche sul quantum della pretesa fatta valere dall'Arch. AN con il procedimento monitorio. Senonchè, dalla semplice lettura della sentenza qui impugnata si ricava che la corte di appello di Perugia, dopo avere puntualmente esaminato tutto il materiale probatorio acquisito al processo (in prevalenza, documentazione prodotta dal professionista), che ha sottoposto a doveroso vaglio critico, e dopo avere dato conto degli elementi di giudizio dai quali ha tratto il convincimento circa la fondatezza della domanda del AN, ha chiaramente spiegato le ragioni per le 7 quali ha ritenuto che quest'ultimo avesse diritto a percepire gli onorari (rectius: il residuo importo degli onorari) per il lavoro svolto per il Comune di Trevi (progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di impianto polisportivo). In altri termini, avuto riguardo ai motivi di opposizione del comune al decreto ingiuntivo, recepiti, evidentemente, dal tribunale, che ha accolto l'opposizione, ed investita dall'impugnazione degli appellanti, che hanno, a loro volta, contestato, con specifiche censure, le argomentazioni poste dal primo giudice a base della decisione, la corte di appello ha puntualmente riesaminato le questioni devolute al suo giudizio, e, con motivazione congrua e coerente alle risultanze di causa, ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto e statuito che l'Arch. AN ha eseguito compiutamente e "secondo i dovuti canoni di correttezza professionale" ei soprattutto, senza alcun danno per il comune, in dipendenza del procedimento penale cui il Ваш professionista fu sottoposto le prestazioni per le quali gli era stato conferito l'incarico, tanto che l'opera da lui progettata e diretta è stata regolarmente collaudata, con conseguente 8 liquidazione del "saldo dei lavori in favore della f come da certificato in data ditta costruttrice", 11-2-1985. Ha accertato, poi, quanto ai compensi richiesti, che questi trovano causa nelle prestazioni effettivamente eseguite dall'Arch. AN regolarmente documentate, e che i relativi importi, risultanti dalla notula debitamente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Perugia, corrispondono alle prestazioni. La conclusione che deve trarsi da quanto appena ricordato che nella sentenza impugnata non si riscontrano le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente e, pertanto, 0 129.11 il ricorso deve essere rigettato. 450T 30pp Le spese seguono la soccombenza. TOT. 160, 13
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive (€ 154937) (€89,35) lire 173000 oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr.Olindo Schettino) Правки DEPOSITO CANCELLERY IL CANCELLIERE C1 9 29 GEN. 2002 Paolo Talarico IL CAT