Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
La rinuncia dell'imputato (od indagato) alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ha effetto anche in relazione agli atti di impugnazione del P.M. (Fattispecie in tema di tardività del ricorso per cassazione del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2009, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 110
Dott. DOGLIOTTI IM - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 033259/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PERUGIA;
nei confronti di:
1) ZZ MO, N. IL 21/05/1954;
avverso ORDINANZA del 08/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per chiedendo l'inammissibilità per tardività del ricorso.
Sentito per MA l'avv. Folcinelli, che si è riportato alla memoria.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata in data 21-7-2008 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di MA IM in relazione alle ipotesi corruttive al medesimo ascritte ai capi A) e B) della richiesta provvisoria del P.M. procedente.
In particolare, il giudice del riesame, in relazione all'episodio di corruzione propria antecedente contestata al capo A), ha ritenuto che la veste da attribuire al m.llo della Guardia di Finanza MA non è quella del pubblico ufficiale corrotto, ma del mero intermediario, in quanto il predetto, rispetto alla verifica generale condotta dall'Agenzia delle Entrate di Perugia sulla Tecnostrade (azienda di cui il coindagato RI era amministratore unico), agiva al di fuori delle sue funzioni. Quanto al capo B), pur avendo le numerose conversazioni intercettate dato conto degli stretti rapporti intercorsi tra gli imprenditori RI e RI e il generale della Guardia di Finanza OL Carlo e degli svariati regali ricevuti da quest'ultimo e dal MA, addetto alla sua segreteria, il Tribunale ha ritenuto non supportata l'ipotesi accusatoria, secondo cui tali dazioni erano funzionali a futuri indebiti trattamenti di favore che il generale avrebbe potuto riservare ai due imprenditori nel contesto dell'appalto per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza a Perugia. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Perugia, denunziando con un primo motivo la violazione dell'art. 319 c.p. e art. 273 c.p.p., nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il primo capo d'imputazione. Deduce, in particolare, che, come è stato evidenziato nell'ordinanza del GIP, in materia di accertamenti fiscali la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono dotate di poteri di accertamento identici e alternativi e che, pertanto, il MA, al momento dell'accordo criminoso col RI, agiva nell'esercizio delle sue specifiche funzioni.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al secondo capo d'imputazione. Fa presente che il capo d'imputazione provvisorio non fa riferimento solo all'appalto in corso di esecuzione, ma anche alla posizione apicale rivestita dal OL, neo Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Perugia, il quale insieme al collaboratore MA si metteva a disposizione del RI e del RI, in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza.
Con memoria depositata il 23-12-2008 il difensore del MA, nel contrastare i motivi di ricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica in data 24-9- 2008, essendo stata l'ordinanza del Tribunale del Riesame notificata alla Procura in data 21-8-2008, ed avendo l'indagato espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nella memoria difensiva depositata nell'interesse dell'indagato ed involgente, comunque, una questione rilevabile d'ufficio, è fondata. Dagli atti risulta che il MA ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre); tant'è che l'istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata trattata all'udienza camerale dell'8-8-2008 e decisa con ordinanza depositata il 12-8-2008, notificata al Procuratore della Repubblica il 21-8-2008.
Come è noto, la L. n. 742 del 1969, art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale accordata dalla norma in esame all'imputato (o indagato) è prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e trova la sua ragione nell'esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione;
sicché, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall'interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal P.M., al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell'imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge. Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica con atto depositato il 24-9-2008, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 311 c.p.p., comma 1;
termine che, stante l'intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell'indagato, nella specie decorreva dalla data di notifica (21-8-2008) dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009