Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di imputato per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari può tener conto della sentenza di condanna di primo grado nelle more intervenuta e considerare il reato, contestato "in forma aperta", come commesso fino alla data della pronunzia della sentenza di condanna medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2019, n. 8944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8944 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
08944-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2049/2019 GIOVANNI DIOTALLEVI -Presidente - CC - 19/12/2019 ANNA MARIA DE SANTIS IGNAZIO PARDO R.G.N. 43282/2019 FABIO DI PISA -Relatore - ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST EN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG RENATO FINOCCHI GHERSI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell' indagato Avv. GROSSO ENRICO il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in 4 Luglio 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame promosso avverso l'ordinanza emessa in data 7 luglio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata applicata nei confronti di ST RE CO la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa denominata "ndrangheta", decidendo a seguito del secondo annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1 че 26355/2019 emessa in data 21 maggio 2019, disponeva la conferma del provvedimento genetico suindicato. Al fine di ricostruire la vicenda in esame va premesso che dopo un primo provvedimento favorevole al ricorrente, emesso dal tribunale in sede di riesame e che aveva annullato l'ordinanza cautelare in oggetto, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, il medesimo tribunale aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare successivamente di nuovo annullata dalla Cassazione con la citata sentenza n. 26355/2019 in accoglimento del primo motivo di impugnazione riguardante la valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della sussistenza della gravità indiziaria. Nell'ambito del provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Reggio Calabria precisava che, nelle more dei procedimenti cautelari, era intervenuta in data 28 Maggio 2019 la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. esclusa l'aggravante del ruolo apicale alla pena di anni quattordici di reclusione, operata la riduzione per il rito - abbreviato e che, pertanto, era venuta meno ogni questione circa la verifica della sussistenza della gravità indiziaria. In ordine alle esigenze cautelari i giudici di merito, nel richiamare la previsione di cui all' art. 275 comma 3 secondo periodo c.p.p., evidenziavano come essendo emersa una radicata e qualificata partecipazione dello ST al sodalizio ndranghetistico tutt' ora attivo nell' area ionica reggina non poteva ipotizzarsi, per effetto del decorso del tempo, una rescissione del legale criminale ed una elisione del periculum criminis connesso alla protrazione dei reati di criminalità organizzata nei confronti di un soggetto a tal punto penetrato nelle dinamiche e nell' organigramma dell' associazione. Precisavano che il reato in questione, nel giudizio conclusosi con la cennata sentenza di primo grado, era stato contestato in "forma aperta" sicchè la "delimitazione della condotta andava rapportata alla pronunzia della sentenza di primo grado in data 28 Maggio 2019" con la conseguenza che la prospettata risalenza della condotta collegata all' emersione di elementi a carico dell' indagato nell' anno 2010 risultava smentita "dall' accertamento di responsabilità derivante dal giudizio di primo grado, secondo la contestazione così come formulata", rimanendo, quindi, irrilevante secondo i principi fissati dal Supremo Collegio -, essendo il reato in itinere la problematica della c.d. "condotta silente".
2. Contro il provvedimento suindicato hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di fiducia di ST RE CO Avv.ti Enrico Grosso ed IN Curatola deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta l' omessa valutazione delle specifiche ragioni addotte idonee ad escludere la perdurante sussistenza delle ragioni di pericolosità sociale giustificative della misura in relazione al tempo trascorso dall' unico episodio contestato. I difensori rilevano che il tribunale del riesame aveva disatteso l' orientamento di legittimità, assolutamente prevalente, secondo cui, anche in ipotesi di delitti di cui all'art. 275 2 क comma 3 c.p.p., occorre motivare in ordine alla "attualità" (oltre che alla concretezza) delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, dovendosi prendere in considerazione l' eventuale decorrenza di un considerevole lasso di tempo fra la misura ed i fatti contestati in via provvisoria all' indagato, sebbene non risultino particolari elementi idonei a dimostrare una dissociazione espressa dal sodalizio. Assumono che del tutto infondatamente il tribunale aveva evocato la presunta "gravità dei fatti contestati" emergendo un evidente vizio motivazionale anche perché non risultando depositate le motivazioni della sentenza di condanna non potevano essere valutate adeguatamente l' effettiva condotta criminosa e l'attuale permanenza delle esigenze cautelari in assenza di indicazioni con riferimento all' epoca cui fare risalire la cessazione della permanenza, a nulla rilevando il mero dato della contestazione "aperta", non essendo noto se la condotta imputata al ricorrente fosse stata riconosciuta all'attualità. Rilevano che il ragionamento del tribunale era di tipo meramente presuntivo e che, viceversa, i giudici del riesame avrebbero dovuto soffermarsi sulla notevole consistenza del "tempo silente" intercorrente fra l' unico episodio contestato (l' affiliazione risalente al 2010) e la successiva assenza di qualunque elemento idoneo a corroborare l'ipotesi di permanenza attuale del vincolo associativo, ed, infatti, "I' accertamento di responsabilità" richiamato dal tribunale non consentiva affatto di ritenere, ad avviso della difesa, che tale affiliazione era stata accertata "fino alla data odierna". Da qui il vizio di motivazione avendo i giudici l'onere di offrire una autonoma valutazione della rilevanza del tempo dall' unico episodio, essendo precluso ogni riferimento ad una pronuncia di condanna ignota nel contenuto e nella portata.
2.2. Con il secondo motivo si rileva la totale assenza e, sotto altro profilo, la palese illogicità della motivazione con riferimento alla omessa valutazione degli elementi offerti idonei a comprovare la prova della rescissione dei legami con l' organizzazione criminosa. La difesa osserva che, contrariamente a quanto argomentato dai giudici del riesame, il ricorrente non si era limitato a rilevare la propria incensuratezza ma aveva dedotto plurimi elementi dai quali evincere la sua attuale evidente estraneità al sodalizio criminoso di cui era accusato avere fatto parte. Rileva che era stato evidenziato che lo ST non aveva alcun vincolo parentale con i membri della cosca né aveva trascorsi criminali legati ad attività della cosca ed era risultato estraneo a detto ambiente sotto un profilo sociale e culturale e per altro verso aveva avuto una condotta collaborativa con gli inquirenti prodigandosi a fornire ogni elemento utile per la identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate, elementi del tutto trascurati dal tribunale che anche in relazione a tale aspetto si era limitato a richiamare il mero dispositivo della condanna penale in quanto tale inidoneo a fornire dati utili circa i rapporti attuali fra il ricorrente e l'associazione a delinquere de qua, adottando, quindi, una motivazione del tutto carente o gravemente illogica in punto di attuale pericolosità di reiterazione delle condotte criminali. 3 де CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.
2. Va premesso che la questione fondamentale sottoposta all' esame del collegio è quella di verificare se il decorso del tempo rispetto al fatto delittuoso contestato sia un elemento, di per sé, sufficiente ed idoneo a far ritenere venute meno le esigenze cautelari in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Sul punto, deve muoversi dal dato per cui la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è rimasta immutata nonostante le numerose pronunce di incostituzionalità e anche per effetto della L. n. 47 del 2015. Tale doppia presunzione è un dato normativo da cui non si può, dunque, prescindere proprio perchè, una volta provata la gravità indiziaria, il giudice deve applicare la custodia cautelare in carcere "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Ora, quando sia eccepito o risulti ex actis, che fra la commissione del reato e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere sia trascorso un notevole lasso di tempo durante il quale l'indagato, in stato di libertà, non abbia commesso alcun reato (il cd. "tempo silente"), è ovvio che il giudice non può non misurarsi con la norma di cui all'art. 292 cod. proc. pen. Tuttavia occorre operare una distinzione. Nel caso in cui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere abbia ad oggetto un reato a consumazione istantanea, la motivazione del giudice, in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, dev'essere, indubbiamente, particolarmente attenta e circostanziata proprio perchè "il tempo silente" costituisce un elemento presuntivo a favore dell'indagato quanto all'assenza di attuali esigenze cautelari: sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la valutazione della pericolosità del soggetto va effettuata in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari: SSUU 40538/2009 Rv. 244377. Ben diversa, invece, è la situazione che riguarda i reati permanenti la cui caratteristica è proprio quella di perdurare nel tempo. Per i reati permanenti, è, innanzitutto, fondamentale stabilire se l'imputazione abbia natura chiusa o aperta. Ove la contestazione abbia natura chiusa, essendo la permanenza, secondo la stessa impostazione accusatoria, cessata ad una determinata data, si ripropone la medesima problematica del reato a consumazione istantanea, nel senso che, essendo il reato permanente cessato, va considerato, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, come se fosse un 4 та reato istantaneo: quindi, indubbiamente, va valutato il tempo silente intercorso fra la cessazione della permanenza e quello dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Non è così, invece, per i reati permanenti a contestazione aperta in cui la condotta criminosa sia contestata all'attualità. In tali ipotesi, la problematica del "tempo silente" - essendo il reato ancora in itinere rimane estranea ed irrilevante ai fini della valutazione del "concreto ed attuale pericolo" di reiterazione del reato, proprio perchè, essendo il reato ancora in essere, le esigenze cautelari vanno riguardate non tanto in relazione al pericolo di recidiva di futuri reati, quanto per consentire la cessazione del reato: in terminis Cass. 51260/2014 Rv. 261723. Nell'ambito dei reati permanenti, poi, la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso quale quella in esame, assume, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, caratteristiche del tutto peculiari. Ed, invero, il giudice della cautela al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari può limitarsi ad accertare che al momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'indagato sia raggiunto da gravi indizi di far parte di un'associazione di stampo mafioso essendo del tutto irrilevante appurare anche se e quale contributo in concreto abbia dato ovvero a che epoca risalga l'ultimo contributo, proprio perchè il far parte di un'associazione mafiosa costituisce, di per sè, un pericolo attuale e concreto, specie laddove, come nella specie, risulti accertata una appartenenza all' associazione mafiosa dell' indagato in posizione significativa e di rilievo tenuto conto del reato come contestato ed accertato, per come appresso chiarito. E', quindi, evidente, che, in tale ultima ipotesi, la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 esplica tutta la sua forza in quanto, può essere vinta solo se risulti ex actis o l'indagato provi (o alleghi) di aver rescisso il legame dal sodalizio criminale, oppure che il medesimo è stato debellato o si è sciolto.
3. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame osserva questo collegio che il provvedimento del tribunale del riesame, in punto di ritenute esigenze cautelari, non appare né carente né illogico né contraddittorio laddove i giudici di merito hanno ritenuto persistente il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p., lett. c) in ragione della peculiare natura del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., tenuto conto della gravità della condotta dell' indagato e della contestazione c.d. aperta atteso che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna ha delimitato la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data della pronuncia di primo grado, con la conseguenza che lo stesso doveva ritenersi stabilmente inserito nell'organigramma mafioso sino alla data della detta pronunzia di primo grado (28 maggio 2019).
3.1. Né possono ritenersi sussistenti i vizi motivazionali dedotti in ragione della circostanza che il tribunale avrebbe evocato la presunta "gravità dei fatti contestati" in modo del tutto assertivo non risultando depositate le motivazioni della sentenza di condanna sicchè 5 non potevano essere valutate adeguatamente nè l' effettiva condotta criminosa nè l' attuale permanenza delle esigenze cautelari in assenza di indicazioni con riferimento all' epoca cui fare risalire la cessazione della permanenza, a nulla rilevando il mero dato della contestazione "aperta", non essendo noto se la condotta imputata al ricorrente fosse stata riconosciuta all' attualità. Una simile contestazione omette di considerare che il ragionamento dei giudici del riesame appare adeguato e privo di aporie atteso che l' assenza di limitazioni temporali contenute nel dispositivo e la pena assai gravosa comminata (14 anni di reclusione con la riduzione di 1/3 per il rito) confermano, da un punto di vista logico, la correttezza delle argomentazioni spese.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve ritenersi, altresì, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso afferente la asserita totale assenza ovvero la palese illogicità della motivazione con riferimento alla omessa valutazione degli elementi offerti dalla difesa idonei a comprovare la prova della rescissione dei legami dello ST con l' organizzazione criminosa risultando evidente che quanto allegato non appare di per sè sufficiente superare il legame associativo come conclamato, per le ragioni già sottolineate. Occorre, del resto, ricordare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice - di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
6 de dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali e della somma di euro duemila alla Cassa Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pen. Così deciso in Roma, il 19 Dicembre 2019 II consigliere estensore Fabio Di Pisa 7 il ricorrente al pagamento delle spese delle Ammende. cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod. proc. INpresidente Giovanni Diotallevi fusellaw DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 MAR. 2020 IL CANCELLIERE CANCELLIERE AU AN