Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
L'incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un'ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all'uso, alle quali non è riconducibile; ne consegue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse non può interferire con la disciplina di cui all'art. 1589 cod. civ., prevedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto non risarcito dall'assicuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 1467 R.G. 1997 proposto dal FALLIMENTO della DE ROSSI LEGNAMI s.r.l. in persona del Curatore Paolo Musolla, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 11 dicembre 1996, rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Moro del foro di Pordenone e Luigi Flauti del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via di San Giacomo 18, come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente in via principale -
contro la
COTIMBER s.p.a., avente sede in Fontanafredda, in persona del suo legale rappresentante NA RO, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Caro Zucchiatti del foro di Pordenone e dall'avv. Gian Carlo Sabbadini del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, come da procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente, ricorrente in via incidentale - e sul ricorso incidentale iscritto al n. 2915 R.G. 1997 proposto dalla
COTIMBER s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, come sopra rappresentata e domiciliata,
contro il
FALLIMENTO della DE ROSSI LEGNAMI s.p.a. in persona del Curatore, come sopra autorizzato, rappresentato e domiciliato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 10 luglio / 10 settembre 1996 n. 345, in materia di: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti da locazione, e domanda riconvenzionale per ripetizione di indebito. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 1998 dal Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Luigi Flauti per la parte ricorrente in via principale, e l'avv. Giancarlo Sabbadini per la parte controricorrente e ricorrente in via incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19 aprile 1989 la BE s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Pordenone per il pagamento della somma capitale di lire 24.000.000 (oltre interessi al saggio del 10%) a favore del ME della De SS LE s.r.l., a titolo di canoni maturati e non versati, per le mensilità dall'ottobre 1987 al maggio 1988, relativamente alla locazione di un immobile di proprietà della società fallita. L'attrice in opposizione non contestava in se stesso il credito fatto valere dal locatore, ma eccepiva l'eccessività della misura degli interessi rispetto al saggio legale, nonché l'estinzione di tale credito per effetto della coesistenza di un suo credito di lire 70.000.000 verso il ME, relativo all'indennizzo corrisposto dall'assicuratore al curatore per danni conseguenti a un incendio verificatosi nell'immobile locato, incidenti su strutture la cui integrale riparazione era avvenuta a spese della stessa BE. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo ed inoltre, in via riconvenzionale, la condanna del ME al pagamento della residua somma di lire 46.000.000 con gli interessi e la rivalutazione. Costituendosi in giudizio, la UR del fallimento della De SS LE e C. resisteva all'opposizione, assumendo: quanto agli interessi, che la liquidazione equitativa degli stessi nel 10% annuo rispondeva ad una prassi consolidata del locale Tribunale;
quanto alla riconvenzionale, che non erano dimostrate le asserite spese, e che comunque l'assicurazione era stata stipulata dal ME onde legittimamente l'indennizzo era stato erogato alla UR, mentre la BE non aveva alcun diritto al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni;
che l'illegittimità della omessa corresponsione dei canoni perdurando l'occupazione dell'immobile rendeva, anche sotto questo profilo, improponibile l'eccezione di compensazione. Con sentenza 12 gennaio/2 luglio 1994 n. 549 il Tribunale di Pordenone disattendeva l'eccezione di compensazione non potendo andare esente da responsabilità per i danni la conduttrice BE la quale non aveva provato che l'incendio si fosse verificato per causa alla stessa non imputabile;
riteneva inoltre non configurabile una azione di arricchimento a favore della BE, per essere ravvisabile una causa giuridica del depauperamento della medesima subito nell'obbligo posto a suo carico dagli art. 1588 e 1589 C.C., riteneva peraltro non dovuti gli interessi ultralegali in difetto della prova di un maggior danno;
e pertanto revocava il decreto ingiuntivo e condannava la BE s.p.a. al pagamento della somma di lire 24.000.000 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Proponeva appello la BE s.p.a. lamentando: che il Tribunale aveva omesso di considerare che, fermo restando l'obbligo a carico del proprietario locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, le riparazioni urgenti quali quelle in questione ben potevano essere eseguite direttamente dal conduttore salvo rimborso a norma dell'art. 1577 C.C.; che non pertinentemente era stato fatto riferimento all'art. 1589 C.C. perché nella fattispecie non sussisteva alcuna differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'entità del danno effettivo;
che era stata erroneamente considerata rilevante la mancata prova della non imputabilità dell'incendio alla conduttrice, nei confronti della quale la UR non aveva prospettato alcuna obbligazione risarcitoria. La UR del fallimento della De SS LE instava per la reiezione dell'impugnazione e proponeva appello incidentale contro la riduzione della misura degli interessi. La Corte di appello di Trieste con sentenza 10 luglio/10 settembre 1996 n. 345 così decideva: "in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone, accertato il credito del ME De SS LE s.p.a. in lire 24.000.000 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e il credito della s.p.a. BE in lire 67.870.000 oltre alla rivalutazione monetaria - calcolata sulla base degli indici ISTAT - comprensiva degli interessi legali dalla domanda giudiziale al 15 dicembre 1990 e agli interessi legali dal 16 dicembre 1990 al saldo, operata la compensazione giudiziale dei contrapposti crediti delle parti, condanna il ME De SS LE s.p.a. a pagare alla BE s.p.a. la differenza;
condanna il ME De SS LE s.p.a. a pagare alla s.p.a. BE le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio . . .". Avverso quest'ultima sentenza il ME della De SS LE s.p.a. propone il presente ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento in tutti i capi allo stesso sfavorevoli, con deduzione di sei motivi illustrati da memoria. La BE s.p.a. resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale in via subordinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dei ricorsi proposti, rispettivamente, in via principale dalla UR del fallimento della De SS LE s.r.l. e in via incidentale dalla BE s.p.a., avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste 19 luglio /10 settembre 1998 n. 345, deve essere disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 C.P.C.
2. Col primo motivo di cui al ricorso principale, il ME della De SS LE s.p.a. denuncia, nella sentenza impugnata, "violazione dell'art. 36 C.P.C. e dell'art. 52 della legge fallimentare con vizio di incompetenza per materia sulla trattazione della domanda riconvenzionale" per avere la Corte triestina, come già il Tribunale, al di là dell'accoglimento dell'eccezione proposta dalla BE al limitato fine di conseguire la reiezione della domanda del ME per effetto di compensazione, fino a concorrenza, col proprio maggior credito, ritenuto di poter pronunciare sulla domanda ulteriormente formulata dalla stessa BE al fine di conseguire, inoltre, la condanna della controparte al pagamento della somma differenziale risultante a suo credito. Sostiene al riguardo il ricorrente che per tal modo sarebbe stato vulnerato il principio, stabilito appunto nell'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il quale impone che ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere in sede concorsuale, e assume che, avendo la BE proposto una domanda destinata in se stessa ad essere devoluta alla verifica fallimentare ai fini della partecipazione al concorso, il giudice del merito avrebbe dovuto disporre alla sede fallimentare la rimessione dell'intera causa ovvero, in alternativa (e preferibilmente, nella tesi del deducente) della sola riconvenzionale previa separazione, così risultando contemperata l'esigenza del rispetto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - inderogabile e quindi insensibile alla esplicazione degli effetti della connessione - e quella della appartenenza all'accertamento fallimentare del credito dedotto in via riconvenzionale dall'opponente medesima.
2.1. La censura è, in se stessa, ammissibilmente formulata, anche se riguardante questione che (come eccepito dalla parte resistente) non è stata sollevata nelle pregresse fasi di giudizio nè affrontata dai giudici del merito, non risultando configurabile la formazione di un giudicato implicito sul punto, ostativo all'applicazione in ogni stato e grado (e se del caso anche d'ufficio) del principio che il ricorrente richiama - non pertinentemente - a proposito della incompetenza per materia e funzionale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 C.P.C. nella sua formulazione precedentemente vigente applicabile nella presente vicenda processuale per il disposto dell'art. 90 L. 26 novembre 1990 n. 353), e peraltro propriamente riferibile, con equipollente rilevanza, alla improcedibilità della cognizione ordinaria a tutela dei crediti concorsuali, di cui al citato art. 52 della legge fallimentare. Devesi infatti ricordare che, se è vero, in termini generali, che il principio della rilevabilità assoluta di determinate nullità esige di essere coordinato con il sistema delle impugnazioni, onde la deducibilità delle questioni di tal natura rimane preclusa, oltre che da una specifica statuizione sul punto non impugnata, anche dal passaggio in giudicato di una pronuncia nel merito che presupponga per necessità logica il superamento, che di quella pronuncia rappresenti il presupposto, della questione pregiudiziale, è altrettanto vero che una situazione di tal genere non è configurabile nella fattispecie in esame, non essendo intervenuta da parte dei giudici di merito alcuna espressa statuizione sulla procedibilità ed essendo stata ritualmente impugnata la decisione di merito che presuppone la procedibilità della domanda, onde non può sotto il suindicato profilo ritenersi inibito in questa sede l'esame della problematica come sopra prospettata.
2.2. La censura, tuttavia, appare infondata, e come tale va disattesa, dappoiché, come esattamente rileva la resistente, la domanda della BE era correlata ad un fatto costituivo che si colloca in epoca successiva all'apertura del concorso, e in funzione del quale la BE ha fatto valere un preteso titolo obbligatorio insorto non già verso la fallita De SS LE s.r.l. assoggettato come tale al vincolo del necessario accertamento e soddisfacimento in sede fallimentare, bensì un rapporto creditorio venuto in essere nei confronti della massa nel momento in cui la UR ha percepito l'indennità assicurativa, suscettibile di tutela davanti al giudice ordinario in sede extra fallimentare, e, in particolare, in virtù di connessione, davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.3. Sotto diverso - ma pur sempre pregiudiziale - profilo, il ME ricorrente in via principale sostiene, in sede di memoria difensiva, che il credito vantato dalla BE, quand'anche fosse qualificabile come credito verso la massa, avrebbe dovuto essere fatto valere, ai fini del soddisfacimento in via prededuttiva ai sensi dell'art. 111 comma 1 n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nelle forme della domanda di ammissione al passivo tempestiva o tardiva. Non è necessario in questa sede prendere posizione ex professo circa la questione di carattere generale relativa alla individuazione dei modi di tutela giurisdizionale dei crediti verso la massa - in ordine alla quale l'assunto del ricorrente si pone in conformità con l'orientamento che può dirsi prevalente della giurisprudenza di legittimità, pur non esente da recenti precedenti in senso diverso - essendo sufficiente dare atto che per tal modo viene sollevata, per la prima volta, in una sede non idonea alla integrazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso con l'introduzione di altre ragioni di doglianza, una questione autonoma rispetto al contenuto di censura del primo motivo di cui si è fin qui trattato, in quanto riferita alla prospettata violazione di un principio di diritto del tutto svincolato da quello emergente dalla norma specificamente indicata in ricorso come esclusivamente rilevante, ed anzi confliggente con l'avvenuta accettazione del rito, da parte dello stesso deducente, in tutte le precedenti fasi processuali. Anche sotto questo punto di vista, pertanto, va ritenuta pregiudizialmente la ammissibilità del ricorso.
3. La reiezione del primo motivo riveste rilevanza assorbente dell'unico motivo di cui al ricorso incidentale, con cui la BE s.p.a. "per quanto occorrer possa comunque, laddove la Suprema Corte dovesse ritenere che la Corte di appello non poteva riconoscere il credito di lire 67.870.000 al di fuori delle regole dell'art. 52 legge fallimentare" chiede la cassazione della sentenza di appello
"laddove riconosce a credito della BE il valore delle opere (lire 67.870.000) invece del valore dell'indennizzo sottrattole (lire 70.000.000)".
4. Nel secondo motivo la UR ricorrente in via principale deduce "violazione dell'art. 1588 C.C., con vizio di motivazione sull'obbligo di riparazione dei danni cagionati dall'incendio", assumendo: che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto il ME, quale locatore, responsabile del deterioramento derivante dall'incendio della cosa locata, ponendosi così in contrasto col disposto dell'art. 1588 C.C. il quale introduce invece una presunzione di responsabilità a carico del conduttore, dalla cui applicazione sarebbe derivata la conseguenza dell'accollo alla BE dell'onere di dimostrare che l'incendio, fatto incontroverso tra le parti, si era verificato per causa alla stesa non imputabile;
che nella motivazione della sentenza impugnata risulta contraddittoria la coesistenza dell'affermazione secondo cui le spese di ripristino non dovevano essere sostenute dalla BE con l'ulteriore affermazione secondo cui la BE stessa non si sarebbe sottratta alla propria responsabilità provvedendo a tali lavori;
che, in concreto, l'eccezionalità dell'evento risulta essere stata indebitamente presunta in violazione della ricordata inversa presunzione posta dal legislatore;
e che, in base a tutto quanto sopra, merita censura la conclusione a cui la Corte di merito è pervenuta nel senso che il ME avrebbe fruito di una indebita duplicazione dell'indennizzo, a carico della BE e a carico dell'assicuratore. Nè la denunciata violazione di legge ne' la lamentata inadeguatezza motivazionale sono ravvisabili nella ratio decidendi della Corte triestina, la quale ha posto a fondamento della ritenuta fondatezza della domanda della società conduttrice non già il convincimento della insussistenza a carico della BE della responsabilità di cui all'art. 1588 C.C. bensì la constatazione dell'avvenuto assolvimento da parte della BE di tale sua responsabilità. Risulta pertanto inconferente ricordare, come ricorda il ricorrente in via principale, che sarebbe spettato alla BE l'onere di provare che l'incendio era avvenuto per causa ad essa non imputabile, giacché, come si rileva puntualmente nella sentenza censurata, l'operatività a carico della società conduttrice della presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 C.C. non è stata mai posta in discussione. E in nessuna parte della sentenza si rinvengono espressamente formulate, ne' possono dirsi implicitamente ritenute, le affermazioni, contro le quali (a ben guardare, senza alcun apprezzabile interesse) insorge il ricorrente, circa la responsabilità del ME in ordine al deterioramento della cosa locata, e circa l'eccezionalità dell'evento. Nessuna "premessa errata", e nessuna "motivazione illogica, apodittica e palesemente contraddittoria", nel senso suindicato, può dunque dirsi che sia stata assunta a fondamento della decisione di merito, che risulta invece affidata, come si vedrà nell'ulteriore corso dell'analisi del gravame, a ben altra interpretazione e qualificazione giuridica della fattispecie.
5. Col terzo motivo di cui al ricorso principale la UR, sotto il titolo di "violazione e falsa applicazione dell'art. 1589 C.C. e dell'art. 2697 C.C. con vizio di motivazione sui limiti di responsabilità del conduttore", addebita alla Corte di appello l'errore compiuto nel ritenere "che il conduttore sia liberato nei confronti del locatore quando quest'ultimo è indennizzato dall'assicuratore, ricordando, in contrario, l'insegnamento della giurisprudenza nel senso che la sussistenza del rapporto assicurativo coinvolgente il locatore non fa venir meno la responsabilità del conduttore, ma incide solo sulla identificazione del soggetto verso cui il conduttore è obbligato (l'assicuratore che agisce in surroga dopo avere erogato l'indennizzo; il locatore per la eventuale differenza). Alla suesposta critica si sottrae la motivazione della sentenza di appello, con la quale la Corte triestina non si è in alcun modo discostata dal principio invocato dal ricorrente, quando ha dato atto, in termini esaurienti rispetto alla materia del contendere, che l'indennizzo assicurativo percepito dalla UR risultava totalmente assorbente dell'entità economica del danno cagionato dall'incendio al patrimonio della società fallita - in altra forma già risarcito dalla società locataria mediante l'esecuzione diretta a proprie spese delle opere di ripristino - e che quindi nessuna ulteriore obbligazione risarcitoria era configurabile a carico della locataria medesima in esito allo sviluppo e alla definizione del rapporto tra le parti, e quando nulla ha detto, non essendo chiamata a esprimere alcun giudizio al riguardo, circa l'obbligazione di rivalsa tra la conduttrice responsabile e l'assicuratore, che abbia ad essere eventualmente fatta valere mediante una diversa iniziativa giudiziale dall'assicuratore allo stato non assunta. Analogo travisamento del senso della motivazione della sentenza di appello ha condotto il ricorrente in via principale a censurare l'espressione secondo cui il conduttore "nulla deve al locatore" con la quale la Corte territoriale si è palesemente riferita al contenuto dell'obbligazione risarcitoria avente il suo titolo nel ricordato art. 1588 C.C., e non già alla obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni, la quale per contro trova soddisfacimento mediante lo strumento della compensazione, e nemmeno a una ipotetica domanda di pagamento delle spese occorse, non proposta dal ME della locatrice che tali spese non ha, di fatto, nemmeno inizialmente, sostenuto.
6. Attiene, ancora, al tema delle obbligazioni scaturenti direttamente dal rapporto locativo, ed esige quindi di essere a questo punto esaminato, il quinto motivo nel quale il ricorrente principale lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto non derogato il disposto degli art. 1576 e 1577, nella fattispecie, dalla clausola n. 7 del contratto di locazione contenente la previsione che "fanno carico al conduttore tutte le spese inerenti l'uso delle realtà locate come l'ordinaria e straordinaria manutenzione , le spese di luce, acqua, riscaldamento e le spese in genere direttamente connesse ai beni locati", interpretando arbitrariamente il tenore letterale della clausola e travisando la chiara intenzione comune dei contraenti, tra l'altro omettendo anche sotto questo aspetto di considerare la disciplina di cui all'art. 1589 C.C., limitandosi a valorizzare la previsione di cui all'art. 1588 C.C. e pretermettendo l'applicazione dell'art. 1590 C.C. secondo cui la cosa locata deve essere restituita dal conduttore nella condizione in cui è stata da lui ricevuta. Anche di questa argomentazione critica devesi rilevare l'infondatezza. Invero, l'incendio, quale evento eccezionale che abbia cagionato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di una ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all'uso, alle quali non è riconducibile:
perciò la eventuale (e legittima) disciplina convenzionale di queste non può interferire con la disciplina dettata dall'art. 1588 C.C. che sancisce la responsabilità del conduttore relativamente e limitatamente a quanto non risarcito dall'assicuratore. Ciò, appunto, la Corte di merito ha riconosciuto e affermato, traendone la - ovvia - conseguenza che il conduttore va esente da tale responsabilità ogni qualvolta l'assicuratore provveda ad indennizzare integralmente il locatore in ordine al danno effettivamente verificatosi. E nulla aggiunge, in proposito, la considerazione del disposto dell'art. 1590 C.C. relativo alla restituzione della cosa locata nella stessa condizione in cui è stata consegnata al conduttore, ponendosi - sul piano economico del valore, se non su quello della assoluta materialità della cosa - la previsione dell'art. 1588 C.C. proprio in funzione strumentale rispetto all'esigenza della salvaguardia della integrità del patrimonio del locatore.
7. Diverso autonomo rilievo assume il quarto motivo del ricorso principale che, con denuncia di "violazione e falsa applicazione dell'art. 1577 e dell'art. 2041 C.C.", si rivolge contro quella parte della motivazione della sentenza impugnata dalla quale "sembra dedursi che sia stata comunque ritenuta legittima l'azione di ingiusto arricchimento ex art. 2041 C.C. promossa in via subordinata, avendo la Corte di appello parlato di indebita locupletazione." Ancora una volta, la critica del ricorrente va disattesa. La Corte triestina non ha in alcun modo dato a vedere di accedere all'accoglimento (che risulterebbe, ove ravvisabile, viziato pregiudizialmente da ultrapetizione) di una domanda di riconoscimento di credito indennitario per arricchimento della controparte senza causa, domanda che non risulta essere mai stata avanzata e che, se fosse stata introdotta, avrebbe dovuto essere giudicata non proponibile attesa la natura sussidiaria dell'azione, non esperibile ogniqualvolta, come nella fattispecie in esame, la regolamentazione del dedotto rapporto inter partes sia riconducibile alla disciplina contrattuale, da cui emerga un titolo giuridico in base al quale la pretesa creditoria dell'attore possa essere, se del caso, ritenuta fondata. La ricostruzione operata dalla Corte triestina è ben diversa, e si riassume nell'affermazione secondo cui " l'esborso relativo al ripristino dei locali sostenuto dalla BE nell'interesse del proprietario locatore costituisce dunque una spesa non dovuta a seguito dell'intervenuto indennizzo, talché esso costituisce un credito che il conduttore può azionare, anche ai fini della compensazione giudiziale." Ove si voglia rendere più chiaramente esplicito il titolo giuridico sotteso all'accoglimento della pretesa creditoria della BE, la sintetica enunciazione motivazionale di cui sopra può essere sviluppata e completata nelle seguenti osservazioni, in essa implicite: a carico del conduttore è originariamente insorta, in assenza di prova liberatoria circa la causa dell'incendio, la responsabilità risarcitoria di cui all'art.1588 C.C.; in consapevole e spontaneo adempimento di tale obbligo, la società conduttrice ha provveduto al risarcimento in favore della società locatrice, mediante l'esecuzione diretta della riparazione materiale, riconducibile nella sua rilevanza giuridica alla previsione del risarcimento in forma specifica dell'art. 2058 C.C. (pur non menzionato espressamente) nel quale, come la giurisprudenza ha altre volte precisato, trova espressione un principio generale che, dettato specificamente in tema di responsabilità extracontrattuale, trova applicazione anche nel campo della responsabilità contrattuale;
il danno risarcibile ha subito totale elisione, nei confronti del soggetto proprietario e locatore, in virtù del corrisposto indennizzo assicurativo (legittimamente allo stesso effettuata, in base alla dimensione soggettiva del rapporto assicurativo); è venuto in essere, così, in capo al soggetto conduttore, un diritto alla ripetizione dell'esborso, il cui onere è venuto a risultare dal medesimo indebitamente sostenuto, in esito allo sviluppo e al completamento della complessa fattispecie come sopra delineata nella sua formazione progressiva perfezionatasi con la coesistenza di tutti gli elementi diacronicamente succedutisi nel dar luogo a fenomeni di depauperamento e di locupletazione che, correttamente, il giudice del merito ha apprezzato non nei loro isolati effetti ma nella loro definitiva e complessiva rilevanza. Inutilmente, quindi, il ricorrente in via principale richiama l'esigenza, ai fini dell'azione di arricchimento, di quella correlazione causale diretta tra il depauperamento dell'attore e l'arricchimento dell'altra parte che, nel diverso contesto sopra illustrato, risulta essere stata adeguatamente verificata dalla Corte di merito nel riscontro della sussistenza di tutte le componenti del fatto genetico del diritto alla ripetizione.
8. Privo di fondamento appare infine, in ciascuna delle due argomentazioni critiche nelle quali si articola, il sesto e ultimo motivo col quale il ricorrente in via principale denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 C.C., dell'art. 34 legge fallimentare, e dell'art. 115 C.P.C., con vizio di motivazione sul risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento", per avere la Corte di merito rigettato l'impugnazione incidentale della UR tendente ad ottenere l'attribuzione della differenza tra l'interesse praticato sui depositi delle somme riscosse nel corso delle procedure concorsuali e il minore interesse legale, non ritenendo di riconoscere fondamento presuntivo al maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento dei debiti pecuniari e disapplicando l'art.115 C.P.C. in ordine alla notorietà del fatto che all'atto del ricorso monitorio introduttivo del presente procedimento il tasso di interesse praticato dalle banche a beneficio delle gestioni fallimentari fosse non inferiore al 10%, e, sotto diverso aspetto, per essere stata ritenuta, contro l'orientamento della giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 1224 C.C., presuntivamente rilevante la qualità di imprenditore rivestita dalla BE ai fini della attribuzione della rivalutazione monetaria sul credito alla stessa riconosciuto. Osservasi, con riguardo alla prima censura, che non può dirsi che la Corte triestina siasi discostata da una corretta nozione della notorietà contemplata nell'art. 115 C.P.C. quando ha affermato che la misura degli interessi attivi, in tesi (non dimostrata) applicata dalle banche sui depositi fallimentari nel contesto territoriale in cui si colloca il fallimento della De SS LE s.r.l. e nel periodo di riferimento, riveste interesse solo per una circoscritta categoria di soggetti e non appartiene ad un ambito di generale conoscenza. Quanto al secondo profilo dedotto, osservasi che la stessa Corte territoriale, mostrando di essere ben consapevole della natura valuta e non di valore del credito della BE, non ha indebitamente acceduto ad una applicazione automatica dell'incremento corrispondente alla intervenuta svalutazione monetaria, ma ha individuato - legittimamente, nell'esercizio (adeguatamente motivato) di un giudizio di merito alla stessa esclusivamente spettante - nella qualità di imprenditore la ragione di essere di quello specifico danno ulteriore che, nei confronti di soggetti di tal genere, deriva dalla mancata disponibilità dei mezzi finanziari necessari occorrenti per lo svolgimento della loro attività.
9. Riceve quindi totale reiezione il ricorso principale. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale proposto dalla UR del fallimento della De SS LE s.r.l.;
dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla BE s.p.a.;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999