Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10424
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Sentenza 24 febbraio 2010

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La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività' a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10424
    Data del deposito : 24 febbraio 2010

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