Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività' a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 586
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 37350/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG MA n. il 14 dicembre 1972;
avverso l'ordinanza 9 luglio 2009 - Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Belluno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 9 luglio 2009, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Belluno, quale giudice dell'esecuzione, rigettava ex art. 673 c.p.p. l'istanza proposta nell'interesse di EG MA volta a ottenere la declaratoria di revoca della sentenza 9 luglio 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Belluno (irrevocabile il 26 luglio 2001) che applicava al prefato la pena di mesi due e giorni venti di reclusione sostituita con la multa di L.
6.000.000 per il reato di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza (L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 14) commesso in data 26 gennaio 2000 in Belluno.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione EG MA chiedendone l'annullamento.
- per inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione;
pur nell'altalenanza della giurisprudenza in materia, doveva ritenersi maggiormente condivisibile quella che ha ritenuto intervenuta l'abrogazione del reato contestato sul presupposto che, essendo venuto meno il servizio militare obbligatorio (da non considerarsi solo sospeso, pur prevedendosi ancora per casi eccezionali) deve ritenersi inoperativa anche la relativa norma incriminatrice, se non altro per incompatibilità delle norme di cui alla L. n. 331 del 2000 rispetto a quelle precedenti. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Questa Corte intende per vero dar continuità al principio di diritto espresso più recentemente da questa stessa Sezione della Corte Suprema che ha inteso stabilire che la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2 c.p., comma 4, con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato (Cass., Sez. 1, 6 novembre 2007, n. 43709, rv. 238685, P.G. in proc. Almavera). Il ricorso va pertanto rigettato in quanto trattasi, quella oggetto di delibazione, di sentenza passata in cosa giudicata. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010