CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12783 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere IE AL;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TA FE è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere coltivato 356 piante di marijuana di altezza compresa tra 30 e 50 cm, nonché ulteriori 26 piante con altezza variabile tra 180 e 200 centimetri. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del proprio difensore, l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: Penale Sent. Sez. 4 Num. 12783 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/03/2026 2 a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che la presenza del TA nel luogo della coltivazione sarebbe stata riscontrata una sola volta, esclusivamente all’interno del casolare e non nell’area della piantagione, sicché appariva plausibile la versione fornita dall’indagato, il quale aveva riferito di trovarsi sul posto al solo fine di prestare ausilio ai fratelli Macrì nelle operazioni di bonifica del casolare di proprietà del nonno;
b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle massime di esperienza utilizzate nella valutazione del quadro indiziario, avendo il giudice desunto il concorso nella coltivazione dalla mera permanenza sul luogo;
c) violazione di legge per carenza di una puntuale individualizzazione della condotta attribuita al ricorrente;
d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari;
e) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla scelta della misura applicata. 3. Con successiva memoria depositata il 24 febbraio 2026, il difensore dell’indagato, ha formulato i seguenti motivi aggiunti, relativi a tre principali profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata. a. Violazione del principio di offensività in concreto. Si censura la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 49 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base della sola riconducibilità botanica delle piante al tipo “cannabis”, pur in assenza di accertamenti sulla qualità, quantità ed effettiva capacità drogante della sostanza. L’unico narcotest, eseguito su un campione minimo e non rappresentativo, è stato illegittimamente esteso all’intera coltivazione. Ne deriva un giudizio fondato su una presunzione astratta di pericolosità, in contrasto con la necessaria verifica dell’offensività in concreto e tale da escludere la sussistenza di gravi indizi ex art. 273 c.p.p. b. Vizi nella valutazione indiziaria. Si denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod.proc.pen., per avere il Tribunale fatto ricorso a mere congetture, impropriamente qualificate come massime di esperienza, e per avere svolto una valutazione atomistica degli indizi. L’unico elemento a carico del ricorrente (la sua presenza occasionale nel casolare) è stato isolato dal contesto e caricato di valenza indiziante senza una valutazione globale, omettendo di considerare dati contrari e una spiegazione alternativa plausibile. La motivazione risulta quindi manifestamente illogica. c. Violazione dell’art. 275 cod.prov.pen. sulla scelta della misura. Si contesta la motivazione apparente e stereotipata circa l’adeguatezza della misura cautelare 3 applicata e l’inidoneità di misure meno afflittive. Il Tribunale non ha valorizzato elementi decisivi quali l’incensuratezza, la stabile attività lavorativa e la condotta collaborativa dell’indagato, limitandosi a formule di stile. La misura detentiva risulta sproporzionata, anche in considerazione del probabile esito del giudizio di merito (pena sospesa), e in contrasto con la funzione strumentale della cautela. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 6. All’udienza odierna, presente il solo Pubblico ministero, lo stesso si è riportato alle medesime conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, considerati tutti i motivi proposti, è inammissibile, poiché connotato da genericità e manifesta infondatezza. 2. In linea generale, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale, la Corte di cassazione non è investita di alcun potere di riesame degli elementi fattuali e materiali delle vicende oggetto di indagine – compresa la consistenza degli indizi – né di rivalutazione delle condizioni personali dell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi in entrambi i casi di valutazioni riservate al giudice di merito. Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto all’esame del contenuto del provvedimento impugnato, al fine di verificare, da un lato, la correttezza delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione e, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica dei fatti e, dall’altro, l’assenza di manifeste illogicità nelle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885). 3. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione deve essere finalizzato a verificare che la stessa: a) sia reale ed effettiva, cioè concretamente idonea a esplicitare le ragioni poste a base della decisione;
b) non sia manifestamente illogica, risultando sorretta, nei passaggi essenziali, da argomentazioni conformi alle regole della logica;
c) non presenti contraddizioni interne, ossia incongruenze insanabili tra le diverse parti della motivazione;
d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, in misura tale da comprometterne la tenuta argomentativa (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012). 4 4. Ne consegue che, in ambito cautelare, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando deduca la violazione di puntuali disposizioni normative ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i criteri della logica e dei principi di diritto, ma non anche quando prospetti doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto o si risolva nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi già scrutinati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178). 5. L’assenza o la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è dunque sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione della ricostruzione fattuale (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460). 6. Alla luce dei limiti così tracciati del controllo di legittimità, deve rilevarsi che il ricorrente, in realtà, sollecita una rilettura alternativa del materiale probatorio, sia con riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza (così i primi tre motivi riferiti ai gravi indizi di colpevolezza) sia in relazione alle esigenze cautelari (a cui si riferiscono i successivi), peraltro in termini generici, poiché le censure non si confrontano puntualmente con la motivazione articolata del Tribunale del riesame. 7. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo dettagliato la sequenza degli eventi verificatisi tra il 9 e il 13 agosto 2025, anche mediante l’inserimento di documentazione fotografica;
descrive lo stato dei luoghi del casolare, che non poteva qualificarsi come abbandonato;
dà conto della presenza di una piantagione accuratamente occultata a breve distanza dall’edificio; illustra, infine, l’attività svolta dagli indagati, tra cui il TA, fornendo adeguata dimostrazione delle operazioni di coltivazione ed essiccazione delle piante. Il coinvolgimento del TA, ripreso mentre usciva dal casolare con 14 sacchi neri, verosimilmente contenenti marijuana, è motivato con argomentazioni lineari e coerenti, prive di contraddizioni logiche, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. 8. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, oggetto del quarto e del quinto motivo, il giudizio prognostico sfavorevole è stato desunto dal contesto ambientale di realizzazione del fatto, nonché dalle concrete modalità esecutive, ritenute indicative di un’attività illecita strutturata e non episodica. In particolare, la disponibilità di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, derivante dalle operazioni di essiccazione e di trasporto della 5 marijuana, unitamente all’estensione della piantagione – rimasta rigogliosa anche dopo il raccolto – è stata valorizzata quale indice di collegamenti con ambienti criminali, consentendo di escludere, in modo logicamente coerente, l’ipotesi di una condotta occasionale e sporadica. 9. La scelta della misura applicata risulta adeguatamente motivata, atteso che la valutazione degli elementi di favore ha condotto all’adozione degli arresti domiciliari senza strumenti di controllo, misura di minore afflittività, anche in considerazione del significativo quantitativo di marijuana che risultava comunque nella disponibilità degli indagati. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AL EA MO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TA FE è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere coltivato 356 piante di marijuana di altezza compresa tra 30 e 50 cm, nonché ulteriori 26 piante con altezza variabile tra 180 e 200 centimetri. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del proprio difensore, l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: Penale Sent. Sez. 4 Num. 12783 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/03/2026 2 a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che la presenza del TA nel luogo della coltivazione sarebbe stata riscontrata una sola volta, esclusivamente all’interno del casolare e non nell’area della piantagione, sicché appariva plausibile la versione fornita dall’indagato, il quale aveva riferito di trovarsi sul posto al solo fine di prestare ausilio ai fratelli Macrì nelle operazioni di bonifica del casolare di proprietà del nonno;
b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle massime di esperienza utilizzate nella valutazione del quadro indiziario, avendo il giudice desunto il concorso nella coltivazione dalla mera permanenza sul luogo;
c) violazione di legge per carenza di una puntuale individualizzazione della condotta attribuita al ricorrente;
d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari;
e) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla scelta della misura applicata. 3. Con successiva memoria depositata il 24 febbraio 2026, il difensore dell’indagato, ha formulato i seguenti motivi aggiunti, relativi a tre principali profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata. a. Violazione del principio di offensività in concreto. Si censura la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 49 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base della sola riconducibilità botanica delle piante al tipo “cannabis”, pur in assenza di accertamenti sulla qualità, quantità ed effettiva capacità drogante della sostanza. L’unico narcotest, eseguito su un campione minimo e non rappresentativo, è stato illegittimamente esteso all’intera coltivazione. Ne deriva un giudizio fondato su una presunzione astratta di pericolosità, in contrasto con la necessaria verifica dell’offensività in concreto e tale da escludere la sussistenza di gravi indizi ex art. 273 c.p.p. b. Vizi nella valutazione indiziaria. Si denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod.proc.pen., per avere il Tribunale fatto ricorso a mere congetture, impropriamente qualificate come massime di esperienza, e per avere svolto una valutazione atomistica degli indizi. L’unico elemento a carico del ricorrente (la sua presenza occasionale nel casolare) è stato isolato dal contesto e caricato di valenza indiziante senza una valutazione globale, omettendo di considerare dati contrari e una spiegazione alternativa plausibile. La motivazione risulta quindi manifestamente illogica. c. Violazione dell’art. 275 cod.prov.pen. sulla scelta della misura. Si contesta la motivazione apparente e stereotipata circa l’adeguatezza della misura cautelare 3 applicata e l’inidoneità di misure meno afflittive. Il Tribunale non ha valorizzato elementi decisivi quali l’incensuratezza, la stabile attività lavorativa e la condotta collaborativa dell’indagato, limitandosi a formule di stile. La misura detentiva risulta sproporzionata, anche in considerazione del probabile esito del giudizio di merito (pena sospesa), e in contrasto con la funzione strumentale della cautela. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 6. All’udienza odierna, presente il solo Pubblico ministero, lo stesso si è riportato alle medesime conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, considerati tutti i motivi proposti, è inammissibile, poiché connotato da genericità e manifesta infondatezza. 2. In linea generale, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale, la Corte di cassazione non è investita di alcun potere di riesame degli elementi fattuali e materiali delle vicende oggetto di indagine – compresa la consistenza degli indizi – né di rivalutazione delle condizioni personali dell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi in entrambi i casi di valutazioni riservate al giudice di merito. Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto all’esame del contenuto del provvedimento impugnato, al fine di verificare, da un lato, la correttezza delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione e, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica dei fatti e, dall’altro, l’assenza di manifeste illogicità nelle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885). 3. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione deve essere finalizzato a verificare che la stessa: a) sia reale ed effettiva, cioè concretamente idonea a esplicitare le ragioni poste a base della decisione;
b) non sia manifestamente illogica, risultando sorretta, nei passaggi essenziali, da argomentazioni conformi alle regole della logica;
c) non presenti contraddizioni interne, ossia incongruenze insanabili tra le diverse parti della motivazione;
d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, in misura tale da comprometterne la tenuta argomentativa (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012). 4 4. Ne consegue che, in ambito cautelare, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando deduca la violazione di puntuali disposizioni normative ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i criteri della logica e dei principi di diritto, ma non anche quando prospetti doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto o si risolva nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi già scrutinati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178). 5. L’assenza o la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è dunque sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ove si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione della ricostruzione fattuale (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460). 6. Alla luce dei limiti così tracciati del controllo di legittimità, deve rilevarsi che il ricorrente, in realtà, sollecita una rilettura alternativa del materiale probatorio, sia con riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza (così i primi tre motivi riferiti ai gravi indizi di colpevolezza) sia in relazione alle esigenze cautelari (a cui si riferiscono i successivi), peraltro in termini generici, poiché le censure non si confrontano puntualmente con la motivazione articolata del Tribunale del riesame. 7. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo dettagliato la sequenza degli eventi verificatisi tra il 9 e il 13 agosto 2025, anche mediante l’inserimento di documentazione fotografica;
descrive lo stato dei luoghi del casolare, che non poteva qualificarsi come abbandonato;
dà conto della presenza di una piantagione accuratamente occultata a breve distanza dall’edificio; illustra, infine, l’attività svolta dagli indagati, tra cui il TA, fornendo adeguata dimostrazione delle operazioni di coltivazione ed essiccazione delle piante. Il coinvolgimento del TA, ripreso mentre usciva dal casolare con 14 sacchi neri, verosimilmente contenenti marijuana, è motivato con argomentazioni lineari e coerenti, prive di contraddizioni logiche, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. 8. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, oggetto del quarto e del quinto motivo, il giudizio prognostico sfavorevole è stato desunto dal contesto ambientale di realizzazione del fatto, nonché dalle concrete modalità esecutive, ritenute indicative di un’attività illecita strutturata e non episodica. In particolare, la disponibilità di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, derivante dalle operazioni di essiccazione e di trasporto della 5 marijuana, unitamente all’estensione della piantagione – rimasta rigogliosa anche dopo il raccolto – è stata valorizzata quale indice di collegamenti con ambienti criminali, consentendo di escludere, in modo logicamente coerente, l’ipotesi di una condotta occasionale e sporadica. 9. La scelta della misura applicata risulta adeguatamente motivata, atteso che la valutazione degli elementi di favore ha condotto all’adozione degli arresti domiciliari senza strumenti di controllo, misura di minore afflittività, anche in considerazione del significativo quantitativo di marijuana che risultava comunque nella disponibilità degli indagati. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AL EA MO