Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME3337/0 2 LA CORTE SUPI ASSAZIONE Oggetto MOTIVI JEC SEZIONE SECONDA CIVILE RICORSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 10359/00 - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 10391/00 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 13572/00 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere- Cron. 7717 Rep. 866 Dott. Sergio DEL CORE M Consigliere - ha pronunciato la seguente Ud. 21/11/01 SENT E NZ A sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RT NO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato OSCAR OSELLA, giusta 7. MAR. 2002. IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente -
> €1,55 1.3000 CANCELLERIA
contro
ER TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'IDROSCALO 2, presso lo studio dell'avvocato 0G728165 NICOLA DE BENEDETTO, difesa dall'avvocato GIOVANNI BRANCA, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 e sul 2° ricorso n° 10391/00 proposto da: 1561 -1- NC ER IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio BATTISTA/GEROMEL, difesa dagli avvocati LUIGI FE, GIOVANNI UGO CARTA, giusta delega in atti;
AND ricorrente-- nonchè contrononchè AN ZI, elettivamente ER TO, domiciliati in ROMA VIA DELL'IDROSCALO 2, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DE BENEDETTO, difesi dall'avvocato GIOVANNI BRANCA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
RT NO;
- intimato °e sul 3° ricorso n 13572/00 proposto da: RT NO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato OSCAR OSELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonenè
contro
NC ER IA;
- intimata avverso la sentenza n. 181/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI sez. distaccata di SASSARI, depositata il -2- 17/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
FE LU, difensore del udito 1'Avvocato resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n. 10391/2000; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del NC e del ricorso incidentale RT ricorso C/NC. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 ottobre 1991 TA ZO affermò che un suo mandatario, l'agente immobiliare RT IA AN (come si è poi accertato), aveva venduto e consegnato a RA RT un suo ap- partamento sito in Alghero, dopo la scadenza del termine di efficacia del mandato;
sostenne che tale vendita era quindi invalida, e convenne RA RT innanzi al Tribunale di Sassari, per sentirlo condannare al rilascio dell'appartamento, ed al risarcimento dei danni che aveva subito. RA RT si costituì e chiese il rigetto della domanda, ec- cependo che il contratto da lui stipulato con RT IA AN non era una vendita, ma un contratto preliminare, da lui puntualmente adempiuto, con il pagamento dell'intero prezzo convenuto, non altrettanto da quest'ultimo, non avendo procurato la stipulazione del contratto definitivo;
che TA ZO aveva conferito il mandato ad RT IA AN per procurarsi parte del prezzo necessario per pagare un appartamento sito in Assago, acquistato insieme con suo marito RI ZA, con la sua intermediazione;
che nelle trattative che avevano preceduto tale acquisto RI ZA aveva per l'appunto assunto l'impegno di far vendere a sua moglie l'appartamento di Alghero. RA RT chiese quindi di essere autorizzato a chiamare in causa sia RI ZA, che non aveva fatto fronte a tale impegno, sia RT IA AN, per ottenere la restituzione di quanto aveva a lui pa- gato, ed in subordine equo indennizzo, essendosi egli indebitamente arric- chito, ai suoi danni. Tale richiesta venne accolta. I chiamati si costituirono, e chiese- ro entrambi il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 28 novembre 1997, ac- colse la domanda proposta da TA ZO
contro
RA RT, che condannò a restituirle l'appartamento di Sassari, e a risarcirle i danni, da li- quidarsi in separata sede. Rigettò poi la domanda proposta da RA RT
contro
RI ZA, ed accolse quella proposta dallo stesso con- tro RT IA AN, che condannò a restituire quanto aveva riscosso per la vendita dell'appartamento di TA ZO, con gli accessori di legge. La Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epi- grefe (del 17 dicembre 1999) ha rigettato gli appelli interposti da RA RT e da RT IA AN. La Corte cagliaritana in tale sentenza ha, per quanto ancora rile- va, affermato che il mandato a vendere l'appartamento di Algero, conferito da TA ZO ad RT IA AN, era senza rappresentanza;
che il contratto stipulato da quest'ultimo (o più esattamente da un suo pro- curatore) con RA RT era una vendita, e non un contratto prelimina- re;
che nella circostanza RT IA AN (e per lui il suo procuratore) non dichiarò di agire nella qualità di mandatario di TA ZO;
che RI ZA non aveva assunto, in occasione dell'acquisto dell'appartamento di Assago, l'impegno di far in modo che sua moglie ven- desse quello di Alghero, ed ad tutto concedere tale impegno aveva assunto nei confronti della venditrice dell'appartamento di Assago, non anche nei 2 confronti di RT IA AN, semplice intermediario, e tanto meno di RA RT, terzo affatto estraneo. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione sia AL TO IA AN, sia RA RT. Al ricorso del primo hanno resistito con controricorso sia NT ET ZO e RI ZA, sia RA RT, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. TA ZO, unica destinataria del ricorso di RA RT, non ha ad esso replicato. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi di RT IA AN e di RA RT, e quello incidentale di quest'ultimo, sono stati proposti tutti contro la stessa sentenza, e devono quindi essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Il ricorso proposto da RT IA AN è inammissibile perché non contiene la sommaria esposizione dei fatti della causa, così come prescrive l'art. 366 comma 1° n. 2 cod. proc. civ., tale da consentire la com- prensione delle censure sollevate, senza dover di ricorrere al contenuto di altri atti del processo (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I, 7 giugno 2000, n. 7707). Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato di RA RT. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da quest'ultimo
contro
TA ZO. Con esso il ricorrente contesta le qualificazioni giuridiche che la Corte d'appello di Cagliari ha dato dei negozi posti in esse- 3 re dalle parti in causa, e l'individuazione del contenuto delle obbligazioni che con essi queste ultime hanno assunto, senza prendere in esame e censu- rare le puntuali argomentazioni sviluppate al riguardo nell'impugnata sen- tenza, che neppure riferisce, ma contrapponendo alla ricostruzione del qua- dro negoziale effettuata dalla Corte territoriale altra diversa, e sollecitando questa Corte a verificarne l'esattezza. Tale sollecitazione non può essere accolta, perché a questa Corte non è consentito riesaminare il merito delle cause, ma solo verificare l'esistenza delle violazioni di legge o dei vizi di motivazione delle decisioni impugnate che vengono specificamente denunziati. TA ZO non ha replicato al ricorso proposto nei suoi confronti da RA RT, e quindi nulla le compete a titolo di rimborso per spese sostenute in questo giudizio di legittimità. TA ZO e RI ZA hanno replicato con con- troricorso al ricorso proposto da RT IA AN, e quindi quest'ultimo, soccombente, deve ad essi rimborsare le spese sostenute per difendersi innanzi a questa Corte. Sussistono giusti motivi per compensare tra RA RT ed RT IA AN, quelle relative al loro rapporto processuale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina la riunione del ricorso di RT IA AN e di quelli di RA RT;
dichiara inammissibile quello del primo propo- sto nei confronti di TA ZO, RI ZA e RA RT, e dichiara assorbito il ricorso incidentale di quest'ultimo; rigetta il ricorso 4 proposto da RA RT nei confronti di TA ZO;
condanna RT IA AN a rifondere ad TA ZO e RI ZA le spese da essi sostenute nel giudizio di legittimità, che liquida in 167,31 euro, oltre 1.807, 59 euro per onorari;
compensa tra A- no RT ed RT IA AN le spese relative al loro rapporto proces- suale. Roma, 21 novembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) септи L'estensore (Carlo Cioffi) View IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma 2466 AGENZIA ROMA 2 103 19349 14977 5