CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 15145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15145 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, e di dichiarare inammissibile, nel resto, il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vasto ha condannato IA AN — per i reati ex artt. 110 e 337 (capo 1), 635, comma primo, 61 n.2, 10 e 11-quater (capo 2) 707 (capo 4), cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 3) e d.l.gs 6 settembre 2011 (capo 5), con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale — alla pena di anni cinque di reclusione con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena e risarcimento del danno a favore di UZ ED da liquidarsi in sede civile. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AN si chiede l'annullamento della sentenza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15145 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/03/2026 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel disconoscere la nullità derivante dal fatto che il Tribunale all'udienza del 26 marzo 2025, a conclusione dell'istruttoria dibattimentale rigettòl'istanza di rinvio della discussione formulata dal difensore «per poter conferire con il proprio cliente», nonostante che l'imputato, detenuto, avesse fatto pervenire un certificato medico attestante la sua impossibilità a comparire all'udienza, così non rinunziando a presenziare al giudizio, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la responsabilità di AN per il capo 1) delle imputazioni, nonostante che l'imputato avesse aderito all'intimazione, rivoltagli dal maresciallo Abruzzese, di scendere dal veicolo che conduceva e che non avesse la specifica volontà di opporsi allo svolgimento di un atto di ufficio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'attribuire a AN l'illecito porto delle armi descritte nel capo 3), nonostante che l'autoveicolo nel quale erano state rinvenute, seppure condotto dall'imputato, appartenesse ad altro soggetto e anche da altre persone fosse utilizzato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ritenuto che AN avesse guidato un autoveicolo nonostante che, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gli fosse stata revocata la patente, trascurando che, in realtà, tale misura aveva perso efficacia dal 2020 (capo 5). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti emerge che il certificato medico, datato 26 febbraio 2025, richiamato dalla difesa e allegato all'istanza di rinvio dell'udienza che si sarebbe dovuta svolgere in quella data, conteneva una prognosi di guarigione di tre giorni e l'istanza era stata accolta dal Tribunale che aveva disposto il rinvio al 26 marzo 2025. Come risulta dal verbale dell'udienza del 26/03/2025, AN il 25/03/2025 aveva trasmesso una rinuncia a comparire, sicché correttamente il Tribunale rigettò l'istanza di rinvio presentata dal difensore per l'esigenza di conferire con il suo assistito. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. I motivi di ricorso reiterano questioni già adeguatamente risolte dalla Corte d'appello, che, dopo una puntuale analisi delle argomentazioni sviluppate nei 2 motivi di appello, ha confermato la sentenza del Tribunale sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, con valutazioni con le quali il ricorso non si confronta. In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'imputato si trovasse fuori dall'autovettura, quando minacciò i Carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi e consegnò la chiave al passeggero Valentini Piccoli istigandolo ad agire violentemente contro i pubblici ufficiali e a danneggiare la loro autovettura di servizio (p. 7-8). Inoltre, la Corte ha evidenziato che AN sedette proprio sul sedile, quello del guidatore, nel quale tra la seduta e lo schienale erano occultate le armi del porto del LqLuali è accusato, sicché non è ragionevolmente credibile che egli ne ignorasse la presenza (p.9). 3. Il quarto motivo di ricorso è fondato. 3.1. Deve ribadirsi che non integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159/ Ia condotta del soggetto che, già sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non è più in vigore perché stata interamente eseguita (Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024, Rv. 287152). Infatti, una diversa interpretazione delineerebbe una inammissibile responsabilità dell'autore, a carico di colui che non risulta attualmente pericoloso per la sicurezza pubblica, non essendo al momento sottoposto a misura di prevenzione (Corte cost. n. 211 del 2022). 3.2. Nella fattispecie in esame, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno era stata emessa il 22 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 31 gennaio 2019 e notificata al AN il 18 marzo 2019, sicché il 2 aprile 2024, al momento della commissione del fatto oggetto del capo 5) delle imputazioni contestato al capo 5), essa non vigeva più. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna del AN in ordine al reato di cui all'art. 73, d.lgs. 159/2011, con la conseguente rideterminazione della pena — detratti i due mesi di reclusione relativi al porto illecito di armi (p. 5 della sentenza impugnata) — nella misura di anni quattro e mesi dieci di reclusione. • 3 Il Consigliere estensore EL C To DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 APR 2026 -GIUDIZIAR1 lii ma RI Eiddssa 11
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ridetermina la pena in anni quattro e mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere EL Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, e di dichiarare inammissibile, nel resto, il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vasto ha condannato IA AN — per i reati ex artt. 110 e 337 (capo 1), 635, comma primo, 61 n.2, 10 e 11-quater (capo 2) 707 (capo 4), cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 3) e d.l.gs 6 settembre 2011 (capo 5), con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale — alla pena di anni cinque di reclusione con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena e risarcimento del danno a favore di UZ ED da liquidarsi in sede civile. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AN si chiede l'annullamento della sentenza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15145 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/03/2026 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel disconoscere la nullità derivante dal fatto che il Tribunale all'udienza del 26 marzo 2025, a conclusione dell'istruttoria dibattimentale rigettòl'istanza di rinvio della discussione formulata dal difensore «per poter conferire con il proprio cliente», nonostante che l'imputato, detenuto, avesse fatto pervenire un certificato medico attestante la sua impossibilità a comparire all'udienza, così non rinunziando a presenziare al giudizio, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la responsabilità di AN per il capo 1) delle imputazioni, nonostante che l'imputato avesse aderito all'intimazione, rivoltagli dal maresciallo Abruzzese, di scendere dal veicolo che conduceva e che non avesse la specifica volontà di opporsi allo svolgimento di un atto di ufficio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'attribuire a AN l'illecito porto delle armi descritte nel capo 3), nonostante che l'autoveicolo nel quale erano state rinvenute, seppure condotto dall'imputato, appartenesse ad altro soggetto e anche da altre persone fosse utilizzato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ritenuto che AN avesse guidato un autoveicolo nonostante che, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gli fosse stata revocata la patente, trascurando che, in realtà, tale misura aveva perso efficacia dal 2020 (capo 5). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti emerge che il certificato medico, datato 26 febbraio 2025, richiamato dalla difesa e allegato all'istanza di rinvio dell'udienza che si sarebbe dovuta svolgere in quella data, conteneva una prognosi di guarigione di tre giorni e l'istanza era stata accolta dal Tribunale che aveva disposto il rinvio al 26 marzo 2025. Come risulta dal verbale dell'udienza del 26/03/2025, AN il 25/03/2025 aveva trasmesso una rinuncia a comparire, sicché correttamente il Tribunale rigettò l'istanza di rinvio presentata dal difensore per l'esigenza di conferire con il suo assistito. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. I motivi di ricorso reiterano questioni già adeguatamente risolte dalla Corte d'appello, che, dopo una puntuale analisi delle argomentazioni sviluppate nei 2 motivi di appello, ha confermato la sentenza del Tribunale sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, con valutazioni con le quali il ricorso non si confronta. In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'imputato si trovasse fuori dall'autovettura, quando minacciò i Carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi e consegnò la chiave al passeggero Valentini Piccoli istigandolo ad agire violentemente contro i pubblici ufficiali e a danneggiare la loro autovettura di servizio (p. 7-8). Inoltre, la Corte ha evidenziato che AN sedette proprio sul sedile, quello del guidatore, nel quale tra la seduta e lo schienale erano occultate le armi del porto del LqLuali è accusato, sicché non è ragionevolmente credibile che egli ne ignorasse la presenza (p.9). 3. Il quarto motivo di ricorso è fondato. 3.1. Deve ribadirsi che non integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159/ Ia condotta del soggetto che, già sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non è più in vigore perché stata interamente eseguita (Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024, Rv. 287152). Infatti, una diversa interpretazione delineerebbe una inammissibile responsabilità dell'autore, a carico di colui che non risulta attualmente pericoloso per la sicurezza pubblica, non essendo al momento sottoposto a misura di prevenzione (Corte cost. n. 211 del 2022). 3.2. Nella fattispecie in esame, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno era stata emessa il 22 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 31 gennaio 2019 e notificata al AN il 18 marzo 2019, sicché il 2 aprile 2024, al momento della commissione del fatto oggetto del capo 5) delle imputazioni contestato al capo 5), essa non vigeva più. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna del AN in ordine al reato di cui all'art. 73, d.lgs. 159/2011, con la conseguente rideterminazione della pena — detratti i due mesi di reclusione relativi al porto illecito di armi (p. 5 della sentenza impugnata) — nella misura di anni quattro e mesi dieci di reclusione. • 3 Il Consigliere estensore EL C To DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 APR 2026 -GIUDIZIAR1 lii ma RI Eiddssa 11
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ridetermina la pena in anni quattro e mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/03/2026