Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 15145
CASS
Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità del giudizio per mancata presenza dell'imputato

    Il certificato medico aveva una prognosi di tre giorni e l'istanza di rinvio era stata accolta per una data successiva. L'imputato aveva rinunciato a comparire il giorno prima dell'udienza.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità per danneggiamento

    La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante che l'imputato fosse fuori dall'autovettura al momento delle minacce, avendo istigato il passeggero ad agire violentemente contro i pubblici ufficiali e a danneggiare la loro auto.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità per porto d'armi

    La Corte ha evidenziato che l'imputato sedeva sul sedile del guidatore, nel quale erano occultate le armi, rendendo inverosimile l'ignoranza della loro presenza.

  • Accolto
    Fondatezza del ricorso per guida senza patente durante misura di prevenzione

    La misura di prevenzione della sorveglianza speciale era stata emessa nel 2019 e aveva una durata di un anno, quindi era scaduta prima della commissione del fatto contestato nel 2024. Pertanto, la condotta non integrava il reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 15145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15145
    Data del deposito : 28 aprile 2026

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