Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 21467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21467 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM SE EN nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Raffaele Piccirillo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Imarisio Corrado che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 settembre 2022, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Torino del 19 maggio 2020 con la quale EM SE EN era stato condannato il relazione all'art. 73 del DPR 309/90, riducendo la pena applicata e confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso la predetta ordinanza EM SE EN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità, in quanto la corte per sancirne l'esclusione richiamando precedenti condanne per rapina e furto non avrebbe operato un vaglio critico né dei fatti pregressi a carico del ricorrente né della sua personalità, né avrebbe considerato la circostanza per cui le precedenti condanne riguardavano fatti commessi da minorenne. Tanto più che il ricorrente è dedito a stabile attività lavorativa, regolarmente inserito nel contesto sociale ed economico, quali elementi rilevanti per la sostituzione mancata. La corte neppure avrebbe considerato i rilievi difensivi sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, non ha rilievo la comunicata astensione dalle udienze formulata dal difensore dell'imputato, posto che non è intervenuta per il presente procedimento richiesta di trattazione orale e le date di astensione proclamata dagli organi competenti dell'Avvocatura non hanno riguardato il termine entro cui il difensore poteva formulare la proprie conclusioni, peraltro presentate (cfr. per tale principio, Sez.
3 - n. 30330 del 25/06/2021 Rv. 281724 - 01).
2. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha motivato il giudizio di esclusione valorizzando precedenti a carico seppure non specifici. Tuttavia, pur dovendosi riconoscere la discrezionalità dell'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità e la valorizzabilità, ai fini del diniego, di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ivi compreso quello concernente i precedenti penali, questa Corte ha comunque evidenziato (cfr. in motivazione Sez.
3 - n. 26082 del 22/07/2020 Rv. 279757- 01) - come la predetta valutazione debba avvenire in una prospettiva diretta ad apprezzare l'idoneità della misura ai fini della rieducazione del condannato. Ciò significa che nel caso di specie la mera e riduttiva citazione di precedenti penali, risoltasi nella sola evidenziazione del carattere peraltro risalente degli stessi, non appare in linea con i canoni decisori sopra citati, e più in generale con l'essenza del motivare, che corrisponde all'esplicitazione del "perché" della decisione assunta rispetto al quadro prospettico in cui si inserisce, con conseguente emersione di una motivazione meramente apparente e dunque mancante, tale essendo quella che pur esistendo graficamente, non evidenzia l'"iter" argomentativo seguito dal giudice 2 o per pervenire alla decisione adottata ovvero quella in cui si dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov;
Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Rv. 202133 - 01 Di Martino).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente la eventuale applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della