Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
In tema di riesame, non è prevista l'ulteriore notifica del decreto di latitanza e dell'ordinanza cautelare al difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla notificazione di tali atti al difensore d'ufficio, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. In questa ipotesi, il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data della prima notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 20788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20788 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 885
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 043343/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME CO N. IL 16/08/1968;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Veneto Armando che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 27.10.08, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini l'istanza di riesame, proposta da ME ME avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 6.5.08, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per il reato di associazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), quale appartenente, nella sua qualità di imprenditore nel settore di costruzioni, al sodalizio mafioso, radicato nel territorio di Castellace di Oppido Mamertino, facente storicamente capo al suocero LO ME, del quale fungeva da prestanome, onde consentire all'associazione mafiosa facente capo a quest'ultimo di partecipare a pubblici appalti e private commesse.
L'istanza di riesame è stata proposta dai difensori di fiducia del ME con atto depositato il 14.10.08; la misura custodiale oggetto del riesame è rimasta ineseguita fino alla data del 7.10.08, quando aveva avuto termine la latitanza del ME.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione formulata dal P.M., intesa ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame, rilevando che il G.I.P. con ordinanza del 13.5.08 aveva emesso rituale decreto di latitanza nei confronti dell'odierno ricorrente ed aveva disposto la notifica dell'ordinanza custodiale al medesimo mediante consegna di copia della stessa a mani del difensore d'ufficio, avv. Antonio PIZZONE, che l'aveva ricevuta il 22.5.2008. Da tale data era ampiamente decorso il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 165 c.p.p.; ed era del tutto irrilevante che il ricorrente avesse nominato, con missiva a sua firma depositata in cancelleria il 14.5.08, due difensori di fiducia nelle persone degli avv.ti Giuseppe FOTI e Giuseppe MARTINO. Non poteva cioè ritenersi che, nella specie, si fosse realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 2, in quanto non poteva desumersi che l'indagato avesse provato di non avere avuto notizia tempestiva del provvedimento cautelare senza sua colpa, cioè senza che si fosse sottratto volontariamente all'esecuzione. Infatti il ME, nella sua missiva del 14.5.08, aveva chiaramente mostrato di essere consapevole di essere stato attinto da misura custodiale, formalizzando la nomina di due difensori di fiducia, i quali medio tempore ed esattamente l'11.6.08 avevano proposto istanza di revoca del titolo custodiale, pure rigettata dal G.I.P. e gravata da appello.
Quindi il termine per proporre richiesta di riesame della misura cautelare personale decorreva per il latitante dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore;
e solo se mancava detto adempimento il termine decorreva dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare, non potendosi considerare ad essa equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla declaratoria di latitanza.
Nel caso in esame la notifica dell'ordinanza custodiale in esame al ME, resosi latitante, era avvenuta nelle forme di cui all'art.165 c.p.p. e cioè mediante consegna di copia di tale titolo al suo difensore d'ufficio; e tale adempimento era avvenuto il 22.5.2008; e da tale ultima data era ampiamente decorso il termine di gg. 10 per proporre ricorso al Tribunale del riesame. L'istanza di riesame era pertanto inammissibile.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame ME ME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art.309 c.p.p., commi 2 e 3:
il ragionamento del Tribunale del riesame, ineccepibile in astratto, era errato se confrontato con la particolarità del caso concreto. Nelle more del deposito formale dell'ordinanza custodiate, avvenuto il 13.5.08, ma prima che si perfezionasse la notifica del provvedimento al difensore d'ufficio, era intervenuta la designazione, da parte dell'indagato, di due difensori di fiducia, attraverso una missiva pervenuta in data 14.5.08; e tale atto di nomina, seppure non idoneo a giustificare una nuova notifica del provvedimento, certamente produceva la totale inefficacia della notifica effettuata ex art. 165 c.p.p., comma 2. Dalla nomina dei difensori di fiducia era infatti cessato ogni potere attribuito al difensore d'ufficio, il quale, da quel momento, non avrebbe potuto concordare con l'indagato alcuna linea difensiva. Inoltre, accogliendo la tesi espressa dal Tribunale del riesame, si sarebbe dato rilevanza ad un termine d'impugnazione che era fuori del controllo di ciascuna delle parti interessate, in quanto ne' i difensori designati, ne' lo stesso indagato potevano avere avuto alcuna conoscenza della decorrenza di detto termine per impugnare.
Non esisteva quindi nella specie alcun termine certo diverso da quello coincidente con l'esecuzione della misura e la concreta ed effettiva presa di conoscenza del provvedimento da parte dell'indagato, da cui far decorrere.
Il termine per proporre istanza di riesame;
e ciò non tanto perché l'indagato, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 2 avesse fornito la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, quanto perché doveva considerarsi priva di efficacia la notifica effettuata ad un difensore d'ufficio ormai delegittimato. D'altra parte il Tribunale, pur avendo ritenuto perfezionata anche in capo ai difensori di fiducia l'effettiva conoscenza del provvedimento, idonea a far decorrere il termine per impugnare, non aveva poi in concreto fissato alcun termine valido, dal quale far decorrere il periodo utile ad impugnare.
L'unico atto certo, dal quale ricavare la piena conoscenza del provvedimento da parte dell'indagato, coincideva con la formale notifica dell'ordinanza custodiale a seguito dell'esecuzione della stessa, si che l'istanza di riesame era da ritenere tempestiva. L'unico motivo di ricorso proposto da ME ME va respinto siccome infondato.
Con esso il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento in data 27.10.08, con il quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini l'istanza di riesame, da lui proposta avverso l'ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria del 6.5.08, con la quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Non è contestato in punto di fatto che il G.I.P. di Reggio Calabria ha emesso, ai sensi dell'art. 296 c.p.p., comma 2, rituale decreto di latitanza nei confronti del ME in data 13.5.08, disponendo contestualmente nei suoi confronti la notifica dell'ordinanza custodiale mediante invio di copia della stessa al difensore di ufficio nominato, che l'aveva ricevuto il successivo 22.5.08. Secondo il Tribunale del riesame, il termine di 10 giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 165 c.p.p., per l'impugnazione delle ordinanze custodiali, doveva farsi decorrere dal 22.5.08 ed era quindi da ritenere ampiamente decorso nella specie, avendo il ME depositato l'istanza di riesame solo in data 14.10.08.
Secondo il ricorrente invece l'impugnazione dell'ordinanza custodiate era stata tempestiva ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 2, atteso che la latitanza del ME aveva avuto termine in data 7.10.08; e la notifica dell'ordinanza custodiate al ricorrente latitante, effettuata mediante rimessione di copia al difensore d'ufficio, era da ritenere come non avvenuta, siccome neutralizzata e posta nel nulla dalla nomina fatta dal ricorrente di due difensori di fiducia nelle persone degli avvocati Giuseppe FOTI e Giuseppe MARTINO, avvenuta con atto depositato il 14.5.08 e quindi dopo l'emissione del decreto di latitanza e contestuale notifica dell'ordinanza custodiale al difensore d'ufficio nominato (12.5.08), ma prima dell'effettivo ricevimento dell'atto notificato da parte di quest'ultimo (22.5.08). Aderendo all'orientamento largamente prevalente di questa Suprema Corte, ritiene il Collegio che, nella specie, il G.I.P. non era tenuto a notificare nuovamente ai difensori di fiducia nel frattempo nominati il decreto di latitanza, già notificato, unitamente all'ordinanza custodiale, al difensore d'ufficio nominato, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Opinando diversamente significherebbe invero lasciare la conduzione del processo nella totale disponibilità dell'imputato; il che si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali che regolano il processo penale.
È invece da ritenere che, in tale ipotesi, ai difensori di fiducia spetti solo il diritto di intervenire in sede di riesame in difesa del proprio assistito, nell'osservanza del termine per impugnare, da ritenere decorso a tutti gli effetti dalla rituale notifica del decreto di latitanza e dell'ordinanza custodiale al ricorrente presso il difensore d'ufficio all'uopo nominato (cfr., per casi analoghi, Cass. 1^ 23.4.08 n. 19442, rv. 240289; Cass. 2A 29.3.01 n. 16942, rv. 218881).
Si osserva peraltro, in punto di fatto, che il ricorrente, se ha nominato i suoi due difensori di fiducia il 14.5.08, ha avuto in tale data notizia dell'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, si che i difensori di fiducia nominati ben avrebbero potuto:
- acquisire ogni utile notizia in ordine alla posizione del proprio assistito in Cancelleria;
- presentare tempestiva richiesta di riesame nella competente sede. Il ricorso proposto da ME ME va pertanto respinto. Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda all'adempimento, di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009