Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
In tema di avvio al difensore, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale o per qualsiasi atto processuale a cui il medesimo ha diritto di intervenire, a quel legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla emissione dell'avviso stesso, atteso che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Fattispecie relativa a nomina del difensore da parte dell'arrestato presso l'istituto penitenziario in un momento successivo all'avvenuta consegna degli avvisi all'imputato e al suo difensore di ufficio, ritualmente nominato dal g.i.p. dopo il rifiuto dell'interessato di indicarne uno di fiducia al momento dell'arresto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 16942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16942 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNELLO DELLA PENNA Presidente del 29/03/2001
Dott. GIUSEPPE COSENTINO Consigliere SENTENZA
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI Consigliere N. 1685
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 43267/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Perugia, in data 18 ottobre 2000, nei confronti di RT AZUKA, nata in [...], il [...]. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,
osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza del 4 ottobre 2000, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto dopo avere ordinato la convalida dell'arresto - dispose anche la custodia cautelare in carcere di RT AZUKA, indagata per il reato di estorsione. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ed il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 18 ottobre 2000, accolse il gravame, disponendo la scarcerazione della donna dal momento che l'interrogatorio da essa reso in sede di convalida sarebbe stato nullo perché compiuto in assenza del difensore di fiducia, ritualmente nominato, al quel non era stato consegnato l'avviso previsto dall'articolo 390, comma 2, c.p.p. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto deducendo:
a) violazione ed erronea applicazione degli articoli 302, 390, comma 2, c.p.p., in relazione agli articoli 123 dello stesso codice e 44 delle relative disposizioni di attuazione;
secondo il ricorrente i giudici del riesame avrebbero errato a dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, dal momento che la nomina effettuata dalla RT nelle carceri giudiziarie sarebbe di un giorno posteriore alla data di emissione dell'avviso notificato al difensore di ufficio.
b) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 182, comma 2, e 183 c.p.p., in relazione agli articoli 178, lettera c) e 181 dello stesso codice, nonché mancanza assoluta di motivazione sul punto;
secondo la tesi del pubblico ministero ricorrente, pur se si fosse verificata la nullità dedotta dalla difesa dell'indagata, questa si sarebbe sanata per non essere stata ritualmente eccepita dalla parte presente all'udienza di convalida.
La prima censura è fondata ed è assorbente rispetto alla seconda. Risulta, infatti, dagli atti del procedimento che al momento dell'arresto l'indagata non volle nominare un difensore di fiducia;
conseguentemente il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto, con provvedimento del 2 ottobre 2000, depositato nella cancelleria il giorno successivo, alle ore 10 e 20, dispose che l'avviso dell'udienza di convalida fosse dato oltre che alla RT anche al difensore di ufficio.
Ebbene, la notificazione al suddetto difensore avvenne il 3 ottobre 2000, alle ore 10 e 25, mentre quella all'indagata lo stesso giorno, alle ore 15 e 10; e solo contestualmente alla ricezione di tale avviso la RT nominò un difensore di fiducia, con dichiarazione ricevuta dall'ufficio matricola della casa circondariale di Perugia.
Pertanto non sussiste la nullità rilevata dai giudice del riesame, essendo di tutta evidenza che in tema di avvisi ai difensori, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale, o camerale o per qualsiasi "atto garantito", a quel legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla emissione dell'avviso stesso, dal momento che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale ai fini degli adempimenti di cancelleria;
non è, infatti, ammissibile che questi ultimi siano da rinnovare in occasione di ulteriori nuove nomine o sostituzioni, perché in tal maniera la conduzione del processo resterebbe nella totale disponibilità dell'imputato. (Cfr. con riferimento alle udienze dibattimentali: Cass. pen., 13 novembre 1990, Abbondanti, RV 187265; Cass. pen., sez. 2^, 4 agosto 1994, Feola, RV 201397) Conseguentemente, l'interrogatorio reso dalla prevenuta in sede di convalida dell'arresto non era nullo ed i giudici del riesame non avrebbero dovuto perciò dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza con cui era stata disposta nei confronti della RT la misura della custodia cautelare in carcere.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero del Tribunale di Spoleto per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero del Tribunale di Spoleto per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001