Sentenza 14 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU0:2 1 18 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN E D Oggetto SOCIETA SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA NULLITA' DI DELIBERA CONSILIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI AMMINISTRAZIONE R. G. N. 18276/99 Presidente PLENTEDA Dott. Donato Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.5158 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Rep.586 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud.19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere • ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. r.l., in persona del legalper diritti 1.55 --HSOLE 24.05* COOPERATIVA IL SESTANTE a 15 FEB 2002 ... rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL CANCELLIERE in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor IN IG, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CANCELLERIA SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DG720703 ROSSI CARMINE;
intimato - avverso la sentenza n. 181/98 della Corte d'Appello di distaccata di TARANTO, depositata il2001 LECCE, Sezione 2340 18/0 7/98; " udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo con l'assorbimento nel resto del ricorso. Svolgimento del processo In data 12.11.1991 il Presidente del Tribunale di Taranto pronunziava D.I. con cui si ingiungeva a Carmi- ne SS, quale socio della cooperativa "Il Sestante", di pagare, in base ad una delibera del Consiglio di Am- ministrazione della cooperativa medesima, la somma di £ 6.000.000. ↓ Avverso il D.I. proponeva opposizione NE SS eccependo la nullità delle delibere del Consiglio di amministrazione del 4.3.1991 e del 31.5.1991 perchè contrarie alle norme dello statuto che vietano al C.d.A. di delegare ad estranei alla coperativa la ge- stione della stessa. L'opponente si dichiarava comunque disposto a paga- re quanto richiesto sulla base di una motivata ed esau- riente richiesta. Costituitasi in giudizio la Cooperativa "Il Sestan- te" eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'im- 2 pugnazione delle deliberazioni del C.d.A.; nel merito assumeva che erano stati i singoli soci a conferire mandato all'avv. Colarusso affinchè compisse gli atti necessari all'esecuzione del mandato previsto nell'im- pugnata delibera del C.d.A.; aggiungeva che le somme deliberate dal C.d.A. erano state con il D. I. opposto ritualmente richieste ai singoli soci. Con sentenza in data 16.12.1996 il Tribunale di Ta- ranto dichiarava la nullità delle deliberazioni in que- stione con conseguente revoca del D.I. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la cooperativa "Il Sestante" deducendo tre motivi di gravame. Con sentenza in data 18.7.1998 la Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto respingeva l'ap- pello. Per la cassazione della sentenza della Corte di apello propone ricorso, fondato su quattro motivi, la cooperativa "Il Sestante" a r.l. Non svolge attività difensiva NE SS. Motivi della decisione Con il primo motivo la cooperativa ricorrente la- violazione e falsa applicazione dell'art. 112 menta un punto de- c.p.c. nonchè difetto di motivazione su ' cisivo della controversia. 3 Assume la ricorrente che, in sede di opposizione al D.I., aveva dedotto uno specifico motivo di nullità delle delibere del C.d.A., consistente in un asserito contrasto delle delibere con l'art. 34 dello statuto sociale. Il Tribunale, travalicando il tema sottoposto al suo giudizio, ha introdotto questioni che non erano state dedotte così cadendo nella violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 112 c.p.c., come reso evidente dal contrasto esistente fra le ragioni di nullità addotte dalla parti e le cause di nullità ritenute dal giudice. Nè può ritenersi che nella specie il giudice dispo- nesse di poteri officiosi che gli consentissero di pro- nunziare la nullità delle delibere consiliari ex art. 1421 C.C., posto che l'applicabilità d'ufficio di tale articolo va sempre coordinata con il principio della domanda, nel senso che non è possibile rilevare una nullità in base a ragioni diverse da quelle ab origine proposte dalle parti. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va rilevato che nella specie l'atto di oppo- sizione al d.i. era finalizzato alla revoca del d.i. impugnato che conteneva la ingiunzione di pagamento della somma di £ 6.000.000, in base all'obbligo desumi- bile dalle delibere 4.3 e 31.5.1991 del C.d.A. 4 Rettamente quindi il giudice di merito chiamato a decidere in ordine all'indicato obbligo è sceso a valu- tare le delibere che ne costituivano presupposto neces- sario. Esame che, al contrario di quanto ritenuto dalla cooperativa, non poteva limitarsi a stabilire la legit- timità delle delibere stesse in relazione solo allo statuto sociale, come espressamente richiesto dall'op- ponente, ma che doveva necessariamente estendersi anche alle norme dell'ordinamento applicabili nella specie. Pertanto deve escludersi che il giudice di merito sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c essen- dosi limitato a valutare d'ufficio, come era suo pote- re-dovere, la validità di delibere dalle quali discen- deva la sussistenza o meno dell'obbligo dedotto in giu- dizio. ( Cass. civ. sez. II, 11.4.1995 n 4156; Cass. civ. sez. I, 2.4.1997 n 2858 ) Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo la cooperativa censura l'im- pugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 C.C., degli artt. 1285 e 1291 C.C. e dell'art. 1419 C.C., nonchè per difetto o insufficenza di motivazione, su un punto rilevante della controver- sia. Rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente 5 valutato le delibere del C.d.A. non avendo rilevato che la delibera 31.5.1991 chiaramente contiene una obbliga- zione di base che contempla il pagamento della somma di £ 6.000.000 e una facoltà alternativa che prevede la possibilità per il socio di adempiere all'obbligo di pagamento mediante conferimento di "mandato al legale rappresentante pro-tempore della cooperativa" con cor- mezzi per l'esecuzione del relativa provvista dei " mandato, in ragione di £ 6.000.000 per ciascuno" perchè il mandatario "provveda di concerto con la cooperativa stessa al raggiungimento degli scopi enunciati nella delibera consiliare." Lo schema di pagamento previsto dall'indicata deli- डू bera va qualificato come obbligazione con facoltà al- ternativa e da tale qualificazione discende il sequente corollario:1' eventuale invalidità della facoltà alter- nativa lascia comunque impregiudicata la validità del- l'obbligazione principale, che, nella specie è quella azionata con il procedimento monitorio dalla cooperati- va "Il Sestante". Tale principio è stato violato dal giudice di meri- to che dopo avere ritenuto che la modalità facoltativa di adempimento fosse invalida ha ritenuto altresì che fosse essenziale, senza considerare che facoltatività ed essenzialità sono concetti fra loro antitetici, po- • 6 to " nendo quindi a fondamento della sua decisione un per- corso argomentativo palesemente errato sotto il profilo sia logico che giuridico. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero il giudice di merito lungi dal considerare facoltativa la modalità di adempimento dell'obbligazio- ne ha al contrario ritenuto che il pagamento a mani del mandatario fosse l'unico modo per raggiungere la fina- lità perseguita con la deliberazione. Finalità che consisteva, secondo la ricostruzione del giudice di merito, nel dotare la cooperativa di mezzi economici non aggredibili dai creditori. In base a tale ricostruzione in fatto la Corte ter- ritoriale ha ritenuto l'inscindibilità fra l'obbligo di pagamento e le modalità di pagamento, talchè la facol- tatività di pagamento era meramente apparente e non realizzabile nella realtà, non consentendo infatti il pagamento diretto il raggiungimento dei fini perseguiti con la delibera del C.d.A. Anche il secondo motivo va quindi disatteso. Con il terzo motivo la cooperativa ricorrente dedu- ce ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 C.C., nonchè difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia. Rileva che la domanda che la cooperativa ha aziona- 7 to con il procedimento monitorio non trovava fondamento $ nel mancato versamento della somma di £ 6.000.000 al mandatario, ma nel mancato versamento della somma, con violazione dell'obbligo nascente dalla delibera 31.5.1991 del C.d.A. I soggetti pertanto coinvolti nel giudizio erano solo il socio e la cooperativa, mentre estraneo al giu- dizio stesso era rimasto il mandatario. I giudici di merito con la adottata decisione hanno travisato la domanda attrice, in spregio dell'art. 112 c.p.c., violando il principio dell'interesse ad agire contenuto nell'art. 100 c.p.c., in base al quale per far valere una nullità è necessario che la parte istan- te vi abbia interesse, interesse non ravvisabile nella specie posto che la domanda azionata con il procedimen- to monitorio non riguardava il pagamento tramite manda- tario ma il pagamento diretto. La carenza di interesse avrebbe dovuto escludere anche la possibilità di rilevare d'ufficio la nullità accertata dal giudice di merito. Il motivo è infondato e va quindi respinto. Va al riguardo precisato infatti che l'art. 100 c.p.c. invocato dalla cooperativa, regolamenta non solo l'interesse ad agire in giudizio ma anche l'interesse a resistere in giudizio. Da ciò consegue che avendo il Cassano eccepito la nullità della delibera 31.5.1991 in base alla quale era stato pronunziato l'opposto d.i., rilevante era l'esame dell'intera delibera e dei motivi che l'avevano deter- minata. Motivi accertati dal giudice di merito con una ri- costruzione che ha evidenziato la nullità della delibe- ra stessa in quanto finalizzata a dotare la cooperativa di mezzi economici non aggredibili dai creditori, con ciò ponendola al di fuori degli schemi legittimi previ- sti dall'ordinamento, in quanto illecita nell'oggetto e in contrasto con le norme imperative che regolano i bi- lanci. Consegue che il motivo va respinto sussistendo l'interesse sostanziale dell'opponente alla rilevazione dell'accertata nullità. Con il quarto motivo infine la cooperativa impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applica- zione degli artt. 1423 e segg. C.C., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1180 c.c., nonchè per difetto di mo- tivazione su un punto rilevante della decisione. Rileva che il richiamo delle norme in materia di veridicità dei bilanci è palesemente inappropriata, in relazione alla materia del contendere. Nella causa infatti non è in discussione il bilan- cio della cooperativa "Il Sestante", circostanza suffi- ciente ad escludere la rilevanza delle argomentazioni svolte in proposito dai giudici di merito. Nello specifico rileva la cooperativa che la Corte di merito non ha tenuto presente che la funzione del bilancio di esercizio è quella di fornire la rappresen- tazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società in relazione all'esercizio di riferimen- to. Le operazioni sociali a loro volta vengono riporta- te nelle scritture contabili che vengono rappresentate nel bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio quindi è un posterius ri- spetto alle operazioni sociali che restano pertanto le- gittime qualora siano geneticamente e funzionalmente legittime. Nella specie l'operazione prevista dalla delibera- zione del C.d.A. del 31.5.1991 era legittima in quanto finalizzata a reperire i mezzi finanziari necessari per estinguere i debiti sociali, onde consentire il rag- giungimento dell'oggetto sociale, mezzi da acquisirsi sia a seguito di versamenti diretti sia а seguito di versamenti effettuati dal mandatario, per cui l'opera- zione avrebbe dovuto essere valutata di per sè dal giu- dice di merito e non in riferimento al bilancio sociale 10 da redigersi, al termine dell'esercizio sociale e non idoneo ad influire sulla validità e legittimità del- l'operazione. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero va rilevato che il giudice di merito ha ri- tenuto la nullità della delibera de qua non solo per la influenza che avrebbe potuto avere sulla redazione del bilancio ma anche perchè finalizzata a sottrarre parte societarie alle possibilili aggressionidelle risorse da parte dei creditori sociali, rimasti insoddisfatti, con facoltà per la cooperativa di liberare gli immobili da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. L'alterazione della tutela delle ragioni dei singo- li creditori, accertata dal giudice di merito, è suffi- ciente a rendere nullo per contrasto con l'art. 2514 C.C. C.C. il sistema di pagamento previsto nella indi- cata delibera per cui non essendo stata censurata que- sta ratio decidendi, costituente una delle ragioni fon- danti della decisione, il motivo in esame va dichiarato inammissibile. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso. 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 19. novembre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Donato Plented Mario Adamo Макорлани COSTE SUPREMA CAN TONE Prima Sezione Civile IL CAN TERE Depositato in Cancelleria Luísa Passinetti 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE M h H I 1097 129,11 45FT 30.91 TOT. 160,10 gobí 17,00 о гл у л AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in deid . 2005 Serie 4 al n... versate €112.1013,1° M23 (OUTO DENCO SCITANCADUS/10 p. I Dirigente Arna Say (Dott.ssa Maria Grazia Responsabilo Servizio A (Dr. M. FACO 12