Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
È illegittimo il decreto penale che ometta di applicare, contestualmente alla pena per guida in stato d'ebbrezza, la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida che consegue di diritto alla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2010, n. 34653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34653 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Acr
34653 /10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - N. 862/2010 Dott. FRANCESCO MARZANO
Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 32958/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDVANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA nei confronti di:
1) MI IO N. IL 01/12/1977 * C/
avverso il decreto n. 2204/2007 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 27/01/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
millioan mullamento cm limitatamente elle quene affecazione delle sospensione delle fatente
Udit i difensor Avv.;
Motivi della decisione
Il Gip presso il Tribunale di Latina ha emesso in data
27.1.2009 decreto penale nei confronti di IR VA per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 per aver circolato alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, come evidenziato dall'accertamento del tasso alcolemico pari a g/l 0,64 in prima misurazione, e 0,62 in seconda misurazione. Fatto avvenuto in Aprilia in data 27.3.2006.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, lamentando inosservanza del D.Lgs.
n. 285 del 1992, art. 186, commi 2 e 4 per non avere il giudice applicato all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, ai sensi del citato articolo del codice della strada, consegue di diritto all'accertamento del reato.
Preliminarmente, va affermato che, stante il contenuto decisorio del decreto penale di condanna, che lo rende provvedimento giurisdizionale assimilabile alla sentenza di condanna, legittimamente il Pubblico Ministero ha esperito il ricorso per cassazione per lamentare una violazione di legge e ciò in base all'art. 111 Cost..
Tanto precisato, il gravame è fondato e va accolto.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista dalla legge per il reato attribuito all'imputato. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto, in osservanza della prescrizione di cui al D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 186, comma 2, sospendere la patente di guida del IR.
Non si ravvisano ragioni per escludere, sul piano logico, la necessità che il provvedimento di sospensione della patente di guida consegua anche alla emissione del decreto penale. Il decreto penale infatti, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna, con
"natura sostanzialmente di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo" (cfr. Cass., Sez. 3^, 22.05.2007, n. 21894, P.M. in proc., C. Sartori, rv. 236950; Sez. 3^, 22.05.2007, n. 21897, P.M. in proc.
C. Quinto, relative ad una fattispecie di omessa
GIP, della sanzione applicazione, del da parte demolizione di opere amministrativa dell'ordine di abusive). In tale senso si è peraltro già ripetutamente espressa questa Corte con precedenti decisioni (sez. IV 25.10.2007 n. 62 rv 238553; sez. IV 6.3.2008 n. 21052 rv 238797; sez.
IV 19.3.2009 n.19747 rv 243447).
Diversamente opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo meccanismo processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in questione.
Richiedendo la sospensione della patente una valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 218 C.d.S., comma 2, non è consentito al Giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. 1), sicché l'impugnato decreto deve essere annullato limitatamente all'omessa sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 3.6.2010.
Feeltento Il Consign Dere est. This s uch CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
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