Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 2
In sede di determinazione dell'assegno di divorzio previsto dallo art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è irrilevante la misura dell'assegno di mantenimento attribuito, o concordato, in sede di separazione, il quale ha presupposti e funzione diversi.
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità.
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- 1. Assegno divorzileAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 febbraio 2010
L'assegno divorzile è previsto dall'articolo 5 della legge sul divorzio n. 898 del 1970. Il presupposto per applicare l'assegno divorzile ricorre quando un coniuge (o meglio ex coniuge) non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Qualora vi sia questo presupposto, il Tribunale disporrà che il coniuge "forte" versi a favore dell'altro un assegno per il suo mantenimento. Come si quantifica tale assegno? In base alla legge, i criteri a cui fare riferimento sono i seguenti: condizioni dei coniugi ragioni del divorzio contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune …
Leggi di più… - 2. Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI BE, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 170, presso l'avv. Bruno Manzella, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 60, presso l'avv. Enrico Caroli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2932 del 04.05/15.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Bruno Manzella per il ricorrente ed Enrico Caroli per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 04.05/15.10.99 la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta da BE ZI avverso la sentenza che, nel dichiararne il divorzio da GY MA, gli imponeva un assegno divorzile di lire 2.400.000 mensili, rivalutabile istat a decorrere dal dicembre 1997.
Esponeva la sentenza d'appello, per quanto qui interessa, che la GY, di circa 42 anni, priva di stabile lavoro e senza precedenti esperienze lavorative, aveva subito un notevole deterioramento nel proprio tenore di vita perché, in costanza di matrimonio, era il solo ZI a mantenere la famiglia.
Le condizioni economiche del ZI erano sicuramente migliori di quanto la documentazione fiscale prodotta (mod. 740 dal 1993) non dimostrasse, sia perché le dichiarazioni dei redditi costituivano affermazioni unilaterali, difficilmente riscontrabili in quanto il ZI non era lavoratore dipendente, sia perché solo il mod. 740/97 consentiva di leggere - per il 1996 - quanta parte del reddito era attribuita a proprietà immobiliari e quanta alla titolarità della quota del 50% della srl ZI, impresa edile, mentre le precedenti cartelle consentivano la lettura, con chiarezza, solo del reddito complessivo denunciato. La mancata produzione di documentazione fiscale più leggibile e più recente concorreva poi a giustificare la presunzione che la condizione reddituale del ZI fosse sostanzialmente immutata rispetto ai livelli medi precedenti (dichiarati in 87 milioni circa nel 1993 ed in 67 milioni circa nel 1994). Tanto più che, dopo il certificato 24.11.94, l'appellante non aveva prodotto altra documentazione sanitaria atta a confermare la presenza ed a dimostrare l'incidenza sulla vita lavorativa della sua invalidità.
Contro la sentenza, notificatagli il 05.11.99, ha proposto ricorso per cassazione BE ZI, avanzando, con atto notificato il 29.12.99, tre motivi di censura.
Si è costituita, con atto notificato il 19.01.00, MA GY, resistendo.
Motivi della decisione
Per ragioni logiche va esaminato per primo il terzo motivo: è infatti l'inadeguatezza della situazione patrimoniale del coniuge che costituisce il presupposto dell'assegno divorzile. Col terzo motivo si deduce - come violazione dell'art.
5.6 l. s. 898/70 - che (anche) le possibilità reddituali della GY erano state valutate inadeguatamente, non avendo la Corte d'appello considerato se costei non fosse portatrice di potenzialità lavorative specifiche;
inoltre, si assume che l'aumento dell'assegno divorzile, rispetto all'assegno di separazione consensualmente stabilito, richiedeva, da parte della GY, la dimostrazione di una intervenuta modifica nella situazione di fatto.
La censura è in contrasto con il principio devolutivo dell'impugnazione: l'appellante non aveva dedotto, a motivo d'appello, che il coniuge divorziato era portatore di capacità lavorativa, generica o specifica, utilizzata o potenziale, ma che la GY fruiva di uno stabile rapporto di convivenza con altro uomo, in forza del quale era il convivente a provvedere ai suoi bisogni. Il riesame del giudizio di primo grado doveva essere condotto nei limiti del motivo di gravame proposto che non contemplava assolutamente la capacità lavorativa della donna, già esclusa dal giudice di primo grado, con statuizione non censurata.
Col primo motivo del ricorso si assume - nuovamente - violazione dell'art.
5.6 l. s. 898/70 e successive modifiche, in sostanza censurando l'apprezzamento delle prove effettuato dalla sentenza impugnata. Si assume, infatti, che la certificazione attestante che il ZI era portatore di grave affezione organica cardiovascolare non necessitava di ulteriore documentazione, dato che di tale affezione è notoria l'incurabilità; che i redditi societari e di collaborazione nell'impresa edile del ZI erano riscontrabili con la contabilità della società; che la asserita illeggibilità della documentazione fiscale (errata era l'indicazione in lire 67.745.000, anziché in lire 51.148.000 del reddito del 1994) contrastava con la ulteriore censura della sua incompletezza;
che, in sintesi, la valutazione reddituale del ZI si basava su affermazioni apodittiche ed arbitrarie.
Nella narrativa si è già evidenziato come le censure corrispondano solo in parte a quanto affermato dalla Corte d'appello che, nel ribadire l'illeggibilità dei modelli 740 - già affermata dal tribunale - spiegava come ne risultava impedita la distinzione tra redditi immobiliari, redditi di capitale e redditi di lavoro e non era quindi apprezzabile l'incidenza negativa del peggioramento di salute dedotto dall'appellante: non vi è dunque contrasto tra le due carenze - di leggibilità e di completezza - che il giudice d'appello addebita alla documentazione fiscale. Il potere di disporre consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, quanto alla ctu medica, richiesta dall'appellante, la sentenza spiega che la carenza di documentazione sanitaria e la mancanza di elementi atti a valutarne l'incidenza sul reddito del ZI ne rendevano inutile l'espletamento. Quanto alla ctu contabile - che non venne richiesta e che si addebita alla Corte territoriale di non aver disposto d'ufficio - si tratta di valutazione di merito che esula dal controllo di legittimità e che, del resto, trovava nella ripartizione dell'onere probatorio la propria, palese, motivazione.
Col secondo motivo del ricorso, infine, si deduce violazione dell'art.
5.9 della l. s. 898/70 e successive modifiche, assumendo che non era stato in alcun modo spiegato il passaggio dall'iniziale assegno di separazione di lire 600.000 - per tale fissato nel 1981, giunto poi a lire 1.800.000 per i successivi adeguamenti istat e comprensivo anche del mantenimento del figlio, all'epoca minorenne - a quello di lire 2.400.000, determinato sulla base di una ingiustificata supposizione di evasione fiscale compiuta dal ZI per gli anni di contrazione del reddito. Le risultanze fiscali, infatti, possono essere disattese solo sulla base di elementi altrettanto validi e corposi, nel caso non sussistenti. Entrambi i motivi di censura sono infondati. L'assegno di mantenimento attribuito o concordato in sede di separazione non incide sull'assegno di divorzio perché diversi ne sono sia i presupposti che le funzioni (Cass. 97/52 44; 95/ 13017; 87/ 8502); la documentazione fiscale è stata motivatamente considerata inidonea a dimostrare la diminuzione di reddito che, secondo l'obbligato, doveva giustificare l'esclusione o riduzione dell'assegno. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 1.625.800 di cui lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002