Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6641
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In sede di determinazione dell'assegno di divorzio previsto dallo art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è irrilevante la misura dell'assegno di mantenimento attribuito, o concordato, in sede di separazione, il quale ha presupposti e funzione diversi.

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità.

Commentari2

  • 1Assegno divorzile
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 febbraio 2010

    L'assegno divorzile è previsto dall'articolo 5 della legge sul divorzio n. 898 del 1970. Il presupposto per applicare l'assegno divorzile ricorre quando un coniuge (o meglio ex coniuge) non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Qualora vi sia questo presupposto, il Tribunale disporrà che il coniuge "forte" versi a favore dell'altro un assegno per il suo mantenimento. Come si quantifica tale assegno? In base alla legge, i criteri a cui fare riferimento sono i seguenti: condizioni dei coniugi ragioni del divorzio contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune …

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  • 2Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6641
Data del deposito : 9 maggio 2002

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