Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
In caso di emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica istanza del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1706
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 044874/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO il Tribunale di LATINA;
nei confronti di:
MB IC, N. IL 31/08/1962;
avverso DECRETO del 07/04/2006 GIP TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso della richiesta ex art. 459 c.p.p.;
In data 7/4/2006 il GIP del Tribunale di Latina emetteva nei confronti di UR CO decreto penale di condanna alla pena di Euro 319,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2;
Proponeva ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina dolendosi per l'omessa applicazione delle sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermato che, stante il contenuto decisorio del decreto penale di condanna che lo rende provvedimento giurisdizionale assimilabile alla sentenza di condanna, legittimamente il P.M. ha esperito il ricorso per cassazione per lamentare una violazione di legge e ciò in base all'art. 111 Cost.. Tanto precisato, il gravame è fondato e va accolto.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista dalla legge per il reato attribuito all'imputato. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto, in osservanza della prescrizione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, sospendere la patente di guida del Tamburrino.
Nè può esservi questione sulla possibilità di disporre la sospensione della patente con il decreto penale di condanna, anche se della stessa non sia fatta menzione nella richiesta del P.M. Trattasi, infatti, di provvedimento sanzionatorio di carattere specifico che, per la sua natura amministrativa ed atipica, consegue di diritto alla decisione .
Poiché il provvedimento dovuto è privo di contenuto discrezionale e consegue necessariamente alla sentenza di condanna e, per giurisprudenza pacifica, a quella di applicazione della pena, esso, nell'ipotesi di decreto penale di condanna che, a prescindere dalle peculiarità che lo contraddistinguono, è pur sempre una pronuncia di condanna, deve necessariamente essere sempre dato dal GIP e ciò anche di ufficio, in assenza di una specifica istanza del P.M. nella relativa richiesta.
L'impugnato decreto va, pertanto, annullato limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per deliberazione sul punto al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Annulla il decreto penale impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008