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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2373 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena GIOMO
e
c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna PASE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_2 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
2. Ordinare al Comune di Camisano Vicentino (VI) di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dare atto che la sig.ra come indicato nel ricorso introduttivo, ha provveduto CP_2
alla remissione della denuncia querela sporta nei confronti del sig. Controparte_1
in data 22.12.2024 e delle successive integrazioni di denuncia querela del 10.05.2025 e del
14.06.2025 ed ha inoltre revocato la costituzione di parte civile depositata nel procedimento penale pendente nei confronti del sig. (n. 9156/2024 RGNR, n. Controparte_1
191/2025 RG GIP, avanti il Tribunale di Vicenza, prossima udienza 02.07.2025). La sig.ra dichiara di rinunciare a formulare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, CP_2
sia stragiudiziale che giudiziale, nei confronti del sig. . Controparte_1
4. La figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle stesse.
I coniugi intendono adottare il seguente piano genitoriale: la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza stabile presso la madre, con facoltà del padre di poter vedere , compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni Per_1
della ragazza, previo accordo con la madre.
Tenuto conto dell'età di (16 anni) quest'ultima potrà decidere di vedere il padre Per_1
quando vorrà, previo accordo telefonico e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
2 Il padre potrà videochiamare la figlia (indicativamente verso le ore 14,30 e/o 20,30/20,40)
compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. e con gli impegni della figlia. CP_1
Per il momento non viene prevista la possibilità di pernottamento della figlia con il padre in quanto lo stesso non ha ancora un'abitazione propria.
Per le annuali festività, anche diverse dal periodo natalizio o pasquale (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), vigerà la regola dell'alternanza, anche per pranzo e/o cena, sempre tenuto conto della volontà della figlia in tal senso, previo accordo tra i genitori e la figlia, e nel rispetto degli impegni reciproci Per_1
sia dei genitori che di . Per_1
In ordine alle vacanze estive i coniugi si accorderanno annualmente circa la possibilità per il padre di tenere con sé la figlia per più giorni, ad esempio per portarla qualche giorno in vacanza, qualora possibile, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori nonché in base agli impegni ed alle esigenze di e sempre tenuto conto della volontà di Per_1
quest'ultima in tal senso.
5. A regolamentazione dei rapporti patrimoniali le parti concordano che la casa coniugale sita in Camisano Vicentino (VI), Via Zanella n. 16, interno 2, in piena proprietà della sig.ra rimarrà assegnata alla moglie - con gli arredi ivi presenti - che continuerà ad CP_2
abitare nella stessa assieme alla figlia . Per_1
Il sig. , a seguito della misura cautelare dell'allontanamento dalla Controparte_1
casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla moglie, ha già rilasciato la suddetta abitazione.
La sig.ra provvederà a restituire al sig. gli effetti personali dello stesso ancora CP_2 CP_1
presenti nell'abitazione coniugale.
6. Il sig. si impegna a provvedere al pagamento delle rate di tutti i Controparte_1
finanziamenti ancora in essere, contratti nell'interesse della famiglia, (ossia GO CA
per euro 132,50 mensili, Findomestic per euro 515,90 mensili, euro 332,00 quale trattenuta
3 sullo stipendio) sino alla loro naturale scadenza senza nulla chiedere per tale titolo e/o ragione alla sig.ra CP_2
7. La somma presente nel conto corrente bancario intestato alla minore , acceso Per_2
presso la Banca Intesa San OL n. 1000/00000994, risulta essere pari a circa euro 958,00,
ed è ad oggi bloccata a seguito della morte della bambina. I coniugi, in qualità di eredi della figlia defunta, provvederanno separatamente all'estinzione del predetto conto.
8. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 CP_2
mantenimento per la figlia la somma mensile di € 200,00 che verrà corrisposta entro Per_1
il giorno dieci di ogni mese, tramite bonifico alle seguenti coordinate intestate alla moglie:
[...], somma rivalutabile di anno in anno secondo quanto previsto dagli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza già allegato al ricorso introduttivo costituendone parte integrale (cfr. doc. 19).
Ogni mese il sig. provvederà a versare alla sig.ra la somma di euro 35,00 a CP_1 CP_2
titolo di quota di sua spettanza per l'abbonamento mensile per il trasporto di , il Per_1
suddetto importo verrà versato entro il giorno 26 di ogni mese per l'acquisto dell'abbonamento del mese successivo.
9. L'assegno per il nucleo familiare, attualmente pari a circa euro 201,00 mensili, spetterà
alla sig.ra nella misura del 100% quale genitore collocatario. CP_2
10. I buoni pasto mensili che vengono somministrati dalla ditta ove lavora il sig.
[...]
rimarranno assegnati interamente a quest'ultimo. CP_1
11. L'autovettura Dacia Duster, targata FJ160MP, intestata al marito, rimarrà di proprietà
esclusiva del sig. . Controparte_1
12. I conti correnti personali intestati a ciascuno dei coniugi rimarranno in esclusiva proprietà
degli stessi con espressa rinuncia di qualsivoglia pretesa sui medesimi da parte del coniuge non intestatario.
4 Il conto corrente cointestato acceso presso Intesa San OL continuerà ad essere utilizzato esclusivamente dalla sig.ra per il pagamento del mutuo dell'immobile destinato a CP_2
casa familiare, delle utenze e per l'accredito dell'Assegno Unico.
13. I coniugi danno sin d'ora il loro reciproco consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
14. I coniugi danno atto di avere compiutamente definito e regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica e, conseguentemente, si danno atto reciprocamente di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, rinunziando al reciproco mantenimento disponendo ad oggi di adeguati mezzi propri di sostentamento.
15. Le spese di lite vengono compensate tra le parti. L'Avv. Anna Pase, difensore della sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiede la liquidazione dei CP_2
compensi professionali a carico dell'Erario, come da separate istanza e nota spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO EN (VI) in data 05/07/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Nelle note scritte depositate in data 13/10/2025 le parti davano atto dell'intervenuto decesso,
nelle more del giudizio, della figlia minore;
il Tribunale prende quindi atto delle Per_2
5 condizioni di separazione così come modificate dalle parti in seguito alla scomparsa della figlia . Per_2
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camisano
Vicentino (VI), Via Zanella n. 16, interno 2 in favore di quale genitore CP_2
convivente con la figlia minore;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul
6 punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in NO EN (VI) in data 05/07/2008 con atto
[...]
trascritto al n. 15, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO
EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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