Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
Integra il reato di lesioni personali, aggravate dalla circostanza di aver commesso il fatto con crudeltà, la condotta dell'imputato che spenga sulla guancia della persona offesa una sigaretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14986 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 476
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 016557/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) IA LA N. IL 29/01/1962;
avverso sentenza del 13/01/2004 TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. d'annullamento c.r.. RITENUTO
1 - Il Tribunale di Udine ha dichiarato n.d.p.
contro
RO DI per artt. 81 cpv. - 594 - 582, in danno di OT IG (cui diceva "infame, bastardo, figlio di A" e sulla cui guancia spegneva una sigaretta), per remissione di querela. Il P.G. di Trieste ricorre per violazione di legge, limitatamente al reato di lesioni, osservando che quanto contestato in fatto integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 C.P., che ai sensi dell'art. 585 - 577/1^ co. n. 4 C.P.. 2 - Il ricorso è fondato. La modalità di spegnere una sigaretta accesa sull'epidermide dell'offeso, e nella specie si tratterebbe della guancia, significa quantomeno crudeltà per il compiacimento di arrecare sofferenza fisica di particolare intensità. La contestazione in fatto nell'imputazione implica pertanto la qualificazione del reato nei termini indicati e la procedibilità d'ufficio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al delitto di cui agli artt. 582 - 585/1^ co. - 577/1 n. 4 - 61 n. 4 CP, con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005